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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ER OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54438/2023, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] l'[...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Andrea Quintigliani
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Capri in data 11 ottobre 2004. Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. l'8.06.2006) e Per_1
(n. il 30.07.2010). Per_2
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2016 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi sono economicamente indipendenti e nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la casa materna di Via Alessandro Serpieri 14 in Roma e facoltà di frequentare il padre liberamente. Il sig. attribuisce quale contributo alla sig.ra Parte_1
1 er il mantenimento dei figli e in considerazione dei tempi di permanenza Pt_2 Per_1 Per_2 presso ciascun genitore, le presumibili esigenze dei figli, le rispettive condizioni economiche dei genitori, la somma di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3. Le sole spese mediche straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno da concordare preventivamente. Rimangono invece a carico esclusivo della sig.ra tutte le spese straordinarie sportive, di istruzione e ludiche nessuna Pt_2 esclusa. Per eventuali viaggi o vacanze estive e invernali ciascun genitore provvederà personalmente per il periodo trascorso con i figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Capri in data 11 ottobre 2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54438/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capri in data 11 ottobre 2004 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] l'[...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capri al n. 27, Parte 2, Serie A, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER OR TA EN
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ER OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54438/2023, vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2 nata a [...] l'[...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Andrea Quintigliani
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Capri in data 11 ottobre 2004. Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. l'8.06.2006) e Per_1
(n. il 30.07.2010). Per_2
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2016 in virtù di decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Roma in data 15.02.2016 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi sono economicamente indipendenti e nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente presso la casa materna di Via Alessandro Serpieri 14 in Roma e facoltà di frequentare il padre liberamente. Il sig. attribuisce quale contributo alla sig.ra Parte_1
1 er il mantenimento dei figli e in considerazione dei tempi di permanenza Pt_2 Per_1 Per_2 presso ciascun genitore, le presumibili esigenze dei figli, le rispettive condizioni economiche dei genitori, la somma di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3. Le sole spese mediche straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno da concordare preventivamente. Rimangono invece a carico esclusivo della sig.ra tutte le spese straordinarie sportive, di istruzione e ludiche nessuna Pt_2 esclusa. Per eventuali viaggi o vacanze estive e invernali ciascun genitore provvederà personalmente per il periodo trascorso con i figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Capri in data 11 ottobre 2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54438/2023 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capri in data 11 ottobre 2004 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] l'[...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capri al n. 27, Parte 2, Serie A, Anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ER OR TA EN
2