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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP CA, TO
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6794 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13745/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl contro l'avviso di accertamento IMU 6794 emesso da Roma Capitale per il recupero dell'IMU, anno d'imposta 2018, per complessivi € 18.309,08, con cui la ricorrente aveva eccepito che l'IMU non era dovuta in quanto pretesa su immobili che costituivano c.d. “beni merce” e, pure in assenza della dichiarazione, andava applicata la novella di cui alla legge n. 160 del 2019 che escludeva la decadenza in caso di omessa dichiarazione.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure ha posto una decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5191 del 2022, che aveva chiarito che l'art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019, (c.d. legge di Bilancio 2020) non abroga l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, sicché l'esonero dall' IMU per i fabbricati merce presuppone la presentazione della dichiarazione che nella specie era mancata, “anche in rispondenza di una logica esigenza da parte dell'ente comunale di conoscere le informazioni per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente”, con conseguente esclusione del diritto del contribuente a fruire dell'esenzione, non potendosi invocare alcuno ius superveniens o favor rei.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente deducendone l'illegittimità ed erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. 102/2013, nonché per mancata applicazione del Principio del “favor rei” e violazione dei principi costituzionali di “ragionevolezza” ed “uguaglianza sostanziale”; in particolare il contribuente ha dedotto la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all'esenzione, tra cui non è inclusa la dichiarazione di volerne fruire, e ha invocato l'applicazione retroattiva dell'intervenuta abolizione della “decadenza” quale sanzione per omesso adempimento dichiarativo di cui alla L. n. 160/2019, all'art. 1 co. 769, in ragione dell'applicazione del principio del favor rei alla sanzione impropria della decadenza dall'agevolazione non essendo l'accertamento divenuto definitivo.
Si è costituito il comune chiedendo il rigetto del gravame in ragione del fatto che l'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013 per l'ottenimento del beneficio fiscale in discussione integra elemento costitutivo della norma e non un effetto sanzionatorio e la disciplina del 2019 che lo ha escluso non è retroattiva e che la norma di esenzione (totale o parziale) da una debenza tributaria, poiché configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria, ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, la corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 33777 del 2024 ha riaffermato il principio di diritto per cui “l'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigente dall'anno di imposta 2020, non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce continua ad essere subordinato alla necessaria presentazione della dichiarazione, non altrimenti surrogabile, nemmeno dalla conoscenza acquisita aliunde dal Comune dei fatti generatori delle condizioni fattuali del beneficio.”
Ferma restando, ai fini che qui interessano per beneficiare dell'esenzione fiscale, l'irrilevanza della normativa sopravvenuta, incidendo il favor rei solo sull'applicazione delle sanzioni, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza poiché “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine” (Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.).
Con l'ordinanza del 2024 succitata, d'altronde, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge va considerato un principio generale del diritto tributario, come pure lo
è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto disposizioni che operano eccezioni rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (così Cass. Sez. T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit., nonché, anche da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26774), per cui la specifica indicazione normativa, la quale – come detto - subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ed altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati”.
In senso contrario non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante, condivisa da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, che assimilano la decadenza alle sanzioni, con conseguente applicazione del favor rei, data la differenza degli istituti giuridici che vengono in rilievo e i presupposti per la loro applicazione primo fra tutti la rilevanza dell'elemento psicologico, che necessario per l'applicazione della sanzione ed è invece del tutto irrilevante nell'ipotesi di decadenza, quale conseguenza automatica derivante dal trascorrere del tempo senza esercizio del diritto.
Ciò perché il legislatore, nel comminare la decadenza, ha operato un bilanciamento di interessi, tra quello del privato a fruire del benefico fiscale e quello pubblico che, come si è detto, risiede nell'esigenza di assicurare alla PA certezza in ordine alle proprie risorse, che non è irragionevole in quanto modulato dallo stesso privato che con tempestività attenda alla cura dei propri interessi, né tale irragionevolezza può derivare dalla normativa successiva poiché il mutamento delle esigenze sociali, e il conseguente riassetto normativo comportante l'esclusione della decadenza, ben possono assurgere a presupposto di un diverso bilanciamento di interessi quale legittimo esercizio di discrezionalità legislativa.
Pertanto, la mancata dichiarazione che la legge imponeva nella vigenza della pregressa disciplina dell'IMU ha legittimamente comportato la perdita del beneficio fiscale con impossibilità di recuperarlo.
