Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.