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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione per le controversie in materia di locazione
R.G. 1173/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Fabrizio Riga Presidente
Anna Maria Tracanna Consigliere relatore
Massimo De Cesare Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile di II grado tra e , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_2
CAMERINI FRANCESCO appellanti e
assistito e difeso dall'Avv. D'AMICO PAOLO Controparte_1 appellato nonché
CP_2 convenuta contumace avente ad oggetto : appello avverso la sentenza 730/2024, depositata il 27.11.2024 del Tribunale di L'Aquila
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda, formulata da nei confronti di e ed ha Controparte_1 Parte_2 Parte_1 così statuito “Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna le resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile di € 431,25 pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.300,00 dalla data di ratifica del 20/04/2022 sino al 31/08/2023 e della somma mensile di € 468,75 pari a 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.500,00 dal 31.08.2023 sino alla scadenza del rapporto, come previsto dall'art. 4 del contratto, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Dichiara inammissibile la domanda di condanna della in persona dei legali rappresentanti pro CP_3 tempore, di pagare mensilmente in favore del ricorrente, dalla pronuncia sino alla data del 31.08.2023, la somma mensile di € 431,25, pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.300,00, nonché la somma mensile di € 468,75, pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.500,00 dal 31.08.2023 sino alla scadenza del rapporto;
Condanna le resistenti, in via solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge”. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
chiedendone la riforma ed in particolare “1) dichiarare la nullità della sentenza
[...] impugnata;
2) dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio Controparte_1 grado di giudizio 4) condannare, altresì, l'appellato a restituire ogni somma Controparte_1 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado (se non sospesa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della percezione a quella della effettiva restituzione alle appellanti”. Si è costituito in giudizio , contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. , richiamato in materia di locazione dall'art. 447 bis cpc, per mancata lettura immediata del dispositivo, all'esito dell'udienza. Nel caso in esame il giudice onorario dopo l'udienza cartolare del 21.10.2024 non ha dato lettura del dispositivo e non ha depositato la contestuale sentenza, nè ha depositato il dispositivo fissando un termine per il deposito della sentenza ma, come risulta dal fascicolo telematico, ha depositato in data 20.11.2024 la “minuta” della sentenza “a verbale”, 37 giorni dopo l'udienza in cui la causa andava decisa. Il motivo non è fondato e va rigettato, anche alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (n. 17603/2025) per cui, sul presupposto che l'art. 127 ter cpc non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro, sia nella originaria formulazione che a seguito dei correttivi applicabili dopo il 28 febbraio 2023, non è violato il principio di oralità, ben potendo tollerarsi una deroga parziale a tale principio in condivisione con le parti. E' possibile pertanto sostituire l'udienza di discussione (per quanto pubblica) con il deposito di note scritte, quando riguardi la sola fase processuale propriamente decisoria e nessuna delle parti si opponga, potendo le note scritte contenere non solo le conclusioni ma anche eventuali istanze e argomenti a difesa e potendo in pag. 2/4 qualsiasi momento rispristinarsi l'oralità secondo il principio del contraddittorio. Quanto al provvedimento del giudice, il comma 3 dell'art. 127 ter cpc prevede che “il giudice provveda entra 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note” e l'ultimo comma “Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”. Già con riguardo alla precedente formulazione della norma la Suprema Corte (Cass. n. 17587/24) ha statuito che “L'attuale formulazione consente ancor più di ribadire che lo schema della trattazione cartolare garantisce il contraddittorio, con comunicazione successiva del provvedimento del giudice, ferma la decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di comunicazione telematica, fermo restando che il provvedimento depositato entro il giorno successivo si considera contestuale e che la norma non prevede né la perentorietà del termine per il deposito né conseguenti cause di nullità della sentenza, in caso di violazione”. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la violazione degli artt. 421 e 447 bis c.p.c. dovendo la domanda essere dichiarata inammissibile, per mancata dimostrazione del diritto domenicale e della legittimazione ad agire. Il giudice di primo grado, nel corso del giudizio e nell'erroneo esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc – previsti per il giudice del lavoro ma preclusi al giudice delle locazioni, richiamando l'art. 447 bis solo il primo comma dell'art. 421 cpc – ha consentito di sanare la lacuna probatoria presente nel ricorso introduttivo, permettendo al ricorrente, che aveva prodotto la sola visura catastale, non sufficiente a dimostrare il proprio diritto di proprietà, di integrare la documentazione, così dimostrando la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto azionato, falsando insanabilmente gli equilibri sostanziali e violando palesemente le regole processuali . Va premesso che, in tema di locazione di immobili urbani, nelle relative controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995, il giudice non ha il potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova ai sensi dell'art. 421 secondo comma cpc, limitando l'art. 447 bis primo comma cpc il richiamo delle disposizioni del “rito lavoro” al solo primo comma dell'art. 421 cpc. Tuttavia nelle controversie iniziate dopo il 30 aprile 1995 il potere in esame compete al giudice ai sensi del citato art. 447 bis comma terzo, introdotto dall'art. 70 L. n. 353/1990 per cui “il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché di richiesta di informazioni sia scritte che orali alle associazioni di categoria indicate dalle parti” (cfr. Cass. n. 6255/2002 e n. 10128/2004). Nel caso di specie detto potere officioso è stato esercitato dal giudice di primo grado, mediante acquisizione agli atti del titolo di comproprietà in capo al ricorrente CP_1
. Infatti, “il valore delle risultanze catastali è preordinato a fini essenzialmente
[...] fiscali e che il diritto di comproprietà, in assenza di altri ed unificanti elementi, non può essere provato in base alla mera annotazione dei dati nei registri catastali, aventi valore di semplici indizi ( cfr. Cass. n. 9096/1991).
