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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6423/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BADOLATO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 20129
MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LA RUSSA ANTONINO
GERONIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1
Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento dei danni derivati dalla negligente gestione dell'ascesso indicato in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
che, contestando quanto ex adverso dedotto,
[...] chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU
e il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
La CTU espletata – ai cui esiti il Tribunale ritiene di dovere aderire integralmente, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha acclarato la malpractice sanitaria. Come indicato a pag. 13 della relazione, “alla luce della revisione dell'iconografia TC, risulta che la condizione della attrice fosse contrassegnata dalla presenza di una lesione ascessuale di volume sicuramente superiore ai 4 cm di diametro, meritevole di drenaggio percutaneo secondo quanto previsto dalle Linee Guida WSES 2020, oltre che da
2 abbondante Letteratura del settore. Al riguardo, si precisa, altresì, che la sola terapia antibiotica non poteva essere considerata un'alternativa valida per il trattamento del caso in esame”.
Ciò ha determinato un decorso peggiore di quello altrimenti derivante dalla corretta gestione della fattispecie in esame: se, in caso di diligente trattamento, “Sotto il profilo controfattuale, è da ritenere che, ammessa come realizzata la condotta dovuta, in via di maggiore probabilità si sarebbe conseguita la risoluzione del processo infettivo locale, cui avrebbe fatto seguito la programmazione di un intervento chirurgico circoscritto alla resezione del tratto intestinale in concreto rimosso il 23.03.2021, effettuabile con modalità laparoscopica e senza previsione di derivazione anche solo temporanea” (così pag. 14 della CTU), di talché non vi sarebbe stata nessuna invalidità residua, nel caso di specie, invece, il censurabile approccio ha determinato un decorso peggiore, cagionante un danno biologico permanente del 20%, segnatamente comprensivo del significativo pregiudizio estetico, nonché
“quaranta giorni di inabilità assoluta da riferire al prolungamento della degenza ospedaliera 07-20.03.2021 e alla durata delle degenze 23.03-14.04.2021 e 22.07-02.08.2021”, cui si aggiungono “centotrentacinque giorni di invalidità temporanea biologica, quarantacinque dei quali da riferire alla forma parziale mediamente al 75%, sessanta giorni al 50% e, infine, trenta alla forma parziale mediamente al 25%” (così pag. 14-15 della relazione).
2.1. In senso opposto a tali rilievi tecnici, del resto, non persuadono le osservazioni di parte convenuta alla CTU. In particolare, le stesse non convincono laddove assumono che a) non fosse possibile il drenaggio e che, in assenza di quest'ultimo, era sufficiente una terapia antibiotica, avendo, al contrario, motivatamente la CTU rilevato come mancassero comprovate situazioni – anatomiche o di altro genere – ostative al drenaggio percutaneo e come, anche nella
3 denegata ipotesi di irrealizzabilità di quest'ultimo, “si sarebbe imposto il vaglio di soluzioni alternative [al mero ed insufficiente trattamento farmacologico], quali il drenaggio chirurgico e il lavaggio laparoscopico che, parimenti alla via percutanea, non risultano essere state considerate dai curanti in occasione del ricovero del marzo
2021” (così pag. 16 della CTU),
b) siano dubbie la sufficienza e la fattibilità della laparoscopia per l'intervento di resezione del tratto intestinale, laddove vi fosse stato un approccio diverso e corrispondente a quello asseritamente corretto, potendo essere necessaria una conversione laparotomica per le aderenze in essere, con esiti cicatriziali consimili a quelli verificatisi, ancorché meno appariscenti;
invero, la CTU ha correttamente evidenziato come “a situazione flogistica risolta, dunque in condizioni di elezione, per il trattamento chirurgico si sarebbe fatto ricorso, come prima opzione, ad un intervento con accesso laparoscopico: nel caso in esame, non risultano documentate condizioni atte a proscrivere tale approccio chirurgico o a rendere inevitabile la sua conversione in laparotomico” (così pag. 16-17 della relazione), e ciò anche a prescindere da come, diversamente da quanto eccepito dai CTP, le aderenze siano altrettanto riconducibili al processo infettivo de quo ed alla sua imperfetta gestione (così pag. 17 della CTU);
c) suppongono minori invalidità in considerazione di come “la sintomatologia lamentata dalla paziente (stipsi, disturbo peraltro presente nel 15-20% della popolazione) non è certo espressione di una sindrome aderenziale addominale”, di come
“l'asportazione dell'ovaio e della tuba è avvenuta in soggetto in età menopausale”, e di come gli “[e]siti cicatriziali (…) vanno considerati nella loro oggettiva incidenza estetica in un soggetto di mezza età, in discreto sovrappeso, con addome pingue”; invero, la CTU ha evidenziato come la rilevata percentuale di invalidità sia coerente con
4 la tabella SIMLA, visto che laddove “si fosse assunta la percentuale contemplata per la donna in età fertile (<… 5-15%
…> per la salpinge;
<… 3-10% …> per l'ovaio), la complessiva menomazione sarebbe stata computata in misura superiore al
20%” (così pag. 17 della relazione), nonché come non venga meno il ponderato pregiudizio estetico per la sola mezza età
e per il sovrappeso, comunque non implicanti condizioni patologiche di partenza, tanto più che il 20% risulta coerente con una forbice tabellare del 16-25% e ben costituisce l'esito della giusta valutazione sia dello stato pregresso, sia dell'incidenza degli esiti cicatriziali su distretti anatomici non usualmente esposti (così pag. 18 della CTU).
