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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
OL RG, AT
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Comune di Conegliano - Piazza Cima 8 31015 Conegliano TV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 367/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 711 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4469 I.C.I. - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dal Comune di Conegliano, all'ordinanza n. 51/2025 del 14/05/2025, del Tribunale di Treviso, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) La controversia concerne gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Conegliano (TV) ha intimato al “Resistente_1 S.R.L.” il pagamento delle imposte ICI per le annualità dal 2005 al 2011, IMU per le annualità dal 2012 al 2022 e TASI per le annualità dal 2014 al 2019, per l'importo complessivo di 508.124 euro, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
3) La società “Resistente_1 S.r.l.” è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. 108/2005 del 05/07/2005 e la Procedura Fallimentare ha acquisito all'attivo il compendio immobiliare cui si riferiscono le pretese impositive in controversia.
Dopo 17 anni dall'instaurazione della procedura concorsuale e 26 tentativi d'asta infruttuosi, il Fallimento ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare, di essere autorizzato alla dismissione del compendio immobiliare, data l'antieconomicità della prosecuzione dei tentativi di vendita forzata, posto che tra la prima e ventiseiesima asta il prezzo base è stato ridotto da 4.124.000 a 499.000 euro.
Visto il parere del Comitato dei creditori e ritenute condivisibili le argomentazioni del curatore, con provvedimento in data 31/05/2022, il Tribunale di Treviso ha autorizzato il curatore a rinunciare a liquidare gli immobili appresi al fallimento, disponendo l'annotazione presso la Conservatoria del Pubblici Registri
Immobiliari dell'inefficacia e cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la comunicazione, da parte del curatore dell'avvenuta derelizione al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, al legale rappresentante della società fallita, al Comune di Conegliano, ai creditori ed altri soggetti eventualmente interessati.
Il curatore ha eseguito le predette disposizioni e, per quanto d'interesse della presente causa, ha comunicato la derelizione del compendio immobiliare al Comune di Conegliano mediante pec in data 23/06/2022.
4) In data 09/11/2022, il Comune di Conegliano ha notificato alla Procedura i tre avvisi di accertamento oggetto della controversia.
4.1) Con l'avviso di accertamento n. 711 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato l'Imposta Municipale Propria
(IMU) per gli anni dal 2012 al 2022, per il complessivo importo di Euro 328.341,00, comprensivo di imposte (euro 243.857,80), interessi (euro 11.325,63) e sanzioni (euro 73.157,32);
4.2) Con l'avviso di accertamento n. 4469 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato l'Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) per gli anni dal 2005 al 2011, per il complessivo importo di Euro 139.634,00, comprensivo di imposte (euro 91.317,46), interessi (euro 20.921,02) e sanzioni (euro 27.395,23);
4.3) Con l'avviso di accertamento n. 1665 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato il Tributo Servizi Indivisibili
(TASI) per gli anni dal 2014 al 2019 per il complessivo importo di Euro 40.149,00, comprensivo di imposte
(euro 29.743,38), interessi (euro 1.482,64) e sanzioni (euro 8.923,02).
5) Il “ Resistente_1 S.R.L.” ha impugnato i tre atti impositivi con un unico ricorso, articolato in due motivi.
5.1) Con il primo motivo la Procedura ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento e difetto del presupposto impositivo per violazione dell'art. 10, comma 6, d.lgs 504/1992 e art. 1, comma 768 legge
160/2019, ai sensi dei quali «... il curatore o il commissario liquidatore, ... sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.».
In riferimento a tali norme, richiamata Cassazione 1572/2021, 15478/2010 e 16836/2012, nonché gli effetti della derelictio, la difesa della Procedura ha dedotto che «... in assenza di vendita dell'immobile e considerata la sua restituzione alla società, il diritto di credito dell'Ente locale in verità non è mai sorto;
l'Ente locale, se del caso, dovrà, dunque, far valere le sue pretese, non già nei confronti dell'esponente Procedura bensì della Società, legittimato passivo (e infatti destinataria anch'essa dei predetti avvisi di accertamento) e verso l'immobile sociale.».
Quanto alla Tasi, ad avviso di parte contribuente l'avviso di accertamento è illegittimo per difetto di presupposto impositivo, considerato che il compendio immobiliare era da tempo non utilizzato e in stato di degrado.
5.2) Quale secondo motivo d'impugnazione la difesa del Fallimento ha dedotto l'illegittimità della richiesta di imposta, sanzioni ed interessi, per difetto di presupposto e intervenute decadenza e prescrizione.
