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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 232/2020
TRIBUNALE DI EL POZZO DI GOTTO
All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice, Got ES MO, sono comparsi: avv. Mazzeo per parte resistente precisa le conclusioni e discute la causa richiamando le memorie conclusive autorizzate già depositate e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni con il rigetto di quelle avversarie e chiede la decisione;
avv. Paolo Genovese per parte attrice preliminarmente insiste nelle proprie istanze istruttorie formulate alla udienza ex art. 183 cpc del 26.10.2021; precisa poi le conclusioni e discute la causa e chiede l'accoglimento delle proprie conclusioni con il rigetto di quelle avversarie e chiede la decisione.
Avv. Mazzeo si oppone alla richiesta preliminare di parte attrice in quanto infondata.
Il Giudice
In sede di discussione chiede alle parti se è documentato lo stato del processo che si ritiene collegato al presente.
Avv. Genovese sul punto dichiara che non ha avuto modo di conferire con il proprio assistito per avere notizie in merito nonostante più volte sollecitato telefonicamente precisando che lo stesso non è difensore del proprio qui rappresentato nell'altro giudizio. Pag. 1 a 9
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L'avv. Mazzeo riferisce che il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza oggetto di gravame presso la Corte di Appello di Messina
riservando ove occorresse di produrre la sentenza di primo grado.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice Got ES MO
(firma digitale)
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R. G. n. 232/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EL P. G.
Nella persona del Giudice Unico Onorario ES MO, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della seguente
SENTENZA
Resa nella causa civile iscritta al n. R. G. n 232/2020 promossa da
, (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
09.10.1981 a Milazzo (ME), elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), alla via T. Tasso, 38, presso lo studio dell'Avv. Paolo Genovese (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
- Attore/Ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ), nata il [...] a [...], e CP_1 C.F._2
(C.F. ) nato il [...] a [...], CP_2 C.F._3
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in
Barcellona P.G., Via Medici, 449 presso lo studio dell'Avv. Lucia Mazzeo (PEC:
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
- Convenuti/Resistenti-
Oggetto del procedimento: Altri istituti e leggi speciali
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi IL GIUDICE All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia In nome del Popolo Italiano SENTENZA Per i seguenti motivi Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.02.2020, il sig. , Parte_1 in qualità di erede universale di (deceduta in Messina il Persona_1
02.06.2019) proponeva azione nei confronti dei sigg.ri e CP_1 [...]
chiedendone la condanna alla restituzione della somma di €.20.000,00, CP_2 oltre interessi dalla richiesta fino all'effettivo pagamento, a suo dire illegittimamente trattenuta dagli stessi. Il ricorrente sosteneva che detta somma era stata sottratta con l'inganno all'anziana zia inganno consistito nell'aver indotto la stessa a prelevare il Persona_1 superiore importo dal proprio conto corrente, versandola sul conto corrente intestato ai resistenti con la promessa che, in caso della sua dipartita, avrebbero provveduto a pagare le spese funerarie e di sepoltura. Ciò premesso, l'odierno ricorrente chiedeva: “in accoglimento del ricorso, accertare, riconoscere e dichiarare, per le causali in epigrafe, che i sigg. e CP_1 [...] detengono illegittimamente la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00). Per CP_3
l'effetto, condannare i convenuti e al pagamento in favore CP_1 CP_2 dell'istante sig. della somma di € 20.000,00 (euro Parte_1 ventimila/00), oltre interessi, con decorrenza dalla richiesta e fino all'effettivo pagamento.” I resistenti si costituivano in data 16.11.2020, eccependo in via preliminare la litispendenza con altro giudizio iscritto al n. 1155/16 R.G. di questo tribunale e contestando nel merito le domande proposte dal ricorrente. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'azione per non aver proposto il tentativo obbligatorio di mediazione;
2)
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Senza recesso dalla superiore eccezione dichiarare la litispendenza oggettiva parzialmente soggettiva del presente giudizio con quello portante il N. R.G. 1155/2016 е pendente dinnanzi a Codesto medesimo Tribunale e conseguentemente ordinare la cancellazione del presente giudizio 3) Con riserva di controdedurre e/o presentare ulteriore documentazione anche considerazione delle eccezioni che eventualmente saranno formulate da controparte Con vittoria di spese e compensi del giudizio” . Rilevato che il giudizio presupposto era instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nonché ritenuto che la causa necessitasse di una istruttoria non sommaria, all'udienza del 16.03.2021 era disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., e fissata l'udienza al 26.10.2021 ai sensi dell'art. 183 c.p.c. . Poiché nessuna delle parti depositava memorie integrative, non essendo stato richiesto il termine a tale scopo, la causa era rinviata alla udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, poi differita per i medesimi incombenti a quella del 24.05.2023. Era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc con provvedimento del 21.06.2023 alla udienza del 27.03.2024 nel corso della quale, preso atto della morte del procuratore dei convenuti - Avv. Schepisi – il processo era interrotto. A seguito di riassunzione era fissata l'udienza del 9.12.2024 e poi rimessa alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti il termine richiesto per depositare memorie conclusive fino a trenta giorni prima.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ Sulla litispendenza oggettiva. Parte convenuta costituendosi in giudizio ha fatto presente che “dinnanzi al tribunale di Barcellona P. G. è pendente il procedimento civile n. RG 1155/2016 la cui ultima udienza è stata trattata il giorno 21.02.2020, nel quale la sig,ra nelle more Persona_1 deceduta, aveva svolto tra l'altro anche la domanda oggi formulata con la proposizione di autonomo giudizio “dall'erede universale” sig. ...”. Sul punto non ha Parte_2 argomentato oltre, chiedendo, nelle conclusioni, che fosse ordinata la cancellazione del presente giudizio. Il successivo procuratore, insistendo nella eccezione, ha solo oggi aggiunto che il processo si era definito e che la sentenza era oggetto di appello (cfr. verbale della odierna udienza). Alla superiore eccezione, i convenuti nulla hanno dimostrato restando indifferenti anche alle critiche di parte attrice che, sul punto, con le note scritte datate 10.03.2021 Pag. 5 a 9
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deduceva che “meramente labiale si rivela, ed è, la eccezione di continenza ex art. 39 c.p.c. sollevata da parte resistente, in quanto priva di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio che consenta all'Ill.mo Sig. decidente di valutarne la fondatezza”. Ciò detto si osserva. Va innanzitutto confermato che la litispendenza può operare anche tra cause identiche che si trovano in gradi di giudizio diversi, purché siano pendenti davanti a uffici giudiziari differenti (come un Tribunale e una Corte d'Appello) (cfr. Sezioni Unite della S. C. n. 27846/2013, la quale, ha dichiarato che la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza). Per cui la questione resta attuale e da esaminare anche alla luce della odierna dichiarazione di parte convenuta. Ciò detto deve ravvisarsi che, perché due cause siano considerate identiche, devono avere le stesse parti (identità soggettiva), la stessa ragione giuridica alla base della pretesa (causa petendi) e lo stesso oggetto della domanda, cioè la stessa cosa che si chiede al giudice (petitum). La mancanza anche di uno solo di questi elementi esclude la litispendenza. Per operare dette valutazioni è imposto a chi eccepisce la litispendenza l'onere di fornire la prova dell'identità dei relativi elementi costitutivi (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 26/09/2013) 08/11/2013, n. 25216). Sennonché, tale prova, nel caso di specie non è stata data come sopra evidenziato restando non supportato da alcun elemento documentale quanto affermato dai convenuti che non hanno così assolto al proprio onere. Carenza che permane, fra l'altro, a seguito dell'esame del “verbale d'interpello reso dalla resistente nel precedente giudizio” prodotto -però- dalla parte attrice. Ed infatti dalla sua lettura poco si ricava e/o deduce al fine di trarne gli elementi utili e necessari per valutare la litispendenza nei termini delineati;
tale tentativo - perpetrato dalla difesa convenuta forse rivolto a colmare evidenti lacune difensive- appare decisamente inconducente al punto da rafforzare definitivamente il convincimento di rigettare la eccezione. Preliminarmente, va esaminata anche l'eccezione sollevata dai convenuti relativamente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Al riguardo, si richiama il contenuto dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, secondo cui: “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di