3. Sul profilo liquidatorio deve farsi anzitutto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 ed idonee a quantificare il danno per importi capitale all'attualità (come,
a contrario, desumibile dal loro periodico aggiornamento): infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%, l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché
l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 12.793,75: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
5 ➢ € 12.793,75, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data dell'inadempimento del 07/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
07/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 76.683,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi anche estetici (20%), della relativa sofferenza, della mancanza di pregiudizi psicopatologici (secondo quanto rilevato dalla CTU), dell'età di 53 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 15/12/2021 (sul punto, in generale, Cass., sent. n. 3121 del 2017 e, in particolare, la decorrenza di 135 giorni di inabilità temporanea parziale dall'ultimo giorno di degenza in data 02/08/2021, secondo quanto indicato a pag. 15 della CTU) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, considerato il limite ex art. 112
c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo
6 caso – dal 15/12/2021, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 76.683,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 15/12/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 15/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, il pregiudizio estetico è già stato computato come sopraindicato, nonché le Tabelle del
Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche ed alla situazione di un soggetto di una data età.
3.4. Per quanto attiene al danno patrimoniale, la CTU ha motivatamente ed eziologicamente escluso la pertinenza delle documentate spese mediche future e passate “ai profili di censurabilità identificati” (così pag. 15 della relazione).
Eccettuano da ciò e devono essere risarcite le spese per perizie ante causam di cui ai doc. 19-21 attorei, afferendo le medesime a posta risarcitoria e non agli artt. 91 e ss. c.p.c. in senso stretto (così pag. 11-13 di S.U., sent. n. 16990 del 2017), nonché essendo le stesse sia eziologicamente derivate dalla vicenda de qua e dalla correlata esigenza di analisi tecnica, sia di
7 ammontare congruo, proprio avuto riguardo, in primo luogo, alla non esorbitante eccedenza rispetto a quanto liquidato per il collegio peritale, anche a fronte di quanto indicato a pag. 14 della comparsa, e, in secondo luogo, alla tendenziale maggior esiguità dei criteri di giustizia ravvisabili per le liquidazioni degli ausiliari del giudice rispetto ai corrispondenti prezzi di mercato.
Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent.
n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 7.320,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data del 22/12/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.4.1. Necessario e altresì da risarcirsi è l'importo capitale di
€ 102,99 – in parte non contestato specificatamente ed in parte documentato nel doc. 18 attoreo – per il rilascio della necessaria documentazione medica. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
8 ➢ € 102,99, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) sui singoli importi di cui al doc. 18 attoreo anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.5. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, e fatta salva l'impossibilità di eccedere il tasso richiesto ex art. 112
c.p.c., viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n.
12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario di parte attrice, avv.to
SE BA, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, la medesimezza di scaglione tra quanto richiesto ed il decisum, ma anche il necessario limite delle note spese depositate per i compensi, atto
9 a temperare i criteri predetti (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01), in € 1.059,28 per spese vive documentate ed € 12.985,00 per compensi (fase di mediazione €
1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria, e ciò in ragione della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., nonché fatto salvo il predetto aumento del 30% della fase introduttiva), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%. Anche alla luce della violazione delle linee guida, secondo quanto indicato in CTU, ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, con consequenziali prenotazione a debito e recupero dell'imposta di registro solo dalla convenuta, in osservanza dei principi di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33242 del 2023 e di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 2024.
