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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - 06399120010
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
1. in via cautelare:
- disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 546/92 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Torino impugnata;
2. in via principale:
- riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, quindi, dell'avviso di accertamento impugnato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.”
La contribuente appellata così conclude:
“voglia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita, confermare la sentenza appellata e condannare l'Ufficio alle spese dei due gradi di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1
1. Con apposito ricorso, la S.r.l. impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva operato il recupero di IVA, IRES e IRAP, per l'anno 2018, per un totale di € 124.800,00 (oltre sanzioni ed interessi e, quindi, complessivamente per € 241.648,15). Con tale atto impositivo, infatti, l'Ufficio aveva contestato:
1. l'omessa contabilizzazione di ricavi per € 163.892,17 (IVA euro 36.056,28);
2. l'indebita deduzione di costi per un importo di € 122.989,96 (oltre IVA), in quanto non supportati da documentazione, o di competenza di precedenti esercizi, ovvero manifestamente estranei all'attività d'impresa; L'Ufficio aveva poi dato atto del rifiuto della contribuente di esibire tutta la documentazione contabile richiesta, con conseguente ostacolo all'attività ispettiva che aveva determinato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 2, lettera c) d.P.R. 600/1973 e 55, comma 2, d.P.R. 633/1972, e, dunque, l'avvio di un accertamento induttivo extracontabile. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente eccepiva l'annullabilità dell'atto impugnato per:
- l'avvenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa in relazione all'anno d'imposta 2018, in ragione dei benefici premiali previsti, al raggiungimento determinati indici sintetici di affidabilità fiscale, dall'articolo 9- bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, ai sensi del quale sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del d.P.R 29.9.1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29.9.1972, n. 633.
- il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, stante l'omessa allegazione della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché la mancanza di prova circa l'appartenenza del soggetto delegato alla carriera direttiva;
- l'indebita utilizzazione dell'accertamento induttivo extracontabile di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, poiché escluso dal regime premiale previsto dall'articolo 10 del D.L.
6.12.2011 n. 201, nei confronti dei contribuenti “in regola” con gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- la decadenza dall'azione accertativa, alla luce dell'inapplicabilità, nella fattispecie, della proroga del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento, prevista dal nuovo art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, introdotto con decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Nel merito, il ricorrente riteneva di aver adeguatamente documentato, già in sede di accertamento, la corretta contabilizzazione degli accrediti rilevati sul conto corrente bancario intestato alla Società e la detraibilità dei costi fatti oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando anzitutto che la contribuente, nel corso delle operazioni di verifica, aveva rifiutato l'esibizione o, comunque, impedito l'ispezione della documentazione contabile richiesta dagli operanti, con conseguente applicabilità delle preclusioni previste dall'art. 33, d.P.R. 633/72 e della metodologia di accertamento induttivo prevista dall'art. 39, comma 2, lettera c), del d.P.R. 600/1973. Con riferimento all'eccepita decadenza dal potere accertativo, l'Ufficio rilevava che il termine invocato, pur dovendosi ritenere effettivamente abbreviato di un anno (a norma dell'art.
9-bis del D.L. 50/17), doveva ritenersi prorogato di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/20, essendo tale norma applicabile a tutti i termini in corso di decorrenza al momento della sospensione stessa e non soltanto a quelli in scadenza nel 2020, con conseguente tempestività dell'avviso nel caso di specie. Precisava, poi, che nella specie l'Ufficio non si era avvalso dell'ulteriore proroga prevista dall'art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, di talché le doglianze della controparte sul punto si appalesavano del tutto inconferenti. Contestava, altresì, qualsivoglia difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, non essendo necessaria l'allegazione a quest'ultimo della delega che, nel caso concreto, era stata regolarmente conferita a soggetto abilitato a riceverla. Nel merito, confermava la fondatezza del recupero operato, evidenziando, tra l'altro, che le contestazioni sollevate in proposito dalla controparte non erano state supportate da elementi di prova. Concludeva, pertanto, per il totale rigetto del ricorso del contribuente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando che - in applicazione dell'art.
9-bis, comma 11, D.L. 50/17 - l'Ufficio avrebbe dovuto concludere l'attività di controllo entro il 31/12/2023, pur legittimamente utilizzando la metodologia di controllo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73 e all'art. 57, primo comma, d.P.R. 633/1972 e, dunque, facendo ricorso a presunzioni semplicissime, stante il sostanziale rifiuto da parte della Resistente_1 S.r.l. di esibire tutta la documentazione contabile richiesta. Nondimeno, la Corte di primo grado rilevava che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato notificato soltanto in data 8 marzo 2024 e, pertanto, oltre il termine previsto per esercitare legittimamente l'azione da accertamento, determinando così l'illegittimità dell'atto impositivo emesso. Infatti, la Corte torinese riteneva di non poter applicare la proroga di ulteriori 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 – c.d. sospensione Covid - che secondo una interpretazione da lei non condivisa sarebbe da applicare a tutti i periodi di imposta accertabili alla data dell'8 marzo 2020, ossia fino ai periodi d'imposta 2018. Il giudice di prime cure accertava quindi la decadenza dell'Ufficio del potere accertativo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dal contribuente. Tuttavia, in considerazione dell'ondivaga giurisprudenza in materia, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, censurando la decisione di primo grado laddove aveva erroneamente sostenuto che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 si dovesse applicare solo a favore della parte contribuente e non fosse estensibile alle attività accertative non aventi scadenza nel 2020. Chiedeva, quindi, la riforma della decisione appellata. L'Ufficio formulava altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/92, evidenziando che la società contribuente era gravata da numerosi carichi erariali per tutte le annualità di imposta comprese tra il 2013 ed il 2023, per un debito complessivo di € 229.518,68 e non disponeva di garanzie patrimoniali capienti. Aggiungeva che l'unico immobile già di proprietà della contribuente era stato retrocesso, con atto di vendita dal Resistente_130.3.2023 ad uno dei soci della S.r.l. ad un prezzo di € 94.513,60, non corrisposto e compensato con il debito della stessa società verso l'acquirente a titolo di “finanziamento soci”, per poi addivenire poco dopo (il 28.4.2023) alla stipula di un contratto di comodato tra le stesse parti per l'uso dei locali. Palesava, quindi, il pericolo per l'esecuzione del recupero di imposta tale da rendere necessaria la sospensione cautelare richiesta.
5. In data 3.10.2025, si costituiva in grado di appello la contribuente, insistendo nel sostenere che la proroga di cui all'art. 67 DL 18/2020 non era applicabile al caso di specie ed invocando a sostegno di tale conclusione una recente pronuncia della Suprema Corte. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione appellata.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dall'Ufficio.
7. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto riformare la sentenza di prime cure laddove ha accolto l'eccezione sollevata dal contribuente in merito all'intervenuta decadenza dell'Ufficio del potere impositivo.
2. Invero, a questo proposito, sotto un primo profilo, è doveroso premettere che la difesa del contribuente invoca l'applicazione, al caso di specie, della disposizione prevista dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (conv. nella L. 21.6.2017, n. 96), laddove prevede, al comma 11, che:
“In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.” Giova nondimeno precisare che il comma 12 del medesimo articolo stabilisce pure che: “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.” Orbene, come già correttamente ricordato dalla decisione impugnata, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 disciplina, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento e, con tale atto, è stato in particolare stabilito, al punto 4.2, che:
“L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [...] è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018”; e, al punto 4.3, che:
“I termini di decadenza per l'attività di accertamento [...] sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018”. Alla luce di questo quadro normativo, occorre rilevare che, nel caso di specie, è assolutamente Resistente_1pacifico il fatto che la S.r.l. risulta avere conseguito un indice di affidabilità pari ad 8,20 (come riconosciuto dalla stessa contribuente a p. 3 del ricorso introduttivo). Conseguentemente, è doveroso concludere che, in ragione del proprio livello di affidabilità, l'attuale appellata non poteva beneficiare di quanto previsto dall'art.
9-bis, comma 11, lettera d) del D.L. 50/2017, circa l'esclusione dell'utilizzo del metodo accertativo induttivo. Nondimeno, però, secondo la normativa premiale sopra ricordata, l'Ufficio era tenuto a concludere l'attività di controllo entro il termine (abbreviato di un anno rispetto a quello ordinario) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata (che, nel caso concreto, sarebbe venuto a scadere il 31.12.2023).
3. Orbene, è del tutto pacifico che, in concreto, l'avviso di accertamento qui impugnato è stato notificato alla contribuente, a mezzo PEC, in data 8.3.2024. Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione qui appellata, l'atto impositivo non è intervenuto tardivamente, poiché il termine di decadenza invocato dalla contribuente è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. Orbene, è di tutta evidenza che il tenore letterale del combinato disposto sopra ricordato denota chiaramente un'applicabilità dello stesso non soltanto alla parte contribuente - come sembra ritenere la sentenza qui appellata - bensì anche alle attività dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, a giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dalla contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 D.L. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960, richiamato anche dal decreto del Primo Presidente della Suprema Corte 23.1.2025 n. 1630). E' bensì vero che l'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente stabilisce che: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Tuttavia, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 67 citato, inserito in un atto normativo con valore di legge, lungi dall'operare un'ingiustificata proroga ai termini di prescrizione e decadenza fissati per l'attività accertativa dell'Ufficio, si è limitato a prevedere una sospensione alla decorrenza dei termini in questione, correlata ad un'indiscutibile ed eccezionale situazione di emergenza e, dunque, con un carattere di specialità sicuramente idoneo a giustificare la deroga alla regola generale contenuta nello Statuto. Del resto, in numerosissimi altri casi, il legislatore è intervenuto per prevedere deroghe a quel principio statutario, sulla scorta di particolari situazioni di fatto, ricevendo anche l'avallo della legittimità di quell'operato da parte dei Supremi giudici. Tale conclusione è stata confermata dalla recentissima pronuncia Cass. 29.7.2025 n. 21765, ove è stato ribadito in primo luogo che: “Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”, ma è stato pure espressamente precisato che detta sospensione: “si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.”. E' bensì vero che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con una propria nota interna, ha recentemente invitato gli Uffici a non considerare più questa proroga, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023. Tale indicazione, tuttavia, ha il solo significato di fornire una indicazione prudenziale agli Uffici per la formazione degli accertamenti ancora da emettere nel 2013, ma non è certamente tale da inficiare la validità di quelli già emessi precedentemente. Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, operato dalla difesa del contribuente, alla sentenza Cass. 30.6.2025 n. 17668, poiché tale pronuncia si è limitata a statuire sulle non cumulabilità della sospensione di cui qui si tratta con il differimento dei termini di cui all'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, l'art. 67, comma 1, costituisce una norma di carattere generale applicabile a tutte le annualità ancora accertabili e, conseguentemente, i termini per l'emissione e la notifica dell'accertamento da parte dell'Ufficio relativi alle annualità successive a quelle in scadenza nel 2020 risultano prorogati di 85 giorni e, conseguentemente, le relative scadenze non si verificano al 31 dicembre dei vari anni, bensì 85 giorni dopo. Pertanto, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è sicuramente avvenuta in tempi utili per evitare la decadenza, che sarebbe maturata soltanto alla successiva data del 26.3.2024. In conclusione, quindi, la decisione di primo grado deve essere riformata, essendosi limitata a ritenere decaduta l'Amministrazione dal potere impositivo, escludendo infondatamente la proroga di cui si è detto.
4. Chiarito quanto sopra, è poi doveroso rilevare che la parte contribuente, costituendosi nel presente giudizio di appello, con l'atto di controdeduzioni depositato il 3.10.2025, si è limitato a contestare gli assunti della controparte in merito all'applicabilità della proroga di cui all'art. 67, cit., senza ribadire in alcun modo (neppure attraverso un richiamo complessivo) i rilievi di nullità dell'atto impositivo impugnato fatti valere nel corso del giudizio di primo grado, fatta eccezione per l'affermata decadenza del potere impositivo a norma dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (che risulta infondata, come sopra esposto). Deve, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 56 D. Lgs. 546/92, a norma del quale:
“Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.”. Conseguentemente, nel caso di specie, la mancata riproposizione di tutte le questioni avanzate nel ricorso introduttivo dalla difesa della contribuente (e ritenute assorbite dalla sentenza di prime cure), con riferimento all'asserita nullità dell'avviso di accertamento impugnato, anche per ragioni di merito relative all'infondatezza della pretesa impositiva, devono ritenersi ormai abbandonate. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo, da tempo di precisare che: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio erano da intendersi rinunciati, essendosi la parte limitata nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello a richiamare i fatti e agli argomenti esposti nel suddetto ricorso).” (Cass. 19.12.2017 n. 30444; conf. Cass. 27.11.2015 n. 24267) e che:
“Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione
- principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.” (Cass.
6.6.2018 n. 14534; conf. Cass. 27.3.2013 n. 7702). L'intervenuta implicita rinuncia, da parte della contribuente, a tutti gli ulteriori motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento, impedisce quindi a questo giudice di esaminarli in sede di appello.
5. Risulta pertanto inevitabile, in totale riforma della decisione di primo grado, addivenire all'integrale rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato.
6. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la Resistente_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio appellato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, fermo restando il regolamento delle spese di lite operate in sede cautelare. Si deve, quindi, precisare che la liquidazione delle spese operata in questa sede con riferimento al secondo grado è limitata alla fase di merito.
P.Q.M.
in riforma della decisione appellata;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente appellata a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 4.000,00 e, con riguardo al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 4.800,00. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 854/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - 06399120010
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E031703550 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio appellante così conclude:
“chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
1. in via cautelare:
- disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 546/92 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Torino impugnata;
2. in via principale:
- riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e, quindi, dell'avviso di accertamento impugnato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.”
La contribuente appellata così conclude:
“voglia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita, confermare la sentenza appellata e condannare l'Ufficio alle spese dei due gradi di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1
1. Con apposito ricorso, la S.r.l. impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva operato il recupero di IVA, IRES e IRAP, per l'anno 2018, per un totale di € 124.800,00 (oltre sanzioni ed interessi e, quindi, complessivamente per € 241.648,15). Con tale atto impositivo, infatti, l'Ufficio aveva contestato:
1. l'omessa contabilizzazione di ricavi per € 163.892,17 (IVA euro 36.056,28);
2. l'indebita deduzione di costi per un importo di € 122.989,96 (oltre IVA), in quanto non supportati da documentazione, o di competenza di precedenti esercizi, ovvero manifestamente estranei all'attività d'impresa; L'Ufficio aveva poi dato atto del rifiuto della contribuente di esibire tutta la documentazione contabile richiesta, con conseguente ostacolo all'attività ispettiva che aveva determinato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 2, lettera c) d.P.R. 600/1973 e 55, comma 2, d.P.R. 633/1972, e, dunque, l'avvio di un accertamento induttivo extracontabile. A sostegno dell'impugnazione, la contribuente eccepiva l'annullabilità dell'atto impugnato per:
- l'avvenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa in relazione all'anno d'imposta 2018, in ragione dei benefici premiali previsti, al raggiungimento determinati indici sintetici di affidabilità fiscale, dall'articolo 9- bis del D.L. 24.4.2017, n. 50, ai sensi del quale sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del d.P.R 29.9.1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del d.P.R. 29.9.1972, n. 633.
- il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, stante l'omessa allegazione della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché la mancanza di prova circa l'appartenenza del soggetto delegato alla carriera direttiva;
- l'indebita utilizzazione dell'accertamento induttivo extracontabile di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, poiché escluso dal regime premiale previsto dall'articolo 10 del D.L.
6.12.2011 n. 201, nei confronti dei contribuenti “in regola” con gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- la decadenza dall'azione accertativa, alla luce dell'inapplicabilità, nella fattispecie, della proroga del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento, prevista dal nuovo art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, introdotto con decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Nel merito, il ricorrente riteneva di aver adeguatamente documentato, già in sede di accertamento, la corretta contabilizzazione degli accrediti rilevati sul conto corrente bancario intestato alla Società e la detraibilità dei costi fatti oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, evidenziando anzitutto che la contribuente, nel corso delle operazioni di verifica, aveva rifiutato l'esibizione o, comunque, impedito l'ispezione della documentazione contabile richiesta dagli operanti, con conseguente applicabilità delle preclusioni previste dall'art. 33, d.P.R. 633/72 e della metodologia di accertamento induttivo prevista dall'art. 39, comma 2, lettera c), del d.P.R. 600/1973. Con riferimento all'eccepita decadenza dal potere accertativo, l'Ufficio rilevava che il termine invocato, pur dovendosi ritenere effettivamente abbreviato di un anno (a norma dell'art.
9-bis del D.L. 50/17), doveva ritenersi prorogato di 85 giorni ai sensi dell'art. 67 D.L. 18/20, essendo tale norma applicabile a tutti i termini in corso di decorrenza al momento della sospensione stessa e non soltanto a quelli in scadenza nel 2020, con conseguente tempestività dell'avviso nel caso di specie. Precisava, poi, che nella specie l'Ufficio non si era avvalso dell'ulteriore proroga prevista dall'art.
6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, di talché le doglianze della controparte sul punto si appalesavano del tutto inconferenti. Contestava, altresì, qualsivoglia difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato, non essendo necessaria l'allegazione a quest'ultimo della delega che, nel caso concreto, era stata regolarmente conferita a soggetto abilitato a riceverla. Nel merito, confermava la fondatezza del recupero operato, evidenziando, tra l'altro, che le contestazioni sollevate in proposito dalla controparte non erano state supportate da elementi di prova. Concludeva, pertanto, per il totale rigetto del ricorso del contribuente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando che - in applicazione dell'art.
9-bis, comma 11, D.L. 50/17 - l'Ufficio avrebbe dovuto concludere l'attività di controllo entro il 31/12/2023, pur legittimamente utilizzando la metodologia di controllo di cui all'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73 e all'art. 57, primo comma, d.P.R. 633/1972 e, dunque, facendo ricorso a presunzioni semplicissime, stante il sostanziale rifiuto da parte della Resistente_1 S.r.l. di esibire tutta la documentazione contabile richiesta. Nondimeno, la Corte di primo grado rilevava che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato notificato soltanto in data 8 marzo 2024 e, pertanto, oltre il termine previsto per esercitare legittimamente l'azione da accertamento, determinando così l'illegittimità dell'atto impositivo emesso. Infatti, la Corte torinese riteneva di non poter applicare la proroga di ulteriori 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 – c.d. sospensione Covid - che secondo una interpretazione da lei non condivisa sarebbe da applicare a tutti i periodi di imposta accertabili alla data dell'8 marzo 2020, ossia fino ai periodi d'imposta 2018. Il giudice di prime cure accertava quindi la decadenza dell'Ufficio del potere accertativo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza sollevati dal contribuente. Tuttavia, in considerazione dell'ondivaga giurisprudenza in materia, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, censurando la decisione di primo grado laddove aveva erroneamente sostenuto che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 si dovesse applicare solo a favore della parte contribuente e non fosse estensibile alle attività accertative non aventi scadenza nel 2020. Chiedeva, quindi, la riforma della decisione appellata. L'Ufficio formulava altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 546/92, evidenziando che la società contribuente era gravata da numerosi carichi erariali per tutte le annualità di imposta comprese tra il 2013 ed il 2023, per un debito complessivo di € 229.518,68 e non disponeva di garanzie patrimoniali capienti. Aggiungeva che l'unico immobile già di proprietà della contribuente era stato retrocesso, con atto di vendita dal Resistente_130.3.2023 ad uno dei soci della S.r.l. ad un prezzo di € 94.513,60, non corrisposto e compensato con il debito della stessa società verso l'acquirente a titolo di “finanziamento soci”, per poi addivenire poco dopo (il 28.4.2023) alla stipula di un contratto di comodato tra le stesse parti per l'uso dei locali. Palesava, quindi, il pericolo per l'esecuzione del recupero di imposta tale da rendere necessaria la sospensione cautelare richiesta.
5. In data 3.10.2025, si costituiva in grado di appello la contribuente, insistendo nel sostenere che la proroga di cui all'art. 67 DL 18/2020 non era applicabile al caso di specie ed invocando a sostegno di tale conclusione una recente pronuncia della Suprema Corte. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione appellata.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dall'Ufficio.
7. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto riformare la sentenza di prime cure laddove ha accolto l'eccezione sollevata dal contribuente in merito all'intervenuta decadenza dell'Ufficio del potere impositivo.
2. Invero, a questo proposito, sotto un primo profilo, è doveroso premettere che la difesa del contribuente invoca l'applicazione, al caso di specie, della disposizione prevista dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (conv. nella L. 21.6.2017, n. 96), laddove prevede, al comma 11, che:
“In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.” Giova nondimeno precisare che il comma 12 del medesimo articolo stabilisce pure che: “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.” Orbene, come già correttamente ricordato dalla decisione impugnata, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 disciplina, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento e, con tale atto, è stato in particolare stabilito, al punto 4.2, che:
“L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [...] è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018”; e, al punto 4.3, che:
“I termini di decadenza per l'attività di accertamento [...] sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018”. Alla luce di questo quadro normativo, occorre rilevare che, nel caso di specie, è assolutamente Resistente_1pacifico il fatto che la S.r.l. risulta avere conseguito un indice di affidabilità pari ad 8,20 (come riconosciuto dalla stessa contribuente a p. 3 del ricorso introduttivo). Conseguentemente, è doveroso concludere che, in ragione del proprio livello di affidabilità, l'attuale appellata non poteva beneficiare di quanto previsto dall'art.
9-bis, comma 11, lettera d) del D.L. 50/2017, circa l'esclusione dell'utilizzo del metodo accertativo induttivo. Nondimeno, però, secondo la normativa premiale sopra ricordata, l'Ufficio era tenuto a concludere l'attività di controllo entro il termine (abbreviato di un anno rispetto a quello ordinario) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione era stata presentata (che, nel caso concreto, sarebbe venuto a scadere il 31.12.2023).
3. Orbene, è del tutto pacifico che, in concreto, l'avviso di accertamento qui impugnato è stato notificato alla contribuente, a mezzo PEC, in data 8.3.2024. Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione qui appellata, l'atto impositivo non è intervenuto tardivamente, poiché il termine di decadenza invocato dalla contribuente è stato prorogato per effetto della normativa emergenziale anti Covid-19. Come è noto, infatti, l'art. 67 del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 24.4.2020 n. 27, dispone al comma 1, che: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” ed al comma 4 precisa che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Orbene, il richiamato art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/15 precisa che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” Il complesso di tali disposizioni determina, quindi, la sospensione, per 85 giorni (corrispondenti al lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020), del termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73. Orbene, è di tutta evidenza che il tenore letterale del combinato disposto sopra ricordato denota chiaramente un'applicabilità dello stesso non soltanto alla parte contribuente - come sembra ritenere la sentenza qui appellata - bensì anche alle attività dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, a giudizio di questa Corte, il dettato normativo poc'anzi ricordato, proprio perché si esprime in termini di “sospensione” della decorrenza di tutti i “termini” in corso, non può avere altro effetto se non quello di prolungare per 85 giorni l'intero termine, previsto a pena di decadenza per l'emissione degli avvisi di accertamento, laddove – come nel caso di specie – il decorso di esso fosse in corso durante il periodo dell'epidemia preso in considerazione dalla legge. Infatti, la diversa interpretazione - che ha trovato un riscontro in parte della giurisprudenza di merito - secondo cui la proroga prevista nell'art. 67 D.L. 18/2020 avrebbe avuto valenza esclusivamente per l'anno durante il quale si è verificata l'epidemia COVID, senza influire sul decorso del termine quinquennale successivo, non pare condivisibile, poiché contrasta con la ratio della disposizione, che è evidentemente quella di consentire agli uffici impositori un maggior lasso temporale per emettere gli avvisi di accertamento, sopperendo così al rallentamento delle attività impositive determinato dalle restrizioni imposte dalla legge durante l'epidemia. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impossibilità di lavorare durante quel periodo temporale ha necessariamente influenzato la durata della trattazione di tutte le pratiche in corso;
appare incongruo, quindi, limitare la proroga del termine a quelle sole situazioni ormai giunte a scadenza. A sostegno della conclusione sostenuta dalla contribuente, non risulta affatto decisivo il richiamo all'art. 157 D.L. n. 34 del 2020, poiché tale norma è intervenuta per disciplinare specificamente gli accertamenti aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31.12.2020 (prevedendo che gli stessi potevano essere notificati fino al 31.12.2021) e, dunque, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 67 sopra citato. Siffatta ulteriore disposizione, quindi, non ha assolutamente proceduto all'abrogazione tacita o implicita della norma qui in considerazione, come invece erroneamente sostenuto dalla difesa del contribuente. Del resto, anche la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di pronunciarsi nel senso che qui si sostiene, affermando testualmente che: “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159 del 2015” (cfr. Cass. 15.1.2025 n. 960, richiamato anche dal decreto del Primo Presidente della Suprema Corte 23.1.2025 n. 1630). E' bensì vero che l'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente stabilisce che: “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Tuttavia, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 67 citato, inserito in un atto normativo con valore di legge, lungi dall'operare un'ingiustificata proroga ai termini di prescrizione e decadenza fissati per l'attività accertativa dell'Ufficio, si è limitato a prevedere una sospensione alla decorrenza dei termini in questione, correlata ad un'indiscutibile ed eccezionale situazione di emergenza e, dunque, con un carattere di specialità sicuramente idoneo a giustificare la deroga alla regola generale contenuta nello Statuto. Del resto, in numerosissimi altri casi, il legislatore è intervenuto per prevedere deroghe a quel principio statutario, sulla scorta di particolari situazioni di fatto, ricevendo anche l'avallo della legittimità di quell'operato da parte dei Supremi giudici. Tale conclusione è stata confermata dalla recentissima pronuncia Cass. 29.7.2025 n. 21765, ove è stato ribadito in primo luogo che: “Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”, ma è stato pure espressamente precisato che detta sospensione: “si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.”