TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1633 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1633 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
NA LO UF ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) con Controparte_2 C.F._3
INA LO UF (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/10/2024 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.09.2016, a Bellaria-Igea
Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 – Separazione personale e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, nel mutuo rispetto personale e familiare.
La ex casa coniugale in Bellaria Igea Marina, Via Traù, 11/A, di proprietà della sola madre, è stata da questa venduta in data 18.06.2024 ed, in attesa di acquistare la nuova casa di residenza in
Rimini, Viale Adige, 13 entro novembre 2024, la madre e la figlia attualmente dimorano presso il vicino Residence Hotel Rosa in Rimini, Via Toscanelli, 6.
2 – Rapporti personali tra i coniugi
I coniugi manterranno mutuo rispetto e rapporti pacifici sia tra i medesimi, sia nei confronti dei loro rispettivi conviventi, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e senza criticare eventuali scelte personali affettive di fronte alla figlia.
I coniugi si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione della figlia in dipendenza di nuovi ed eventuali rapporti affettivi.
Ciascun genitore è consapevole che la figlia ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi, restando inteso che la sua formazione dovrà competere ai genitori, scevra da qualsiasi condizionamento e/o influenza da parte di soggetti diversi dagli stessi;
ciascun genitore curerà altresì il mantenimento di relazioni significative con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciascuno si asterrà in modo più assoluto, in presenza della figlia, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alla causa del fallimento del matrimonio. Nel caso di nascite di altri figli con i nuovi compagni, i genitori si impegnano a favorirne il rapporto fraterno con nelle forme e nei modi più adeguati alle fasi di Per_
crescita della figlia.
3 – Rapporti patrimoniali e mantenimento della figlia
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento.
Il padre quale contributo al mantenimento della figlia minore si impegna ed Controparte_2 Per_
obbliga a corrispondere la somma di complessivi € 1.000,00 (mille/00) mensili sul conto corrente della Sig.ra ovvero mediante altro mezzo scelto in comune accordo tra le parti, CP_1
opportunamente documentabile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
dette somme saranno corrisposte fino alla raggiunta indipendenza economica della figlia. Il contributo è automaticamente rivalutabile della maggiorazione accertata dall'ISTAT a partire dal secondo anno e per gli anni successivi tenendo come base quella di settembre 2024.
4 – Responsabilità genitoriale
I genitori manterranno la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore, che abiterà stabilmente presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
resta, in ogni caso, inteso fra le parti che i genitori si terranno reciprocamente aggiornati telefonicamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia, non per il tramite di essa, ma provvedendo a comunicare direttamente fra loro.
5 – Diritto di visita paterno e pernottamenti rimarrà affidata ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre. Per_
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema a week-end alternati:
Settimana 1:
- mercoledì dalle ore 15:30 (uscita da scuola) fino alle ore 20:30;
Settimana 2:
- dalle ore 19:00 di venerdì fino alle ore 21:00 di domenica.
I genitori con mutuo accordo potranno sempre variare e/o integrare il presente schema.
Il padre avrà diritto ad 1 (una) settimana continuativa da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive (dal 1 luglio al 31 agosto) ed 1 (una) settimana continuativa durante le vacanze invernali (dal
27 dicembre al 6 gennaio).
La figlia trascorrerà col padre e la madre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre) e le festività pasquali (dal giovedì alla domenica).
Gli eventuali “ponti” e vacanze fuori dal Comune di residenza saranno concordate di volta in volta dai genitori con preavviso di almeno 3 giorni.
6 – Spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie documentate relative al mantenimento della figlia, quali, esemplificativamente, le spese per le vacanze scolastiche, le spese mediche non mutuabili, la retta scolastica e quelle relative ad uno sport, saranno poste a carico dei genitori al 50% ciascuno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7 – Spese legali
Tutte le spese legali del presente procedimento di separazione, ivi compresi gli esborsi, sono compensate tra i coniugi.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e CP_1 CP_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno
2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1633 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con il CP_1 CodiceFiscale_1
NA LO UF ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] i ) con Controparte_2 C.F._3
INA LO UF (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 04/10/2024 con il quale e CP_1 CP_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.09.2016, a Bellaria-Igea
Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 – Separazione personale e casa coniugale
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, nel mutuo rispetto personale e familiare.