pag. 3/4 Correttamente, perciò, il primo giudice, in ragione del valore indiziario della visura catastale prodotta, ha esercitato il potere officioso e il ricorrente nel termine assegnato ha provveduto a depositare l'atto costituente il titolo del diritto di comproprietà in capo al medesimo. Va infatti evidenziato che le convenute in primo grado, odierne appellanti mai hanno contestato la titolarità del diritto di comproprietà in capo a ma solo la mancata prova Controparte_1 dello stesso e che, ove il giudice di primo grado non avesse provveduto d'ufficio, il documento avrebbe potuto parimenti essere prodotto in appello, tenuto conto che “il deposito di documenti nuovi in appello, non è ammissibile” soltanto “ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte (nella specie la SC – Cass. n. 21956/2019 – ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure). L'appello pertanto non può che essere rigettato. Le spese del grado restano compensate tra le parti, tenuto conto che la pronuncia delle Sezioni Unite sulla compatibilità della trattazione cartolare con il rito del lavoro, applicato anche alle controversie in materia di locazione, è sopravvenuta nel corso del gravame e che l'esercizio di poteri officiosi è valutabile ai fini della regolamentazione delle spese – nel caso in esame, solo per il presente grado, in mancanza di appello sul punto – in quanto il ricorrente avrebbe potuto diligentemente documentare il titolo di comproprietà, sin dal ricorso introduttivo del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione per le controversie in materia di locazione
R.G. 1173/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Fabrizio Riga Presidente
Anna Maria Tracanna Consigliere relatore
Massimo De Cesare Consigliere
All'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile di II grado tra e , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_2
CAMERINI FRANCESCO appellanti e
assistito e difeso dall'Avv. D'AMICO PAOLO Controparte_1 appellato nonché
CP_2 convenuta contumace avente ad oggetto : appello avverso la sentenza 730/2024, depositata il 27.11.2024 del Tribunale di L'Aquila
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda, formulata da nei confronti di e ed ha Controparte_1 Parte_2 Parte_1 così statuito “Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna le resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma mensile di € 431,25 pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.300,00 dalla data di ratifica del 20/04/2022 sino al 31/08/2023 e della somma mensile di € 468,75 pari a 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.500,00 dal 31.08.2023 sino alla scadenza del rapporto, come previsto dall'art. 4 del contratto, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Dichiara inammissibile la domanda di condanna della in persona dei legali rappresentanti pro CP_3 tempore, di pagare mensilmente in favore del ricorrente, dalla pronuncia sino alla data del 31.08.2023, la somma mensile di € 431,25, pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.300,00, nonché la somma mensile di € 468,75, pari ai 9/48esimi del canone di locazione mensile di € 2.500,00 dal 31.08.2023 sino alla scadenza del rapporto;
Condanna le resistenti, in via solidale, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge”. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello e Parte_2 Parte_1
chiedendone la riforma ed in particolare “1) dichiarare la nullità della sentenza
[...] impugnata;
2) dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado 3) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio Controparte_1 grado di giudizio 4) condannare, altresì, l'appellato a restituire ogni somma Controparte_1 percepita in esecuzione della sentenza di primo grado (se non sospesa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della percezione a quella della effettiva restituzione alle appellanti”. Si è costituito in giudizio , contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c. , richiamato in materia di locazione dall'art. 447 bis cpc, per mancata lettura immediata del dispositivo, all'esito dell'udienza. Nel caso in esame il giudice onorario dopo l'udienza cartolare del 21.10.2024 non ha dato lettura del dispositivo e non ha depositato la contestuale sentenza, nè ha depositato il dispositivo fissando un termine per il deposito della sentenza ma, come risulta dal fascicolo telematico, ha depositato in data 20.11.2024 la “minuta” della sentenza “a verbale”, 37 giorni dopo l'udienza in cui la causa andava decisa. Il motivo non è fondato e va rigettato, anche alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (n. 17603/2025) per cui, sul presupposto che l'art. 127 ter cpc non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro, sia nella originaria formulazione che a seguito dei correttivi applicabili dopo il 28 febbraio 2023, non è violato il principio di oralità, ben potendo tollerarsi una deroga parziale a tale principio in condivisione con le parti. E' possibile pertanto sostituire l'udienza di discussione (per