Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/02/2026, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Di Nardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Carrozze n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto che ha negato alla ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma che le ha negato il riconoscimento della protezione internazionale;
Ritenuto, in linea di continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex plurimis , T.A.R. Lazio Roma, 13/12/2019, n. 14336; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, 25/03/2025, n. 64), che la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 “ Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ”;
Ritenuto che debba, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - come rilevato dal Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza di discussione – appartenendo la presente controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.;
Rilevato che stante la mancata costituzione in giudizio della controparte non deve farsi luogo alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC EL, Presidente
AN Scali, Primo Referendario
IU IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IA | NC EL |
IL SEGRETARIO