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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1313/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Febbraio 2025 alle ore 9.47 è comparso l'Avv. Michele Mondello, il quale insiste in atti e chiede la decisione.
Nessuno è comparso per Avvocatura dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Michele Mondello;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
Contumace
- parte resistente -
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Sicilia, il sig. Parte_1
proponeva opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il decreto pronunciato dal Collegio con cui era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio ritenendo sussistente la colpa grave ai
Pag. 1 di 8 sensi dell'art. 136, c. 2, DPR 115/02. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, investita della questione, preso atto della costituzione del in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Messina, con provvedimento del 12.10.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla materia oggetto del giudizio, a fronte della giurisdizione esclusiva del Giudice
Ordinario. Il sig. , quindi, provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Patti per sentire accertare l'insussistenza della colpa grave e, per l'effetto, annullare il decreto con cui era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio.
Visto il ricorso depositato nell'interesse di , il Giudice designato, con Parte_1 decreto del 18.11.2023 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 13.02.2024 ore 09.00 e segg.
Con memoria difensiva del 29.01.2024 depositata il 31.01.2024, il Controparte_1
si costituiva innanzi al Tribunale di Patti e, eccependo preliminarmente la carenza di
[...]
legittimazione passiva in capo alla stessa, indicava quale unico legittimato passivo il Controparte_2
, in quanto titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
nel merito
[...]
chiedeva al Giudice di valutare la legittimità del decreto di revoca del gratuito patrocinio, provvedimento comunque non riferibile all'Amministrazione convenuta, procedendo alla disamina dei presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 13/02/2024, compariva solo il difensore di parte ricorrente che insisteva in ricorso, contestava la memoria del e chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
a chiamare in causa il;
il giudice, quindi, autorizzava la chiamata in causa Controparte_2
del terzo, assegnando termine per la notifica e rinviando la causa per la prima udienza di comparizione al 25 giugno 2024 ore 09.00 e ss.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, le domande la domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'istituto del “Patrocinio a spese dello Stato” trova il suo diretto antesignano nel “Patrocinio gratuito” previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282. Il R.D. n. 3282 del 1923, art. 1, stabiliva che
“Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”; l'ammissione al patrocinio gratuito veniva deliberata dalla “Commissione per il gratuito patrocinio”, costituita presso ogni Tribunale e Corte di appello (composta da un magistrato dell'ufficio giudicante che la presiedeva, da un magistrato del pubblico ministero e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o da un suo delegato), la quale, nelle materie civili,
Pag. 2 di 8 designava il difensore “d'ufficio”; lo svolgimento dell'incarico costituiva per l'avvocato un munus onorifico e obbligatorio, che non poteva essere rifiutato senza “grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente”.
Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, è stata introdotta – nell'art. 24 Cost., comma 3, - la garanzia per cui “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” ed è venuto a mutare il quadro di valori sotteso all'amministrazione della Giustizia;
si sono levate perciò numerose voci critiche nei confronti del vecchio istituto del patrocinio gratuito, che hanno posto in dubbio la sua idoneità ad assicurare una efficiente difesa dei non abbienti.
Oggi tutta la materia del patrocinio a spese dello Stato, relativa sia al processo penale che a quello civile, amministrativo e tributario, è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) e si differenzia radicalmente da quello del patrocinio gratuito: non solo perché la prestazione professionale del difensore non è più gratuita, ma è retribuita dallo Stato (la retribuzione è, tuttavia, soggetta a regole particolari: art. 83, comma 1, e art. 130 T.U.S.G.); ma soprattutto perché il difensore è liberamente designato dalla parte non abbiente, tra quelli iscritti nello speciale elenco di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 80. L'incarico, dunque, non è più obbligatorio ed è rimesso alla scelta fiduciaria della parte.
Fatta la doverosa superiore premessa si rileva altresì che l'ammissione al PSS è subordinata alla sussistenza di due presupposti:
a) che l'instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dall'art. 76 T.U.S.G.;
b) che le pretese che l'interessato intende far valere appaiano “non manifestamente infondate” (art. 126, comma 1, T.U.S.G.).
Tanto è vero che l'ammissione al PSS conserva la sua efficacia nei gradi di giudizio successivi al primo, a condizione che la parte ammessa al patrocinio sia risultata vittoriosa e sia stato l'avversario a proporre impugnazione e a citarla dinanzi al giudice superiore. Difatti, qualora invece la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) ma sarà tenuta a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della “non manifesta infondatezza” dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 2, n.
11470 del 30/04/2019).
Pag. 3 di 8 Ed ancora, non può non rilevarsi che l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, “deve” revocare (letteralmente “revoca”) il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
(comma 2).
Conseguentemente, l'ammissione al PSS, potendo essere revocata, è sottoposta ad accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
Va, altresì, osservato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà luogo al sorgere di un rapporto giuridico diverso e indipendente da quello oggetto della causa che si instaura non tra le parti della causa, ma tra la parte ammessa al beneficio e il quale soggetto Controparte_2 passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio. Ecco perché il
[...]
risulta essere parte necessaria tanto nel procedimento di opposizione al decreto di Controparte_2
pagamento del compenso al difensore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8516 del 29/05/2012; Cass., Sez. 6 -2,
n. 24423 del 17/10/2017; Cass., Sez. 6 - 2, n. 5314 del 06/03/2018), quanto nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio (cfr. Cass. Sez. 2, n.
21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 1, n. 22148 del 02/11/2016; Cass., Sez. 6 -2, n. 2517 del
29/01/2019).
Per quanto testé rilevato, mette conto far evidenziare che il potere di revoca dell'ammissione al patrocinio è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la controversia, attenendo esso ad un rapporto giuridico diverso da quello oggetto della causa.
L'autonomia del provvedimento di revoca rispetto a quello che decide la causa rende possibile, peraltro, adottare la revoca in ogni tempo allorquando vengano meno le condizioni di legge per fruire del patrocinio e, dunque, sia prima che la causa pervenga alla sentenza sia dopo la pronuncia definitiva;
ed è funzionale alla previsione di un apposito regime impugnatorio distinto ed indipendente da quello che vale per la sentenza che definisce il giudizio.
Nelle ipotesi di cui all'art. 136 cit., comma 2, accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, la mala fede o la colpa grave, la revoca ha efficacia ex tunc, ha cioè “efficacia retroattiva” (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
Avverso la revoca del provvedimento di ammissione al PSS, in mancanza di espressa previsione normativa, è possibile esperire l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere
Pag. 4 di 8 generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 13807 del
23/06/2011; Cass., Sez. 6 - 2, n. 21685 del 23/09/2013; Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 1684 del 22/01/2019).
L'art. 170 T.U.S.G. stabilisce che “L'opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n.
150, art. 15” e va proposta, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” con chiara inapplicabilità del foro erariale (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, n. 12668 del 05/06/2014; il giudizio segue il rito del nuovo procedimento semplificato di cognizione;
l'ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma, in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi, contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., Sez. 2, n. 3633 del 14/02/2011).
In conclusione, il rimedio dell'opposizione previsto dal combinato disposto dell'art. 170 T.U.S.G. e
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, presuppone che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia adottata da un giudice di merito;
di modo che l'opposizione contro il decreto di revoca, ai sensi dell'art. 170 cit., possa essere proposta, come prevede l'art. 15 cit., al presidente del
Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca.
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del giudizio, va ritenuto che ogni determinazione circa l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione alla riscontrata manifesta infondatezza dei motivi e all'abuso del processo consumato dalla parte ricorrente, spetta al Giudice di Merito di prossimità rispetto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed il relativo decreto di revoca dell'ammissione al PSS.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di revoca è stato adottato dalla Corte di Giustizia
Tributaria Regionale Sez. 10 con la seguente motivazione “rilevato che l'appello (incidentale) del beneficiario è stato rigettato per palese infondatezza dello stesso;
che l'appello principale, avverso il quale il beneficiario ha resistito, è stato accolto per palese fondatezza dello stesso;
ritenuto, pertanto, che l'azione deve ritenersi promossa con colpa grave”; sul punto la Corte di Cassazione, ha mantenuto stabile il proprio orientamento secondo il quale il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sempre considerato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. n. 16117 del 2020; Cass. Sez. Unite n. 4315 del 2020).
Pag. 5 di 8 Per l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, è necessario condurre l'accertamento della “colpa grave” quale presupposto necessario e sufficiente anche per la revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio. Mentre la decisione sulla “responsabilità aggravata” nello svolgimento dell'attività processuale spetta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice cui parimenti spetta di conoscere il merito della causa, e perciò va esercitata nel provvedimento che determina l'esito della lite da cui si pretenda di dedurre la medesima responsabilità. Sicché spetta comunque al giudice della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivare autonomamente, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Tanto è vero che il giudice deve motivare la revoca del patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato in base a quella statuizione resa nei rapporti tra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2022, n. 5459). Non risulta che il provvedimento di revoca, oggi impugnato, sia adeguatamente motivato ai fini dell'accertamento del requisito della colpa grave che non può desumersi secondo un meccanismo automatico per effetto della soccombenza del beneficiario stante l'infondatezza dell'appello incidentale dallo stesso promosso e la resistenza all'appello principale accolto per palese fondatezza. Difatti, è granitico l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità secondo cui il giudice è gravato di uno specifico dovere motivazionale. Difatti, l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cassazione civile, sez.
I, 25/06/2021, n. 18311).
Conclusivamente, ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass.,
22/08/2017, n. 20270); rilevato che nel caso di specie, per contro, la Corte di Giustizia di II Grado di Palermo ha fondato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, del tutto erroneamente, sulle
“esposte ragioni di infondatezza dell'appello”, in contrasto con il principio sopra enunciato, va
Pag. 6 di 8 accolto il ricorso, da cui consegue l'annullamento del decreto di revoca dell'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/09/2018).
Per quanto sopra all'accoglimento della domanda segue la liquidazione delle spese in favore dell'Avv. Michele Mondello ( ) in relazione all'attività difensiva prestata C.F._2
dallo stesso nel procedimento celebratosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Sicilia, rg. n. 1998/2018, in favore di (c.f. ), Parte_1 C.F._1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Giustizia Tributaria in data 14.9.2022, secondo i parametri minimi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore (fino ad euro
520.000,00), per la fase di studio della controversia € 2.197,00, per la fase introduttiva € 956,00 per la fase istruttoria e di trattazione € 1.523,00, per la fase decisionale € 2.268,00, da ridursi nella misura del 50 % su € 6.944,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02), per un totale di euro
3.472,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
Spese integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della reciproca soccombenza (vittoria nel merito, ma difetto di legittimazione del Controparte_1 peculiarità del caso nell'individuazione del giudice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCOGLIE il ricorso;
- REVOCA il decreto del 21 ottobre 2022, dep. il 6.11.2022 pronunciato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II grado di Palermo, in seno al procedimento rg. n. 1998/2018;
- per l'effetto in favore dell'avv. Michele Mondello ( ) in Pt_2 C.F._2 relazione all'attività difensiva prestata dallo stesso nel procedimento celebratosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, rg. n. 1998/2018, in favore di Parte_1
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma
[...] C.F._1
complessiva di euro 3.472,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Febbraio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 8 Il giudice dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Enrico Privitera, giudice onorario in tirocinio.
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Febbraio 2025 alle ore 9.47 è comparso l'Avv. Michele Mondello, il quale insiste in atti e chiede la decisione.
Nessuno è comparso per Avvocatura dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Michele Mondello;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
Contumace
- parte resistente -
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Sicilia, il sig. Parte_1
proponeva opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il decreto pronunciato dal Collegio con cui era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio ritenendo sussistente la colpa grave ai
Pag. 1 di 8 sensi dell'art. 136, c. 2, DPR 115/02. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, investita della questione, preso atto della costituzione del in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Messina, con provvedimento del 12.10.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla materia oggetto del giudizio, a fronte della giurisdizione esclusiva del Giudice
Ordinario. Il sig. , quindi, provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Patti per sentire accertare l'insussistenza della colpa grave e, per l'effetto, annullare il decreto con cui era stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio.
Visto il ricorso depositato nell'interesse di , il Giudice designato, con Parte_1 decreto del 18.11.2023 fissava la comparizione delle parti all'udienza del 13.02.2024 ore 09.00 e segg.
Con memoria difensiva del 29.01.2024 depositata il 31.01.2024, il Controparte_1
si costituiva innanzi al Tribunale di Patti e, eccependo preliminarmente la carenza di
[...]
legittimazione passiva in capo alla stessa, indicava quale unico legittimato passivo il Controparte_2
, in quanto titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
nel merito
[...]
chiedeva al Giudice di valutare la legittimità del decreto di revoca del gratuito patrocinio, provvedimento comunque non riferibile all'Amministrazione convenuta, procedendo alla disamina dei presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 13/02/2024, compariva solo il difensore di parte ricorrente che insisteva in ricorso, contestava la memoria del e chiedeva di essere autorizzato Controparte_1
a chiamare in causa il;
il giudice, quindi, autorizzava la chiamata in causa Controparte_2
del terzo, assegnando termine per la notifica e rinviando la causa per la prima udienza di comparizione al 25 giugno 2024 ore 09.00 e ss.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, le domande la domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
L'istituto del “Patrocinio a spese dello Stato” trova il suo diretto antesignano nel “Patrocinio gratuito” previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282. Il R.D. n. 3282 del 1923, art. 1, stabiliva che
“Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”; l'ammissione al patrocinio gratuito veniva deliberata dalla “Commissione per il gratuito patrocinio”, costituita presso ogni Tribunale e Corte di appello (composta da un magistrato dell'ufficio giudicante che la presiedeva, da un magistrato del pubblico ministero e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o da un suo delegato), la quale, nelle materie civili,
Pag. 2 di 8 designava il difensore “d'ufficio”; lo svolgimento dell'incarico costituiva per l'avvocato un munus onorifico e obbligatorio, che non poteva essere rifiutato senza “grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente”.
Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, è stata introdotta – nell'art. 24 Cost., comma 3, - la garanzia per cui “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” ed è venuto a mutare il quadro di valori sotteso all'amministrazione della Giustizia;
si sono levate perciò numerose voci critiche nei confronti del vecchio istituto del patrocinio gratuito, che hanno posto in dubbio la sua idoneità ad assicurare una efficiente difesa dei non abbienti.
Oggi tutta la materia del patrocinio a spese dello Stato, relativa sia al processo penale che a quello civile, amministrativo e tributario, è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) e si differenzia radicalmente da quello del patrocinio gratuito: non solo perché la prestazione professionale del difensore non è più gratuita, ma è retribuita dallo Stato (la retribuzione è, tuttavia, soggetta a regole particolari: art. 83, comma 1, e art. 130 T.U.S.G.); ma soprattutto perché il difensore è liberamente designato dalla parte non abbiente, tra quelli iscritti nello speciale elenco di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 80. L'incarico, dunque, non è più obbligatorio ed è rimesso alla scelta fiduciaria della parte.
Fatta la doverosa superiore premessa si rileva altresì che l'ammissione al PSS è subordinata alla sussistenza di due presupposti:
a) che l'instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo previsto dall'art. 76 T.U.S.G.;
b) che le pretese che l'interessato intende far valere appaiano “non manifestamente infondate” (art. 126, comma 1, T.U.S.G.).
Tanto è vero che l'ammissione al PSS conserva la sua efficacia nei gradi di giudizio successivi al primo, a condizione che la parte ammessa al patrocinio sia risultata vittoriosa e sia stato l'avversario a proporre impugnazione e a citarla dinanzi al giudice superiore. Difatti, qualora invece la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell'originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) ma sarà tenuta a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della “non manifesta infondatezza” dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 2, n.
11470 del 30/04/2019).
Pag. 3 di 8 Ed ancora, non può non rilevarsi che l'art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, “deve” revocare (letteralmente “revoca”) il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave
(comma 2).
Conseguentemente, l'ammissione al PSS, potendo essere revocata, è sottoposta ad accertamenti di fatto e valutazioni di merito.
Va, altresì, osservato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà luogo al sorgere di un rapporto giuridico diverso e indipendente da quello oggetto della causa che si instaura non tra le parti della causa, ma tra la parte ammessa al beneficio e il quale soggetto Controparte_2 passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio. Ecco perché il
[...]
risulta essere parte necessaria tanto nel procedimento di opposizione al decreto di Controparte_2
pagamento del compenso al difensore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8516 del 29/05/2012; Cass., Sez. 6 -2,
n. 24423 del 17/10/2017; Cass., Sez. 6 - 2, n. 5314 del 06/03/2018), quanto nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio (cfr. Cass. Sez. 2, n.
21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 - 1, n. 22148 del 02/11/2016; Cass., Sez. 6 -2, n. 2517 del
29/01/2019).
Per quanto testé rilevato, mette conto far evidenziare che il potere di revoca dell'ammissione al patrocinio è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la controversia, attenendo esso ad un rapporto giuridico diverso da quello oggetto della causa.
L'autonomia del provvedimento di revoca rispetto a quello che decide la causa rende possibile, peraltro, adottare la revoca in ogni tempo allorquando vengano meno le condizioni di legge per fruire del patrocinio e, dunque, sia prima che la causa pervenga alla sentenza sia dopo la pronuncia definitiva;
ed è funzionale alla previsione di un apposito regime impugnatorio distinto ed indipendente da quello che vale per la sentenza che definisce il giudizio.
Nelle ipotesi di cui all'art. 136 cit., comma 2, accertata insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, la mala fede o la colpa grave, la revoca ha efficacia ex tunc, ha cioè “efficacia retroattiva” (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione.
Avverso la revoca del provvedimento di ammissione al PSS, in mancanza di espressa previsione normativa, è possibile esperire l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell'ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere
Pag. 4 di 8 generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex multis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 13807 del
23/06/2011; Cass., Sez. 6 - 2, n. 21685 del 23/09/2013; Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 1684 del 22/01/2019).
L'art. 170 T.U.S.G. stabilisce che “L'opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n.
150, art. 15” e va proposta, come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, con ricorso al “capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” con chiara inapplicabilità del foro erariale (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, n. 12668 del 05/06/2014; il giudizio segue il rito del nuovo procedimento semplificato di cognizione;
l'ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma, in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi, contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., Sez. 2, n. 3633 del 14/02/2011).
In conclusione, il rimedio dell'opposizione previsto dal combinato disposto dell'art. 170 T.U.S.G. e
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, presuppone che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia adottata da un giudice di merito;
di modo che l'opposizione contro il decreto di revoca, ai sensi dell'art. 170 cit., possa essere proposta, come prevede l'art. 15 cit., al presidente del
Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca.
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del giudizio, va ritenuto che ogni determinazione circa l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione alla riscontrata manifesta infondatezza dei motivi e all'abuso del processo consumato dalla parte ricorrente, spetta al Giudice di Merito di prossimità rispetto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed il relativo decreto di revoca dell'ammissione al PSS.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento di revoca è stato adottato dalla Corte di Giustizia
Tributaria Regionale Sez. 10 con la seguente motivazione “rilevato che l'appello (incidentale) del beneficiario è stato rigettato per palese infondatezza dello stesso;
che l'appello principale, avverso il quale il beneficiario ha resistito, è stato accolto per palese fondatezza dello stesso;
ritenuto, pertanto, che l'azione deve ritenersi promossa con colpa grave”; sul punto la Corte di Cassazione, ha mantenuto stabile il proprio orientamento secondo il quale il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sempre considerato autonomo e perciò soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. n. 16117 del 2020; Cass. Sez. Unite n. 4315 del 2020).
Pag. 5 di 8 Per l'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, è necessario condurre l'accertamento della “colpa grave” quale presupposto necessario e sufficiente anche per la revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio. Mentre la decisione sulla “responsabilità aggravata” nello svolgimento dell'attività processuale spetta alla competenza funzionale e inderogabile del giudice cui parimenti spetta di conoscere il merito della causa, e perciò va esercitata nel provvedimento che determina l'esito della lite da cui si pretenda di dedurre la medesima responsabilità. Sicché spetta comunque al giudice della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato motivare autonomamente, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Tanto è vero che il giudice deve motivare la revoca del patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato in base a quella statuizione resa nei rapporti tra le parti (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2022, n. 5459). Non risulta che il provvedimento di revoca, oggi impugnato, sia adeguatamente motivato ai fini dell'accertamento del requisito della colpa grave che non può desumersi secondo un meccanismo automatico per effetto della soccombenza del beneficiario stante l'infondatezza dell'appello incidentale dallo stesso promosso e la resistenza all'appello principale accolto per palese fondatezza. Difatti, è granitico l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità secondo cui il giudice è gravato di uno specifico dovere motivazionale. Difatti, l'anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Cassazione civile, sez.
I, 25/06/2021, n. 18311).
Conclusivamente, ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass.,
22/08/2017, n. 20270); rilevato che nel caso di specie, per contro, la Corte di Giustizia di II Grado di Palermo ha fondato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, del tutto erroneamente, sulle
“esposte ragioni di infondatezza dell'appello”, in contrasto con il principio sopra enunciato, va
Pag. 6 di 8 accolto il ricorso, da cui consegue l'annullamento del decreto di revoca dell'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/09/2018).
Per quanto sopra all'accoglimento della domanda segue la liquidazione delle spese in favore dell'Avv. Michele Mondello ( ) in relazione all'attività difensiva prestata C.F._2
dallo stesso nel procedimento celebratosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Sicilia, rg. n. 1998/2018, in favore di (c.f. ), Parte_1 C.F._1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di Giustizia Tributaria in data 14.9.2022, secondo i parametri minimi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore (fino ad euro
520.000,00), per la fase di studio della controversia € 2.197,00, per la fase introduttiva € 956,00 per la fase istruttoria e di trattazione € 1.523,00, per la fase decisionale € 2.268,00, da ridursi nella misura del 50 % su € 6.944,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02), per un totale di euro
3.472,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
Spese integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della reciproca soccombenza (vittoria nel merito, ma difetto di legittimazione del Controparte_1 peculiarità del caso nell'individuazione del giudice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- ACCOGLIE il ricorso;
- REVOCA il decreto del 21 ottobre 2022, dep. il 6.11.2022 pronunciato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di II grado di Palermo, in seno al procedimento rg. n. 1998/2018;
- per l'effetto in favore dell'avv. Michele Mondello ( ) in Pt_2 C.F._2 relazione all'attività difensiva prestata dallo stesso nel procedimento celebratosi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, rg. n. 1998/2018, in favore di Parte_1
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma
[...] C.F._1
complessiva di euro 3.472,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Febbraio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 8 Il giudice dà atto che alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Enrico Privitera, giudice onorario in tirocinio.
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