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condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate”. Pertanto, come si evince dalla richiamata norma, la fattispecie in esame, consistente nella restituzione di una somma di denaro indebitamente corrisposta, identificabile quale azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non può considerarsi rientrante tra le materie sottoposte all'obbligo di mediazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Consegue così il rigetto anche di tale eccezione. Nel merito. Va, in diritto, premesso che la domanda deve essere ricondotta nell'alveo della ripetizione dell'indebito, e specificatamente allo schema dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. In tale ambito va riconosciuta la legittimazione ad agire dell'attore in quanto “In tema di successione ereditaria, il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è trasmissibile iure hereditatis anche quando il relativo credito non risulti formalmente iscritto nell'attivo ereditario, trattandosi di diritto comunque facente capo al de cuius in relazione ai rapporti ad esso riferibili, il cui concreto riconoscimento consegue necessariamente all'accertamento giudiziale…” (ex multis Corte d'appello civile Milano sentenza n. 1482 del 26 maggio 2025). Ciò precisato, va rilevato che l'azione presuppone che il pagamento sia avvenuto senza causa giuridica e che tale mancanza sia provata da chi agisce «il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024). In tema di ripetizione di indebito opera infatti il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Il pagamento, per consolidata giurisprudenza, si presume sorretto da causa: spetta all'attore vincere tale Pag. 7 a 9
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presunzione mediante elementi specifici, documentali o indiziari. Tale onere si estende a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di causa debendi, attraverso la dimostrazione di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713, Cass. 14 maggio 2012, n. 7501, Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734, Cass. 17 marzo 2006, n. 5896, Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Presunzioni ammissibili solo se i fatti noti indicano in modo grave, preciso e concordante l'assenza di causa, altrimenti il ragionamento rimane astratto. Nel caso in esame, parte attrice sostiene che il pagamento effettuato dalla de cuius sia stato determinato da un presunto inganno posto in essere dai nipoti. Per configurare correttamente l'inganno occorre che la condotta dei resistenti sia stata tale da creare una rappresentazione della realtà falsata, finalizzata a indurre in errore la de cuius e tale da determinare il trasferimento della somma di denaro. Tale condotta deve essere dimostrata mediante circostanze gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per consentire al giudice di accertare, con elementi concreti e non meramente indiziari o generici, che il trasferimento delle somme sia avvenuto in conseguenza di artifici, raggiri o pressioni illecite, creando così l'errore determinante della de cuius. Nel caso di specie, l'attore però non fornisce gli elementi necessari per giudicare il merito delle censure e la prova dallo stesso esibita risulta insufficiente a superare la presunzione di validità del pagamento;
anche le istanze istruttorie formulare allo scopo non sono da ritenersi conducenti poiché tendenti, esclusivamente, a provare l'avvenuto versamento della somma in favore dei convenuti e il loro rifiuto alla restituzione, risultando inidonea, invece, a dimostrare la causale del pagamento. Anche la produzione documentale appare inadeguata. Ed infatti l'attore produce in atti la copia del bonifico bancario con giro conto effettuata dalla de cuius in data 4.10.2013, nonché copia delle lettere inviate ai convenuti dalla sig.ra rispettivamente in data 22.12.2014 e Persona_1
9.01.2015. Quanto alla ricevuta del bonifico bancario, essa prova l'avvenuto pagamento, l'identità dei beneficiari nonché la data e l'importo dell'operazione. Tuttavia, non sono stati rinvenibili elementi riconducibili alla causale del versamento. Circa invece la lettera del 22.12.20214 (doc. 7 di parte ricorrente), essa non risulta firmata per cui anche la nota datata 9.01.20215 (doc. 8 di parte ricorrente) non è
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riferibile alla vicenda in esame e tanto meno alla precedente citata missiva. Consegue quindi, a fronte di tale carenza probatoria, oltre alla conferma del rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'attore, anche il rigetto della domanda di ripetizione. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate visto l'integrale rigetto delle domande e delle istanze delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 232/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda promossa da nei Parte_1
confronti di e volta alla restituzione CP_1 CP_2
della somma di € 20.000,00 oltre interessi, per come motivato;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 01.12.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
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