Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmalo a Bucarest il 14 gennaio 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmalo a Bucarest il 14 gennaio 1977.