Articolo 3 della Legge 18 marzo 1958, n. 297
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 aprile 1958
Art. 3.
Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla Commissione prevista dall' art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958