4.1. Per le stesse ragioni di prevalente soccombenza, le spese di
CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario dell'attrice.
4.2. Stante la mancata presentazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza l'allegazione di un giustificato motivo, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. In senso opposto non può assumersi che la preventiva dichiarazione dell'intenzione di non presentarsi alla mediazione e/o l'istruttoria interna della convenuta giustifichino per ciò solo la mancata partecipazione al procedimento predetto, trattandosi di fattori unilateralmente decisi e gestiti da tale parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] nei termini Controparte_1 indicati in parte motiva, condanna
[...] al pagamento, in Controparte_1 favore di , dei seguenti importi: Parte_1
€ 12.793,75, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 07/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 07/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 76.683,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 15/12/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 15/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente
11 spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 7.320,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data del 22/12/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 102,99, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) sui singoli importi di cui al doc. 18 attoreo anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del difensore
[...] antistatario di avv.to SE BA, Parte_1 delle spese processuali, liquidate in € 1.059,28 per spese
12 vive documentate ed € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15%;
4. Attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, con consequenziali prenotazione a debito e recupero dell'imposta di registro solo da Controparte_1
;
[...]
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1 [...]
con i conseguenti Controparte_1 obblighi restitutori in favore del difensore antistatario di
, avv.to SE BA;
Parte_1
6. Visto l'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, condanna
Controparte_1
al pagamento dell'importo corrispondente al doppio del
[...] contributo unificato dovuto, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 11/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'11/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 6423/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'11/12/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BADOLATO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 20129
MILANO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to LA RUSSA ANTONINO
GERONIMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20122 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Pt_1
Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento del risarcimento dei danni derivati dalla negligente gestione dell'ascesso indicato in atti, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1
che, contestando quanto ex adverso dedotto,
[...] chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna all'importo effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU
e il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'11/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
La CTU espletata – ai cui esiti il Tribunale ritiene di dovere aderire integralmente, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – ha acclarato la malpractice sanitaria. Come indicato a pag. 13 della relazione, “alla luce della revisione dell'iconografia TC, risulta che la condizione della attrice fosse contrassegnata dalla presenza di una lesione ascessuale di volume sicuramente superiore ai 4 cm di diametro, meritevole di drenaggio percutaneo secondo quanto previsto dalle Linee Guida WSES 2020, oltre che da
2 abbondante Letteratura del settore. Al riguardo, si precisa, altresì, che la sola terapia antibiotica non poteva essere considerata un'alternativa valida per il trattamento del caso in esame”.
Ciò ha determinato un decorso peggiore di quello altrimenti derivante dalla corretta gestione della fattispecie in esame: se, in caso di diligente trattamento, “Sotto il profilo controfattuale, è da ritenere che, ammessa come realizzata la condotta dovuta, in via di maggiore probabilità si sarebbe conseguita la risoluzione del processo infettivo locale, cui avrebbe fatto seguito la programmazione di un intervento chirurgico circoscritto alla resezione del tratto intestinale in concreto rimosso il 23.03.2021, effettuabile con modalità laparoscopica e senza previsione di derivazione anche solo temporanea” (così pag. 14 della CTU), di talché non vi sarebbe stata nessuna invalidità residua, nel caso di specie, invece, il censurabile approccio ha determinato un decorso peggiore, cagionante un danno biologico permanente del 20%, segnatamente comprensivo del significativo pregiudizio estetico, nonché
“quaranta giorni di inabilità assoluta da riferire al prolungamento della degenza ospedaliera 07-20.03.2021 e alla durata delle degenze 23.03-14.04.2021 e 22.07-02.08.2021”, cui si aggiungono “centotrentacinque giorni di invalidità temporanea biologica, quarantacinque dei quali da riferire alla forma parziale mediamente al 75%, sessanta giorni al 50% e, infine, trenta alla forma parziale mediamente al 25%” (così pag. 14-15 della relazione).
