Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 166
CS
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata interpretazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Il Collegio ritiene che il rinvio all'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 debba intendersi con riferimento alla sua formulazione modificata dal d.lgs. n. 4/2008, che richiede il consenso dell'Autorità d'ambito. L'orientamento della Cassazione e di precedenti del Consiglio di Stato è conforme a tale interpretazione.

  • Rigettato
    Sussistenza del consenso per silentium dell’Autorità d’ambito

    Il Collegio rigetta questa tesi, poiché l'istituto del silenzio assenso non opera in materia di ambiente e salute pubblica, e le deroghe alla gestione unitaria sono tassative.

  • Rigettato
    Contestazione dei rilievi dell’Autorità d’ambito sull’efficienza della gestione

    Il Collegio ritiene le censure infondate, poiché le perdite idriche e la non valutabilità dell'acqua non sono contestate sostanzialmente. La mancata installazione dei contatori e le tariffe forfettarie determinano una gestione non efficiente. La mera mancanza di procedure di infrazione comunitaria non è dirimente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 166
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo