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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1864/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 13725/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249040794750000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto il ricorso per riassunzione avverso il sollecito di pagamento n. 07120249040794750000 notificato in data 01.10.2024, con il quale si è ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.225,30 per l'avviso di accertamento n. 250TERM001681 emesso dal Centro Operativo di Pescara, relativo ad Irpef 2014, che sostiene di non essere mai stato notificato nei termini previsti e per il quale ha eccepito la prescrizione nel quinquennio degli interessi e delle sanzioni maturati sul tributo iscritto e per assenza di una esplicita formazione e calcolo degli interessi.
Il ricorso fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara che ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito in favore della CTP di Napoli.
Il ricorso è stato iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il 17/07/2025, con RGR 13725/2025 nei termini come indicati in sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in relazione all'atto prodromico, atto che ha sostenuto correttamente notificato;
ha ribadito l'assenza di vizi propri e su una presunta decadenza/prescrizione che deduce nel termine decennale;
asserisce che la prescrizione decennale, sia non solo dell'IRPEF, ma anche sulle relative addizionali, sanzioni e interessi, stante il carattere unitario dell'obbligazione tributaria che ne impedirebbe una diversa soluzione giuridica;
ed ha concluso con la richiesta di condanna alle spese ex art 96 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La resistente ha documentato di aver regolarmente notificato l'atto sottostante, l'avviso di accertamento n.
250TERM001681 emesso dal Centro Operativo di Pescara per Irpef 2014, atto notificato a mezzo del servizio di notifica dell'atto giudiziario, avvenuta per raccomandata AR n. 78797957655-4 con annotazione di ritiro dell'atto, a firma di suo “delegato”, in data 15.10.2019.
Non si evidenzia maturata la prescrizione quinquennale del credito per sanzioni ed interessi iscritti, in quanto non intervenuta alla data della notifica dell'atto impugnato.
Non trova spunto di rilievo l'eccezione posta sull'assenza di una analitica indicazione dei dati e dei criteri utilizzati per il calcolo delle sanzioni e interessi iscritti, perchè in ordine ad un atto già notificato e non opposto, nel quale si rilevano predeterminate le somme per sanzioni e interessi maturati alla data della notifica del
15.10.2019, per le quali l'atto opposto le ha richiamate comprensive, e perciò deducendo gli interessi di mora decorrenti solo per quelle dovute successivamente alla notifica dell'atto impugnato, a far data dal
11.10.2024.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 500 per compensi oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
PERLINGIERI ALESSANDRO, Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 13725/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249040794750000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto il ricorso per riassunzione avverso il sollecito di pagamento n. 07120249040794750000 notificato in data 01.10.2024, con il quale si è ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.225,30 per l'avviso di accertamento n. 250TERM001681 emesso dal Centro Operativo di Pescara, relativo ad Irpef 2014, che sostiene di non essere mai stato notificato nei termini previsti e per il quale ha eccepito la prescrizione nel quinquennio degli interessi e delle sanzioni maturati sul tributo iscritto e per assenza di una esplicita formazione e calcolo degli interessi.
Il ricorso fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pescara che ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito in favore della CTP di Napoli.
Il ricorso è stato iscritto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il 17/07/2025, con RGR 13725/2025 nei termini come indicati in sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in relazione all'atto prodromico, atto che ha sostenuto correttamente notificato;
ha ribadito l'assenza di vizi propri e su una presunta decadenza/prescrizione che deduce nel termine decennale;
asserisce che la prescrizione decennale, sia non solo dell'IRPEF, ma anche sulle relative addizionali, sanzioni e interessi, stante il carattere unitario dell'obbligazione tributaria che ne impedirebbe una diversa soluzione giuridica;
ed ha concluso con la richiesta di condanna alle spese ex art 96 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
La resistente ha documentato di aver regolarmente notificato l'atto sottostante, l'avviso di accertamento n.
250TERM001681 emesso dal Centro Operativo di Pescara per Irpef 2014, atto notificato a mezzo del servizio di notifica dell'atto giudiziario, avvenuta per raccomandata AR n. 78797957655-4 con annotazione di ritiro dell'atto, a firma di suo “delegato”, in data 15.10.2019.
Non si evidenzia maturata la prescrizione quinquennale del credito per sanzioni ed interessi iscritti, in quanto non intervenuta alla data della notifica dell'atto impugnato.
Non trova spunto di rilievo l'eccezione posta sull'assenza di una analitica indicazione dei dati e dei criteri utilizzati per il calcolo delle sanzioni e interessi iscritti, perchè in ordine ad un atto già notificato e non opposto, nel quale si rilevano predeterminate le somme per sanzioni e interessi maturati alla data della notifica del
15.10.2019, per le quali l'atto opposto le ha richiamate comprensive, e perciò deducendo gli interessi di mora decorrenti solo per quelle dovute successivamente alla notifica dell'atto impugnato, a far data dal
11.10.2024.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 500 per compensi oltre spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Napoli, 15 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Alessandro Perlingieri dr. Michelangelo Petruzziello