2.1. In senso opposto a tali rilievi tecnici, del resto, non persuadono le osservazioni di parte convenuta alla CTU. In particolare, le stesse non convincono laddove assumono che a) non fosse possibile il drenaggio e che, in assenza di quest'ultimo, era sufficiente una terapia antibiotica, avendo, al contrario, motivatamente la CTU rilevato come mancassero comprovate situazioni – anatomiche o di altro genere – ostative al drenaggio percutaneo e come, anche nella
3 denegata ipotesi di irrealizzabilità di quest'ultimo, “si sarebbe imposto il vaglio di soluzioni alternative [al mero ed insufficiente trattamento farmacologico], quali il drenaggio chirurgico e il lavaggio laparoscopico che, parimenti alla via percutanea, non risultano essere state considerate dai curanti in occasione del ricovero del marzo
2021” (così pag. 16 della CTU),
b) siano dubbie la sufficienza e la fattibilità della laparoscopia per l'intervento di resezione del tratto intestinale, laddove vi fosse stato un approccio diverso e corrispondente a quello asseritamente corretto, potendo essere necessaria una conversione laparotomica per le aderenze in essere, con esiti cicatriziali consimili a quelli verificatisi, ancorché meno appariscenti;
invero, la CTU ha correttamente evidenziato come “a situazione flogistica risolta, dunque in condizioni di elezione, per il trattamento chirurgico si sarebbe fatto ricorso, come prima opzione, ad un intervento con accesso laparoscopico: nel caso in esame, non risultano documentate condizioni atte a proscrivere tale approccio chirurgico o a rendere inevitabile la sua conversione in laparotomico” (così pag. 16-17 della relazione), e ciò anche a prescindere da come, diversamente da quanto eccepito dai CTP, le aderenze siano altrettanto riconducibili al processo infettivo de quo ed alla sua imperfetta gestione (così pag. 17 della CTU);
c) suppongono minori invalidità in considerazione di come “la sintomatologia lamentata dalla paziente (stipsi, disturbo peraltro presente nel 15-20% della popolazione) non è certo espressione di una sindrome aderenziale addominale”, di come
“l'asportazione dell'ovaio e della tuba è avvenuta in soggetto in età menopausale”, e di come gli “[e]siti cicatriziali (…) vanno considerati nella loro oggettiva incidenza estetica in un soggetto di mezza età, in discreto sovrappeso, con addome pingue”; invero, la CTU ha evidenziato come la rilevata percentuale di invalidità sia coerente con
4 la tabella SIMLA, visto che laddove “si fosse assunta la percentuale contemplata per la donna in età fertile (<… 5-15%
…> per la salpinge;
<… 3-10% …> per l'ovaio), la complessiva menomazione sarebbe stata computata in misura superiore al
20%” (così pag. 17 della relazione), nonché come non venga meno il ponderato pregiudizio estetico per la sola mezza età
e per il sovrappeso, comunque non implicanti condizioni patologiche di partenza, tanto più che il 20% risulta coerente con una forbice tabellare del 16-25% e ben costituisce l'esito della giusta valutazione sia dello stato pregresso, sia dell'incidenza degli esiti cicatriziali su distretti anatomici non usualmente esposti (così pag. 18 della CTU).
3. Sul profilo liquidatorio deve farsi anzitutto applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 ed idonee a quantificare il danno per importi capitale all'attualità (come,
a contrario, desumibile dal loro periodico aggiornamento): infatti, devono rilevarsi, nel caso di specie, un danno biologico permanente superiore al 9%, l'anteriorità del sinistro all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, nonché
l'insindacabilità della discrezionalità amministrativa nella fissazione anche della data di efficacia di quest'ultimo regolamento, vista la pluralità di soluzioni ammissibili nella calibrazione della ratio di calmieramento dei premi assicurativi con l'esigenza di tutela dei danneggiati, secondo lo stesso incedere dell'art. 138, comma uno, prima parte, c.d.a.
3.1. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea e della relativa sofferenza, l'importo di € 12.793,75: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
5 ➢ € 12.793,75, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data dell'inadempimento del 07/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del
07/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed al relativo patimento, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 76.683,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi anche estetici (20%), della relativa sofferenza, della mancanza di pregiudizi psicopatologici (secondo quanto rilevato dalla CTU), dell'età di 53 anni della danneggiata al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 15/12/2021 (sul punto, in generale, Cass., sent. n. 3121 del 2017 e, in particolare, la decorrenza di 135 giorni di inabilità temporanea parziale dall'ultimo giorno di degenza in data 02/08/2021, secondo quanto indicato a pag. 15 della CTU) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, considerato il limite ex art. 112
c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo
6 caso – dal 15/12/2021, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 76.683,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma 1,
c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 15/12/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 15/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato o come altri danni non patrimoniali, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra. Del resto, il pregiudizio estetico è già stato computato come sopraindicato, nonché le Tabelle del
Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche ed alla situazione di un soggetto di una data età.
