Art. 18.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per esercizio finanziario 1957-58, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituiti con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per esercizio finanziario 1957-58, Buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei Buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate in esercizi precedenti e non sostituiti con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei Buoni del Tesoro ordinari.