6) La corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato come «La giurisprudenza ha chiarito che "in pendenza della procedura fallimentare sussiste l'obbligazione tributaria in relazione al pagamento dell'imposta , ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento della stessa, rinviati ad una data posteriore all'incasso del prezzo della vendita del bene. Ne deriva ..(omissis).. che né il curatore, né il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi " ...(omissis)... Pertanto " l'obbligo di denuncia e di pagamento dell' imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile. Una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, l' imposta complessiva dovuta per l'intero periodo è prelevata dal curatore sull'ammontare del ricavato. Entro tre mesi dall'incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare l'imposta complessiva dovuta al Comune. ...(omissis) "Ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l' obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo."(C. Cass. 15872/21).» Ad avviso dei primi giudici, da quanto esposto innanzi «... consegue che il Comune interessato non può effettuare alcun accertamento, in quanto non ricorre alcuna condotta inadempiente in pendenza di detto termine ovvero qualora il bene non venga trasferito e, di conseguenza ritorni nella disponibilità del fallito.(C. Cass. 21126/22.) Gli avvisi impugnati vanno pertanto annullati. … Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda l' avviso di accertamento per l'imposta TASI, in forza del richiamo contenuto all'art.lo 10 co 6 del D.lgs 104/92 nell'art.lo 10 del regolamento del Comune di Conegliano , depositato in atti.».
Per tali ragioni, con la sentenza n 367/2^/2023, del 25/09/2023, depositata il 07/11/2023 la corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione trattata.
7) Il Comune di Conegliano ha proposto un appello, integrato da successiva memoria, con i quali deduce che il principio applicato dalla corte di primo grado sulla base della sentenza 15872/2021 della Corte
Cassazione, secondo il quale «... il soggetto onerato del pagamento del relativo credito dell'Ente locale sarebbe il fallito tornato in bonis e non invece la Curatela.» non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto tale orientamento riguarda l'ipotesi di chiusura del fallimento senza che venga attuata la vendita di un bene, caso del tutto diverso da quello di mera dismissione di cui all'art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare, nel quale la procedura fallimentare è ancora pendente, quindi non si è chiusa dopo il provvedimento di derelictio.
8) Il Fallimento si è costituito con atto di controdeduzioni, integrato da successiva memoria, con i quali insiste per la conferma della sentenza impugnata e segnala l'ordinanza n. 51/2025 del 14/05/2025, del Tribunale di Treviso nella causa promossa dal Comune di Conegliano contro il Resistente_1 per l'ammissione al passivo del fallimento del credito per i tributi IMU ICI e TASI di cui agli avvisi di accertamento oggetto della presente causa.
Con tale provvedimento il Tribunale ha rigettato il ricorso del Comune sulla base di una puntuale disamina della questione, anche sotto il profilo costituzionale, osservando in motivazione che: «Dalla giurisprudenza della suprema Corte si evince – coerentemente con le norme in discorso – che la riferibilità dell'obbligazione tributaria al curatore dipende dall'effettività della vendita col correlato pagamento del prezzo. In pendenza della procedura fallimentare, tale obbligazione sussiste ma resta sospesa in attesa della vendita dell'immobile, e va adempiuta dal curatore una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo. Qualora invece la procedura non pervenga alla vendita e il bene torni nel possesso del debitore (ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita), l'obbligazione tributaria deve gravare su quest'ultimo (per tutte, Cass. n. 15872/2021).».
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e ripetutamente richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ss. uu. 24883/2008; 9936/2014, 26242/2014), la causa può essere decisa sulla base delle sole questioni rilevanti e dirimenti, considerando assorbite tutte le altre questioni dedotte e deducibili.
10) Nel caso in esame tale “ragione” va individuata nella non condivisibilità della tesi della difesa del Comune di Conegliano sull'inapplicabilità alla presente controversia del principio enunciato nell'ordinanza 15872/2021 della Corte Cassazione, sulla quale è fondato il giudizio di primo grado.
11) Pur dovendo dare atto che la pronuncia della Suprema Corte è riferita ad un fallimento chiuso senza la vendita dell'immobile, mentre nel caso in esame si verte in un'ipotesi di derelizione, il fatto decisivo ai fini della decisione è che in entrambe le procedure il bene è tornato nella disponibilità del fallito, nel caso in esame la società “Resistente_1 S.r.l.”.
12) Tenuto conto di tale circostanza, questo collegio non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 15872/2021, sostanzialmente ribadito dalla Suprema Corte nella successiva sentenza 21126/2022 e richiamato anche nell'ordinanza n.
51/2025 del 14/05/2025 del Tribunale di Treviso.
13) Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione dedotta o deducibile, va rigettato l'appelli proposto dal
Comune di Conegliano e confermata la sentenza di primo grado.
14) Considerato che la controversia concerne l'interpretazione di una norma legislativa e l'assenza di una consolidata giurisprudenza di merito sulla materia in esame, sussistono valide ragioni per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
OL RG, AT
TROIANI RUGGERO, Giudice
in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 890/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Comune di Conegliano - Piazza Cima 8 31015 Conegliano TV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 367/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 07/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 711 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4469 I.C.I. - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dal Comune di Conegliano, all'ordinanza n. 51/2025 del 14/05/2025, del Tribunale di Treviso, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) La controversia concerne gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Conegliano (TV) ha intimato al “Resistente_1 S.R.L.” il pagamento delle imposte ICI per le annualità dal 2005 al 2011, IMU per le annualità dal 2012 al 2022 e TASI per le annualità dal 2014 al 2019, per l'importo complessivo di 508.124 euro, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
3) La società “Resistente_1 S.r.l.” è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. 108/2005 del 05/07/2005 e la Procedura Fallimentare ha acquisito all'attivo il compendio immobiliare cui si riferiscono le pretese impositive in controversia.
Dopo 17 anni dall'instaurazione della procedura concorsuale e 26 tentativi d'asta infruttuosi, il Fallimento ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare, di essere autorizzato alla dismissione del compendio immobiliare, data l'antieconomicità della prosecuzione dei tentativi di vendita forzata, posto che tra la prima e ventiseiesima asta il prezzo base è stato ridotto da 4.124.000 a 499.000 euro.
Visto il parere del Comitato dei creditori e ritenute condivisibili le argomentazioni del curatore, con provvedimento in data 31/05/2022, il Tribunale di Treviso ha autorizzato il curatore a rinunciare a liquidare gli immobili appresi al fallimento, disponendo l'annotazione presso la Conservatoria del Pubblici Registri
Immobiliari dell'inefficacia e cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la comunicazione, da parte del curatore dell'avvenuta derelizione al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, al legale rappresentante della società fallita, al Comune di Conegliano, ai creditori ed altri soggetti eventualmente interessati.
Il curatore ha eseguito le predette disposizioni e, per quanto d'interesse della presente causa, ha comunicato la derelizione del compendio immobiliare al Comune di Conegliano mediante pec in data 23/06/2022.
4) In data 09/11/2022, il Comune di Conegliano ha notificato alla Procedura i tre avvisi di accertamento oggetto della controversia.
4.1) Con l'avviso di accertamento n. 711 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato l'Imposta Municipale Propria
(IMU) per gli anni dal 2012 al 2022, per il complessivo importo di Euro 328.341,00, comprensivo di imposte (euro 243.857,80), interessi (euro 11.325,63) e sanzioni (euro 73.157,32);
4.2) Con l'avviso di accertamento n. 4469 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato l'Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) per gli anni dal 2005 al 2011, per il complessivo importo di Euro 139.634,00, comprensivo di imposte (euro 91.317,46), interessi (euro 20.921,02) e sanzioni (euro 27.395,23);
4.3) Con l'avviso di accertamento n. 1665 dell'11/10/2022, il Comune ha liquidato il Tributo Servizi Indivisibili
(TASI) per gli anni dal 2014 al 2019 per il complessivo importo di Euro 40.149,00, comprensivo di imposte
(euro 29.743,38), interessi (euro 1.482,64) e sanzioni (euro 8.923,02).
5) Il “ Resistente_1 S.R.L.” ha impugnato i tre atti impositivi con un unico ricorso, articolato in due motivi.
5.1) Con il primo motivo la Procedura ha dedotto l'illegittimità degli avvisi di accertamento e difetto del presupposto impositivo per violazione dell'art. 10, comma 6, d.lgs 504/1992 e art. 1, comma 768 legge
160/2019, ai sensi dei quali «... il curatore o il commissario liquidatore, ... sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.».
In riferimento a tali norme, richiamata Cassazione 1572/2021, 15478/2010 e 16836/2012, nonché gli effetti della derelictio, la difesa della Procedura ha dedotto che «... in assenza di vendita dell'immobile e considerata la sua restituzione alla società, il diritto di credito dell'Ente locale in verità non è mai sorto;
l'Ente locale, se del caso, dovrà, dunque, far valere le sue pretese, non già nei confronti dell'esponente Procedura bensì della Società, legittimato passivo (e infatti destinataria anch'essa dei predetti avvisi di accertamento) e verso l'immobile sociale.».
Quanto alla Tasi, ad avviso di parte contribuente l'avviso di accertamento è illegittimo per difetto di presupposto impositivo, considerato che il compendio immobiliare era da tempo non utilizzato e in stato di degrado.
5.2) Quale secondo motivo d'impugnazione la difesa del Fallimento ha dedotto l'illegittimità della richiesta di imposta, sanzioni ed interessi, per difetto di presupposto e intervenute decadenza e prescrizione.