quanto pubblica) con il deposito di note scritte, quando riguardi la sola fase processuale propriamente decisoria e nessuna delle parti si opponga, potendo le note scritte contenere non solo le conclusioni ma anche eventuali istanze e argomenti a difesa e potendo in pag. 2/4 qualsiasi momento rispristinarsi l'oralità secondo il principio del contraddittorio. Quanto al provvedimento del giudice, il comma 3 dell'art. 127 ter cpc prevede che “il giudice provveda entra 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note” e l'ultimo comma “Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”. Già con riguardo alla precedente formulazione della norma la Suprema Corte (Cass. n. 17587/24) ha statuito che “L'attuale formulazione consente ancor più di ribadire che lo schema della trattazione cartolare garantisce il contraddittorio, con comunicazione successiva del provvedimento del giudice, ferma la decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di comunicazione telematica, fermo restando che il provvedimento depositato entro il giorno successivo si considera contestuale e che la norma non prevede né la perentorietà del termine per il deposito né conseguenti cause di nullità della sentenza, in caso di violazione”. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la violazione degli artt. 421 e 447 bis c.p.c. dovendo la domanda essere dichiarata inammissibile, per mancata dimostrazione del diritto domenicale e della legittimazione ad agire. Il giudice di primo grado, nel corso del giudizio e nell'erroneo esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cpc – previsti per il giudice del lavoro ma preclusi al giudice delle locazioni, richiamando l'art. 447 bis solo il primo comma dell'art. 421 cpc – ha consentito di sanare la lacuna probatoria presente nel ricorso introduttivo, permettendo al ricorrente, che aveva prodotto la sola visura catastale, non sufficiente a dimostrare il proprio diritto di proprietà, di integrare la documentazione, così dimostrando la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto azionato, falsando insanabilmente gli equilibri sostanziali e violando palesemente le regole processuali . Va premesso che, in tema di locazione di immobili urbani, nelle relative controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995, il giudice non ha il potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova ai sensi dell'art. 421 secondo comma cpc, limitando l'art. 447 bis primo comma cpc il richiamo delle disposizioni del “rito lavoro” al solo primo comma dell'art. 421 cpc. Tuttavia nelle controversie iniziate dopo il 30 aprile 1995 il potere in esame compete al giudice ai sensi del citato art. 447 bis comma terzo, introdotto dall'art. 70 L. n. 353/1990 per cui “il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché di richiesta di informazioni sia scritte che orali alle associazioni di categoria indicate dalle parti” (cfr. Cass. n. 6255/2002 e n. 10128/2004). Nel caso di specie detto potere officioso è stato esercitato dal giudice di primo grado, mediante acquisizione agli atti del titolo di comproprietà in capo al ricorrente CP_1
. Infatti, “il valore delle risultanze catastali è preordinato a fini essenzialmente
[...] fiscali e che il diritto di comproprietà, in assenza di altri ed unificanti elementi, non può essere provato in base alla mera annotazione dei dati nei registri catastali, aventi valore di semplici indizi ( cfr. Cass. n. 9096/1991).
pag. 3/4 Correttamente, perciò, il primo giudice, in ragione del valore indiziario della visura catastale prodotta, ha esercitato il potere officioso e il ricorrente nel termine assegnato ha provveduto a depositare l'atto costituente il titolo del diritto di comproprietà in capo al medesimo. Va infatti evidenziato che le convenute in primo grado, odierne appellanti mai hanno contestato la titolarità del diritto di comproprietà in capo a ma solo la mancata prova Controparte_1 dello stesso e che, ove il giudice di primo grado non avesse provveduto d'ufficio, il documento avrebbe potuto parimenti essere prodotto in appello, tenuto conto che “il deposito di documenti nuovi in appello, non è ammissibile” soltanto “ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte (nella specie la SC – Cass. n. 21956/2019 – ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure). L'appello pertanto non può che essere rigettato. Le spese del grado restano compensate tra le parti, tenuto conto che la pronuncia delle Sezioni Unite sulla compatibilità della trattazione cartolare con il rito del lavoro, applicato anche alle controversie in materia di locazione, è sopravvenuta nel corso del gravame e che l'esercizio di poteri officiosi è valutabile ai fini della regolamentazione delle spese – nel caso in esame, solo per il presente grado, in mancanza di appello sul punto – in quanto il ricorrente avrebbe potuto diligentemente documentare il titolo di comproprietà, sin dal ricorso introduttivo del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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