Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avvisi di accertamento per difetto del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che, anche in caso di derelictio del bene immobile da parte della procedura fallimentare, l'obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura, ma non ancora versata, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis. Tuttavia, la Corte ha confermato la decisione di primo grado che annullava gli avvisi di accertamento, basandosi sul principio che il Comune non può effettuare accertamenti in pendenza di procedura o qualora il bene non venga trasferito e ritorni nella disponibilità del fallito. La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi del Comune sull'inapplicabilità del principio giurisprudenziale al caso di derelictio, affermando che il fatto decisivo è che il bene è tornato nella disponibilità del fallito.

  • Rigettato
    Illegittimità richiesta di imposta, sanzioni ed interessi per difetto di presupposto e intervenute decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto assorbite le altre questioni, decidendo sulla base della questione principale relativa al presupposto impositivo.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del principio giurisprudenziale al caso di derelictio

    La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi del Comune, affermando che il fatto decisivo ai fini della decisione è che in entrambe le procedure (fallimento chiuso senza vendita e derelictio) il bene è tornato nella disponibilità del fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 29
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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