Art. 3.
Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla Commissione prevista dall' art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.
Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla Commissione prevista dall' art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.