Art. 2.
L'ultimo comma dell' art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e' sostituito dal seguente:
"Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data".
L'ultimo comma dell' art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e' sostituito dal seguente:
"Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data".