L'oscillazione della giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP CA, TO
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2623/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6794 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 567/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13745/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl contro l'avviso di accertamento IMU 6794 emesso da Roma Capitale per il recupero dell'IMU, anno d'imposta 2018, per complessivi € 18.309,08, con cui la ricorrente aveva eccepito che l'IMU non era dovuta in quanto pretesa su immobili che costituivano c.d. “beni merce” e, pure in assenza della dichiarazione, andava applicata la novella di cui alla legge n. 160 del 2019 che escludeva la decadenza in caso di omessa dichiarazione.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure ha posto una decisione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5191 del 2022, che aveva chiarito che l'art. 1, comma 769 della L. n. 160 del 2019, (c.d. legge di Bilancio 2020) non abroga l'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, sicché l'esonero dall' IMU per i fabbricati merce presuppone la presentazione della dichiarazione che nella specie era mancata, “anche in rispondenza di una logica esigenza da parte dell'ente comunale di conoscere le informazioni per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente”, con conseguente esclusione del diritto del contribuente a fruire dell'esenzione, non potendosi invocare alcuno ius superveniens o favor rei.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente deducendone l'illegittimità ed erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. 102/2013, nonché per mancata applicazione del Principio del “favor rei” e violazione dei principi costituzionali di “ragionevolezza” ed “uguaglianza sostanziale”; in particolare il contribuente ha dedotto la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all'esenzione, tra cui non è inclusa la dichiarazione di volerne fruire, e ha invocato l'applicazione retroattiva dell'intervenuta abolizione della “decadenza” quale sanzione per omesso adempimento dichiarativo di cui alla L. n. 160/2019, all'art. 1 co. 769, in ragione dell'applicazione del principio del favor rei alla sanzione impropria della decadenza dall'agevolazione non essendo l'accertamento divenuto definitivo.
Si è costituito il comune chiedendo il rigetto del gravame in ragione del fatto che l'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 5 bis dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013 per l'ottenimento del beneficio fiscale in discussione integra elemento costitutivo della norma e non un effetto sanzionatorio e la disciplina del 2019 che lo ha escluso non è retroattiva e che la norma di esenzione (totale o parziale) da una debenza tributaria, poiché configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria, ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, la corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 33777 del 2024 ha riaffermato il principio di diritto per cui “l'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vigente dall'anno di imposta 2020, non ha abrogato l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce continua ad essere subordinato alla necessaria presentazione della dichiarazione, non altrimenti surrogabile, nemmeno dalla conoscenza acquisita aliunde dal Comune dei fatti generatori delle condizioni fattuali del beneficio.”
Ferma restando, ai fini che qui interessano per beneficiare dell'esenzione fiscale, l'irrilevanza della normativa sopravvenuta, incidendo il favor rei solo sull'applicazione delle sanzioni, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità per cui l'esonero dal pagamento dell'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza poiché “scopo della previsione dell'obbligo dichiarativo è quello di porre l'ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e che giustificano il riconoscimento della natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine” (Cass., Sez. T., 9 settembre 2024 n. 24200 cit.).
Con l'ordinanza del 2024 succitata, d'altronde, la Suprema Corte ha espressamente affermato che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge va considerato un principio generale del diritto tributario, come pure lo
è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto disposizioni che operano eccezioni rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica (così Cass. Sez. T., 17 febbraio 2022, n. 5191 cit., nonché, anche da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. U., 15 ottobre 2024, n. 26774), per cui la specifica indicazione normativa, la quale – come detto - subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ed altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati”.
In senso contrario non può essere condivisa la prospettazione dell'appellante, condivisa da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, che assimilano la decadenza alle sanzioni, con conseguente applicazione del favor rei, data la differenza degli istituti giuridici che vengono in rilievo e i presupposti per la loro applicazione primo fra tutti la rilevanza dell'elemento psicologico, che necessario per l'applicazione della sanzione ed è invece del tutto irrilevante nell'ipotesi di decadenza, quale conseguenza automatica derivante dal trascorrere del tempo senza esercizio del diritto.
Ciò perché il legislatore, nel comminare la decadenza, ha operato un bilanciamento di interessi, tra quello del privato a fruire del benefico fiscale e quello pubblico che, come si è detto, risiede nell'esigenza di assicurare alla PA certezza in ordine alle proprie risorse, che non è irragionevole in quanto modulato dallo stesso privato che con tempestività attenda alla cura dei propri interessi, né tale irragionevolezza può derivare dalla normativa successiva poiché il mutamento delle esigenze sociali, e il conseguente riassetto normativo comportante l'esclusione della decadenza, ben possono assurgere a presupposto di un diverso bilanciamento di interessi quale legittimo esercizio di discrezionalità legislativa.
Pertanto, la mancata dichiarazione che la legge imponeva nella vigenza della pregressa disciplina dell'IMU ha legittimamente comportato la perdita del beneficio fiscale con impossibilità di recuperarlo.
L'oscillazione della giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.