6) La corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato come «La giurisprudenza ha chiarito che "in pendenza della procedura fallimentare sussiste l'obbligazione tributaria in relazione al pagamento dell'imposta , ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento della stessa, rinviati ad una data posteriore all'incasso del prezzo della vendita del bene. Ne deriva ..(omissis).. che né il curatore, né il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi " ...(omissis)... Pertanto " l'obbligo di denuncia e di pagamento dell' imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile. Una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, l' imposta complessiva dovuta per l'intero periodo è prelevata dal curatore sull'ammontare del ricavato. Entro tre mesi dall'incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare l'imposta complessiva dovuta al Comune. ...(omissis) "Ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, l' obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo."(C. Cass. 15872/21).» Ad avviso dei primi giudici, da quanto esposto innanzi «... consegue che il Comune interessato non può effettuare alcun accertamento, in quanto non ricorre alcuna condotta inadempiente in pendenza di detto termine ovvero qualora il bene non venga trasferito e, di conseguenza ritorni nella disponibilità del fallito.(C. Cass. 21126/22.) Gli avvisi impugnati vanno pertanto annullati. … Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda l' avviso di accertamento per l'imposta TASI, in forza del richiamo contenuto all'art.lo 10 co 6 del D.lgs 104/92 nell'art.lo 10 del regolamento del Comune di Conegliano , depositato in atti.».
Per tali ragioni, con la sentenza n 367/2^/2023, del 25/09/2023, depositata il 07/11/2023 la corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione trattata.
7) Il Comune di Conegliano ha proposto un appello, integrato da successiva memoria, con i quali deduce che il principio applicato dalla corte di primo grado sulla base della sentenza 15872/2021 della Corte
Cassazione, secondo il quale «... il soggetto onerato del pagamento del relativo credito dell'Ente locale sarebbe il fallito tornato in bonis e non invece la Curatela.» non sarebbe applicabile al caso in esame, in quanto tale orientamento riguarda l'ipotesi di chiusura del fallimento senza che venga attuata la vendita di un bene, caso del tutto diverso da quello di mera dismissione di cui all'art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare, nel quale la procedura fallimentare è ancora pendente, quindi non si è chiusa dopo il provvedimento di derelictio.
8) Il Fallimento si è costituito con atto di controdeduzioni, integrato da successiva memoria, con i quali insiste per la conferma della sentenza impugnata e segnala l'ordinanza n. 51/2025 del 14/05/2025, del Tribunale di Treviso nella causa promossa dal Comune di Conegliano contro il Resistente_1 per l'ammissione al passivo del fallimento del credito per i tributi IMU ICI e TASI di cui agli avvisi di accertamento oggetto della presente causa.
Con tale provvedimento il Tribunale ha rigettato il ricorso del Comune sulla base di una puntuale disamina della questione, anche sotto il profilo costituzionale, osservando in motivazione che: «Dalla giurisprudenza della suprema Corte si evince – coerentemente con le norme in discorso – che la riferibilità dell'obbligazione tributaria al curatore dipende dall'effettività della vendita col correlato pagamento del prezzo. In pendenza della procedura fallimentare, tale obbligazione sussiste ma resta sospesa in attesa della vendita dell'immobile, e va adempiuta dal curatore una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo. Qualora invece la procedura non pervenga alla vendita e il bene torni nel possesso del debitore (ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita), l'obbligazione tributaria deve gravare su quest'ultimo (per tutte, Cass. n. 15872/2021).».
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) Per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e ripetutamente richiamato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ss. uu. 24883/2008; 9936/2014, 26242/2014), la causa può essere decisa sulla base delle sole questioni rilevanti e dirimenti, considerando assorbite tutte le altre questioni dedotte e deducibili.
10) Nel caso in esame tale “ragione” va individuata nella non condivisibilità della tesi della difesa del Comune di Conegliano sull'inapplicabilità alla presente controversia del principio enunciato nell'ordinanza 15872/2021 della Corte Cassazione, sulla quale è fondato il giudizio di primo grado.
11) Pur dovendo dare atto che la pronuncia della Suprema Corte è riferita ad un fallimento chiuso senza la vendita dell'immobile, mentre nel caso in esame si verte in un'ipotesi di derelizione, il fatto decisivo ai fini della decisione è che in entrambe le procedure il bene è tornato nella disponibilità del fallito, nel caso in esame la società “Resistente_1 S.r.l.”.
12) Tenuto conto di tale circostanza, questo collegio non ravvisa alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 15872/2021, sostanzialmente ribadito dalla Suprema Corte nella successiva sentenza 21126/2022 e richiamato anche nell'ordinanza n.
51/2025 del 14/05/2025 del Tribunale di Treviso.
13) Per tali ragioni, assorbita ogni altra questione dedotta o deducibile, va rigettato l'appelli proposto dal
Comune di Conegliano e confermata la sentenza di primo grado.
14) Considerato che la controversia concerne l'interpretazione di una norma legislativa e l'assenza di una consolidata giurisprudenza di merito sulla materia in esame, sussistono valide ragioni per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 27/05/2025.