La ex casa coniugale in Bellaria Igea Marina, Via Traù, 11/A, di proprietà della sola madre, è stata da questa venduta in data 18.06.2024 ed, in attesa di acquistare la nuova casa di residenza in
Rimini, Viale Adige, 13 entro novembre 2024, la madre e la figlia attualmente dimorano presso il vicino Residence Hotel Rosa in Rimini, Via Toscanelli, 6.
2 – Rapporti personali tra i coniugi
I coniugi manterranno mutuo rispetto e rapporti pacifici sia tra i medesimi, sia nei confronti dei loro rispettivi conviventi, senza interferire l'uno nella vita dell'altro e senza criticare eventuali scelte personali affettive di fronte alla figlia.
I coniugi si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro ed a tenere un comportamento di reciproco rispetto e tale, comunque, da non condizionare negativamente la formazione della figlia in dipendenza di nuovi ed eventuali rapporti affettivi.
Ciascun genitore è consapevole che la figlia ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi, restando inteso che la sua formazione dovrà competere ai genitori, scevra da qualsiasi condizionamento e/o influenza da parte di soggetti diversi dagli stessi;
ciascun genitore curerà altresì il mantenimento di relazioni significative con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e ciascuno si asterrà in modo più assoluto, in presenza della figlia, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alla causa del fallimento del matrimonio. Nel caso di nascite di altri figli con i nuovi compagni, i genitori si impegnano a favorirne il rapporto fraterno con nelle forme e nei modi più adeguati alle fasi di Per_
crescita della figlia.
3 – Rapporti patrimoniali e mantenimento della figlia
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano ad ogni richiesta reciproca di mantenimento.
Il padre quale contributo al mantenimento della figlia minore si impegna ed Controparte_2 Per_
obbliga a corrispondere la somma di complessivi € 1.000,00 (mille/00) mensili sul conto corrente della Sig.ra ovvero mediante altro mezzo scelto in comune accordo tra le parti, CP_1
opportunamente documentabile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
dette somme saranno corrisposte fino alla raggiunta indipendenza economica della figlia. Il contributo è automaticamente rivalutabile della maggiorazione accertata dall'ISTAT a partire dal secondo anno e per gli anni successivi tenendo come base quella di settembre 2024.
4 – Responsabilità genitoriale
I genitori manterranno la responsabilità genitoriale congiunta sulla figlia minore, che abiterà stabilmente presso la madre.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza della figlia presso di sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
resta, in ogni caso, inteso fra le parti che i genitori si terranno reciprocamente aggiornati telefonicamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia, non per il tramite di essa, ma provvedendo a comunicare direttamente fra loro.
5 – Diritto di visita paterno e pernottamenti rimarrà affidata ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre. Per_
Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema a week-end alternati:
Settimana 1:
- mercoledì dalle ore 15:30 (uscita da scuola) fino alle ore 20:30;
Settimana 2:
- dalle ore 19:00 di venerdì fino alle ore 21:00 di domenica.
I genitori con mutuo accordo potranno sempre variare e/o integrare il presente schema.
Il padre avrà diritto ad 1 (una) settimana continuativa da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive (dal 1 luglio al 31 agosto) ed 1 (una) settimana continuativa durante le vacanze invernali (dal
27 dicembre al 6 gennaio).
La figlia trascorrerà col padre e la madre, ad anni alterni, le festività natalizie (dal 24 al 26 dicembre) e le festività pasquali (dal giovedì alla domenica).
Gli eventuali “ponti” e vacanze fuori dal Comune di residenza saranno concordate di volta in volta dai genitori con preavviso di almeno 3 giorni.
6 – Spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie documentate relative al mantenimento della figlia, quali, esemplificativamente, le spese per le vacanze scolastiche, le spese mediche non mutuabili, la retta scolastica e quelle relative ad uno sport, saranno poste a carico dei genitori al 50% ciascuno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
7 – Spese legali
Tutte le spese legali del presente procedimento di separazione, ivi compresi gli esborsi, sono compensate tra i coniugi.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e CP_1 CP_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 15 Parte II Serie A Anno
2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi