Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03429/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06491/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6491 del 2021, proposto da
Società Cooperativa Edilizia Astore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Clemente IA Mannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. QI/1006/2021 del 1° giugno 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NU BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, la Società Cooperativa Edilizia Astore ha impugnato la determinazione dirigenziale prot. QI/1006/2021 del 1° giugno 2021, con cui Roma Capitale ha rigettato la domanda di permesso di costruire prot. QI 149391 dell’11 settembre 2021;
- resiste al ricorso Roma Capitale, deducendone l’infondatezza nel merito;
- in data 11 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta, per accettazione, dall’Amministrazione resistente;
Rilevato che:
- ai fini dell’estinzione del giudizio, l’art. 84, comma 3, c.p.a. prescrive che l’atto di rinuncia, redatto secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza;
- la rinuncia di parte ricorrente è stata ritualmente notificata all’Amministrazione resistente e sottoscritta per accettazione;
Ritenuto che:
- sussistano, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio;
- le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell’accordo delle parti sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA RB AV, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
NU BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU BU | IA RB AV |
IL SEGRETARIO