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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA NA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3928 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: mobilità professionale,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
EN TO, presso il cui indirizzo pec Email_1 elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-
[...] bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55, Controparte_3
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 30/09/2024 la ricorrente, premesso di essere una docente di ruolo appartenente al personale educativo, in servizio presso l'Istituto Superiore Galilei – Vetrone di , di avere chiesto e ottenuto, nell'ambito delle operazioni CP_4 di mobilità per l'a.s. 2024/25, il passaggio di ruolo interprovinciale per la classe di concorso B017 presso l'ITT DO DO di Avellino, in virtù del possesso del diploma in “Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica”, e che successivamente detto passaggio le era stato revocato per mancanza del titolo abilitante, in violazione delle previsioni del CCNI del 18 maggio 2022, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1 sentire: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso ITP “B017
– Laboratorio di Scienze e Tecnologie meccaniche”, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 e ad essere assegnata presso ITT DO DO di Avellino, quale prima sede indicata nella domanda di passaggio di ruolo ovvero in una delle sedi successive, secondo l'ordine di preferenza espresso;
- ordinare a parte resistente di emanare tutti gli atti necessari a garantire il richiesto passaggio di ruolo”; con vittoria delle spese, da attribuirsi alla procuratrice antistataria.
1 Si è costituito, tardivamente, il , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
La ricorrente è una docente di ruolo appartenente al personale educativo, attualmente in servizio presso l'IIS Galilei Vetrone di . CP_4
Con domanda del 15/03/2024 ha chiesto, nell'ambito delle operazioni di mobilità a.s. 2024/25, il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche).
La domanda è stata inizialmente accolta ed è stato disposto il suo passaggio di ruolo interprovinciale presso l'ITT DO DO di Avellino, da lei indicato quale prima preferenza, a decorrere dal 1° settembre 2024.
Con nota dell'11/06/2024 il passaggio è stato tuttavia revocato in autotutela, in ragione di un presunto errore di valutazione dei titoli.
Alla ricorrente è stato, infatti, richiesto di produrre documentazione attestante la frequenza di un percorso abilitante (60 CFU), e in mancanza il passaggio è stato rettificato.
Il CCNI del 18/05/2022, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, disciplina all'art. 4 la mobilità professionale, prevedendo quanto segue: “1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici. […] 5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella
B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni”.
Ebbene, la norma contrattuale, al 1° comma, richiede, per la generalità dei passaggi di ruolo, che il docente sia in possesso della specifica abilitazione;
la precisazione secondo la quale “Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici” rende, tuttavia, evidente che per tale specifica categoria il CCNI ha voluto introdurre una disciplina speciale – ovvero quella che si rinviene nel 5° comma – che prescrive esclusivamente il possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso.
Questa interpretazione è coerente con il tenore letterale dei commi 1 e 5 e con una lettura complessiva della disposizione in cui essi si inseriscono.
Se il comma 1 definisce, in via generale, i requisiti per i passaggi di ruolo, il comma 3 specifica i requisiti (“In particolare può chiedere il passaggio:…”) per i passaggi nei diversi ruoli del personale docente (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, docenti laureati della scuola secondaria di II grado), precisando sempre che è necessario il possesso del titolo di abilitazione;
invece, i commi 4 e 5 individuano i requisiti per il passaggio, rispettivamente, nel ruolo del personale educativo e del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola 2 secondaria di II grado, prevedendo per questi ultimi esclusivamente che “detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR
19/2016 e successive modifiche e integrazioni”.
Il comma 5 pone dunque una norma che deroga rispetto al requisito richiesto in via generale dal comma 1, sancendo che il passaggio nel ruolo del personale ITP può essere richiesto con il solo titolo di accesso alla classe di concorso relativo alla tabella B del D.P.R. 19/2016, anche in assenza di abilitazione specifica.
La ricorrente è docente di ruolo che ha superato l'anno di prova, appartenente al personale educativo, e in data 15/07/2022 ha conseguito il diploma in Meccanica, meccatronica ed energia
– articolazione meccanica e meccatronica, che in base alla tabella B allegata al D.P.R. 19/2016 costituisce titolo di accesso valido per la classe di concorso B-17, Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, da lei richiesta.
Ella è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari per il passaggio nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici da lei richiesto e inizialmente ottenuto.
Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, con decorrenza dall'a.s. 2024/25 e facendosi ordine all'amministrazione resistente di disporre il suddetto passaggio presso l'ITT DO DO di Avellino o presso una delle altre sedi indicate nella domanda del 15/03/2024, secondo l'ordine di preferenza espresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore indeterminabile, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche con decorrenza dall'a.s. 2024/25;
2) ordina all'amministrazione resistente di adottare tutti gli atti necessari a consentire il passaggio di cui al punto 1) presso l'ITT DO DO di Avellino o presso una delle altre sedi indicate nella domanda del 15/03/2024, secondo l'ordine di preferenza espresso;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.212,39, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u.
€ 259,00, con attribuzione all'avv. TO antistataria.