3.4. Per quanto attiene al danno patrimoniale, la CTU ha motivatamente ed eziologicamente escluso la pertinenza delle documentate spese mediche future e passate “ai profili di censurabilità identificati” (così pag. 15 della relazione).
Eccettuano da ciò e devono essere risarcite le spese per perizie ante causam di cui ai doc. 19-21 attorei, afferendo le medesime a posta risarcitoria e non agli artt. 91 e ss. c.p.c. in senso stretto (così pag. 11-13 di S.U., sent. n. 16990 del 2017), nonché essendo le stesse sia eziologicamente derivate dalla vicenda de qua e dalla correlata esigenza di analisi tecnica, sia di
7 ammontare congruo, proprio avuto riguardo, in primo luogo, alla non esorbitante eccedenza rispetto a quanto liquidato per il collegio peritale, anche a fronte di quanto indicato a pag. 14 della comparsa, e, in secondo luogo, alla tendenziale maggior esiguità dei criteri di giustizia ravvisabili per le liquidazioni degli ausiliari del giudice rispetto ai corrispondenti prezzi di mercato.
Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent.
n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
➢ € 7.320,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data del 22/12/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.4.1. Necessario e altresì da risarcirsi è l'importo capitale di
€ 102,99 – in parte non contestato specificatamente ed in parte documentato nel doc. 18 attoreo – per il rilascio della necessaria documentazione medica. Conseguentemente, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché considerato il limite ex art. 112 c.p.c. in rapporto al tasso percentuale di cui a pag. 16 della citazione, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
8 ➢ € 102,99, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) sui singoli importi di cui al doc. 18 attoreo anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.5. Deve solo specificarsi che si sono applicati gli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. nei termini suesposti, e fatta salva l'impossibilità di eccedere il tasso richiesto ex art. 112
c.p.c., viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n.
12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi.
4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario di parte attrice, avv.to
SE BA, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande accolte, la medesimezza di scaglione tra quanto richiesto ed il decisum, ma anche il necessario limite delle note spese depositate per i compensi, atto
9 a temperare i criteri predetti (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 5327 del 04/04/2003, Rv. 561900 - 01), in € 1.059,28 per spese vive documentate ed € 12.985,00 per compensi (fase di mediazione €
1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria, e ciò in ragione della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., nonché fatto salvo il predetto aumento del 30% della fase introduttiva), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%. Anche alla luce della violazione delle linee guida, secondo quanto indicato in CTU, ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, con consequenziali prenotazione a debito e recupero dell'imposta di registro solo dalla convenuta, in osservanza dei principi di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33242 del 2023 e di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 2024.
4.1. Per le stesse ragioni di prevalente soccombenza, le spese di
CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario dell'attrice.
4.2. Stante la mancata presentazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza l'allegazione di un giustificato motivo, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. In senso opposto non può assumersi che la preventiva dichiarazione dell'intenzione di non presentarsi alla mediazione e/o l'istruttoria interna della convenuta giustifichino per ciò solo la mancata partecipazione al procedimento predetto, trattandosi di fattori unilateralmente decisi e gestiti da tale parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] nei termini Controparte_1 indicati in parte motiva, condanna
[...] al pagamento, in Controparte_1 favore di , dei seguenti importi: Parte_1
€ 12.793,75, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 07/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 07/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 76.683,00, oltre interessi legali (ex art. 1284, comma
1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma da devalutarsi alla data del 15/12/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 15/12/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente
11 spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 7.320,00, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) su detta somma anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data del 22/12/2023 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
€ 102,99, oltre rivalutazione ed interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c. sino alla data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - ed ex art. 1284, comma 4,
c.c. dopo la data dell'08/11/2024 – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura -) sui singoli importi di cui al doc. 18 attoreo anno per anno da rivalutarsi dalla documentata data di ognuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. – se non superiori a quelli richiesti a pag. 16 della citazione, altrimenti in quest'ultima misura - sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore del difensore
[...] antistatario di avv.to SE BA, Parte_1 delle spese processuali, liquidate in € 1.059,28 per spese
12 vive documentate ed € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15%;
4. Attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 59, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986, con consequenziali prenotazione a debito e recupero dell'imposta di registro solo da Controparte_1
;
[...]
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1 [...]
con i conseguenti Controparte_1 obblighi restitutori in favore del difensore antistatario di
, avv.to SE BA;
Parte_1
6. Visto l'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, condanna
Controparte_1
al pagamento dell'importo corrispondente al doppio del
[...] contributo unificato dovuto, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 11/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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