. E' bensì vero che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con una propria nota interna, ha recentemente invitato gli Uffici a non considerare più questa proroga, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023. Tale indicazione, tuttavia, ha il solo significato di fornire una indicazione prudenziale agli Uffici per la formazione degli accertamenti ancora da emettere nel 2013, ma non è certamente tale da inficiare la validità di quelli già emessi precedentemente. Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, operato dalla difesa del contribuente, alla sentenza Cass. 30.6.2025 n. 17668, poiché tale pronuncia si è limitata a statuire sulle non cumulabilità della sospensione di cui qui si tratta con il differimento dei termini di cui all'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, l'art. 67, comma 1, costituisce una norma di carattere generale applicabile a tutte le annualità ancora accertabili e, conseguentemente, i termini per l'emissione e la notifica dell'accertamento da parte dell'Ufficio relativi alle annualità successive a quelle in scadenza nel 2020 risultano prorogati di 85 giorni e, conseguentemente, le relative scadenze non si verificano al 31 dicembre dei vari anni, bensì 85 giorni dopo. Pertanto, nel caso di specie, la notifica dell'avviso di accertamento è sicuramente avvenuta in tempi utili per evitare la decadenza, che sarebbe maturata soltanto alla successiva data del 26.3.2024. In conclusione, quindi, la decisione di primo grado deve essere riformata, essendosi limitata a ritenere decaduta l'Amministrazione dal potere impositivo, escludendo infondatamente la proroga di cui si è detto.
4. Chiarito quanto sopra, è poi doveroso rilevare che la parte contribuente, costituendosi nel presente giudizio di appello, con l'atto di controdeduzioni depositato il 3.10.2025, si è limitato a contestare gli assunti della controparte in merito all'applicabilità della proroga di cui all'art. 67, cit., senza ribadire in alcun modo (neppure attraverso un richiamo complessivo) i rilievi di nullità dell'atto impositivo impugnato fatti valere nel corso del giudizio di primo grado, fatta eccezione per l'affermata decadenza del potere impositivo a norma dall'art. 9 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50 (che risulta infondata, come sopra esposto). Deve, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 56 D. Lgs. 546/92, a norma del quale:
“Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.”. Conseguentemente, nel caso di specie, la mancata riproposizione di tutte le questioni avanzate nel ricorso introduttivo dalla difesa della contribuente (e ritenute assorbite dalla sentenza di prime cure), con riferimento all'asserita nullità dell'avviso di accertamento impugnato, anche per ragioni di merito relative all'infondatezza della pretesa impositiva, devono ritenersi ormai abbandonate. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo, da tempo di precisare che: “Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure "per relationem", delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio erano da intendersi rinunciati, essendosi la parte limitata nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello a richiamare i fatti e agli argomenti esposti nel suddetto ricorso).” (Cass. 19.12.2017 n. 30444; conf. Cass. 27.11.2015 n. 24267) e che:
“Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione
- principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.” (Cass.
6.6.2018 n. 14534; conf. Cass. 27.3.2013 n. 7702). L'intervenuta implicita rinuncia, da parte della contribuente, a tutti gli ulteriori motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento, impedisce quindi a questo giudice di esaminarli in sede di appello.
5. Risulta pertanto inevitabile, in totale riforma della decisione di primo grado, addivenire all'integrale rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato.
6. La totale soccombenza della contribuente determina, altresì, la necessità di condannare la Resistente_1 S.r.l. a rifondere all'Ufficio appellato le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, fermo restando il regolamento delle spese di lite operate in sede cautelare. Si deve, quindi, precisare che la liquidazione delle spese operata in questa sede con riferimento al secondo grado è limitata alla fase di merito.
P.Q.M.
in riforma della decisione appellata;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente appellata a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, con riguardo al primo grado, in complessivi € 4.000,00 e, con riguardo al presente grado, limitatamente alla fase di merito, in complessivi € 4.800,00. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu