Articolo 6 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 giugno 1956
Art. 6. Deposito obbligatorio del contrassegno
presso il Ministero dell'interno

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quei riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini soggetti religiosi.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956