Benevento, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
CE AN IA NA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE AN IA NA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3928 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: mobilità professionale,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
EN TO, presso il cui indirizzo pec Email_1 elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-
[...] bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' , sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55, Controparte_3
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 30/09/2024 la ricorrente, premesso di essere una docente di ruolo appartenente al personale educativo, in servizio presso l'Istituto Superiore Galilei – Vetrone di , di avere chiesto e ottenuto, nell'ambito delle operazioni CP_4 di mobilità per l'a.s. 2024/25, il passaggio di ruolo interprovinciale per la classe di concorso B017 presso l'ITT DO DO di Avellino, in virtù del possesso del diploma in “Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione meccanica e meccatronica”, e che successivamente detto passaggio le era stato revocato per mancanza del titolo abilitante, in violazione delle previsioni del CCNI del 18 maggio 2022, ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1 sentire: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso ITP “B017
– Laboratorio di Scienze e Tecnologie meccaniche”, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025 e ad essere assegnata presso ITT DO DO di Avellino, quale prima sede indicata nella domanda di passaggio di ruolo ovvero in una delle sedi successive, secondo l'ordine di preferenza espresso;
- ordinare a parte resistente di emanare tutti gli atti necessari a garantire il richiesto passaggio di ruolo”; con vittoria delle spese, da attribuirsi alla procuratrice antistataria.
1 Si è costituito, tardivamente, il , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
La ricorrente è una docente di ruolo appartenente al personale educativo, attualmente in servizio presso l'IIS Galilei Vetrone di . CP_4
Con domanda del 15/03/2024 ha chiesto, nell'ambito delle operazioni di mobilità a.s. 2024/25, il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche).
La domanda è stata inizialmente accolta ed è stato disposto il suo passaggio di ruolo interprovinciale presso l'ITT DO DO di Avellino, da lei indicato quale prima preferenza, a decorrere dal 1° settembre 2024.
Con nota dell'11/06/2024 il passaggio è stato tuttavia revocato in autotutela, in ragione di un presunto errore di valutazione dei titoli.
Alla ricorrente è stato, infatti, richiesto di produrre documentazione attestante la frequenza di un percorso abilitante (60 CFU), e in mancanza il passaggio è stato rettificato.
Il CCNI del 18/05/2022, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, disciplina all'art. 4 la mobilità professionale, prevedendo quanto segue: “1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici. […] 5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da: a) insegnanti di scuola dell'infanzia; b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella
B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni”.
Ebbene, la norma contrattuale, al 1° comma, richiede, per la generalità dei passaggi di ruolo, che il docente sia in possesso della specifica abilitazione;
la precisazione secondo la quale “Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici” rende, tuttavia, evidente che per tale specifica categoria il CCNI ha voluto introdurre una disciplina speciale – ovvero quella che si rinviene nel 5° comma – che prescrive esclusivamente il possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso.
Questa interpretazione è coerente con il tenore letterale dei commi 1 e 5 e con una lettura complessiva della disposizione in cui essi si inseriscono.
Se il comma 1 definisce, in via generale, i requisiti per i passaggi di ruolo, il comma 3 specifica i requisiti (“In particolare può chiedere il passaggio:…”) per i passaggi nei diversi ruoli del personale docente (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, docenti laureati della scuola secondaria di II grado), precisando sempre che è necessario il possesso del titolo di abilitazione;
invece, i commi 4 e 5 individuano i requisiti per il passaggio, rispettivamente, nel ruolo del personale educativo e del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola 2 secondaria di II grado, prevedendo per questi ultimi esclusivamente che “detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR
19/2016 e successive modifiche e integrazioni”.
Il comma 5 pone dunque una norma che deroga rispetto al requisito richiesto in via generale dal comma 1, sancendo che il passaggio nel ruolo del personale ITP può essere richiesto con il solo titolo di accesso alla classe di concorso relativo alla tabella B del D.P.R. 19/2016, anche in assenza di abilitazione specifica.
La ricorrente è docente di ruolo che ha superato l'anno di prova, appartenente al personale educativo, e in data 15/07/2022 ha conseguito il diploma in Meccanica, meccatronica ed energia
– articolazione meccanica e meccatronica, che in base alla tabella B allegata al D.P.R. 19/2016 costituisce titolo di accesso valido per la classe di concorso B-17, Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, da lei richiesta.
Ella è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari per il passaggio nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici da lei richiesto e inizialmente ottenuto.
Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, con decorrenza dall'a.s. 2024/25 e facendosi ordine all'amministrazione resistente di disporre il suddetto passaggio presso l'ITT DO DO di Avellino o presso una delle altre sedi indicate nella domanda del 15/03/2024, secondo l'ordine di preferenza espresso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, nella CP_1 misura minima per lo scaglione di valore indeterminabile, ulteriormente ridotta del 30% tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado classe di concorso B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche con decorrenza dall'a.s. 2024/25;
2) ordina all'amministrazione resistente di adottare tutti gli atti necessari a consentire il passaggio di cui al punto 1) presso l'ITT DO DO di Avellino o presso una delle altre sedi indicate nella domanda del 15/03/2024, secondo l'ordine di preferenza espresso;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
4.212,39, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u.
€ 259,00, con attribuzione all'avv. TO antistataria.
Benevento, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
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