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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018945879000 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 luglio 2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto, con la quale le veniva richiesto il pagamento di
€ 1.797,50 a titolo di spese di giudizio liquidate nella sentenza n. 3625/2022, della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, depositata il 12 settembre 2022.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica per mancanza di data certa e nel merito, ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, tra cui:
- violazione dell'art.
6-bis ,della L. 212/2000, per omesso contraddittorio preventivo.
- Inesistenza dell'atto, in quanto proveniente da un soggetto ("Agente della riscossione - prov. di
Cosenza") privo della qualifica di agente della riscossione, ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 446/1997.
- Inesistenza e/o nullità della notifica, per violazione delle norme del codice di rito, non essendo individuabile il soggetto notificatore.
- Insanabilità del vizio di notifica, non trattandosi di atto processuale.
- Illegittimità della pretesa, per intervenuta definizione agevolata della controversia presupposta (R.
G.R. n. 3826/2019), ai sensi della L. 197/2022, che, prevedendo la rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, avrebbe privato di causa la pretesa per le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza con controdeduzioni depositate il 23 ottobre 2024, contestando integralmente le difese avversarie. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto la non applicabilità del contraddittorio preventivo alle cartelle di pagamento, in forza del D.M.
24 aprile 2024, la piena legittimità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege di
Equitalia, la regolarità della notifica a mezzo posta e la sua eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo. Nel merito, ha eccepito la mancata definizione della lite presupposta, producendo un provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, motivato dal mancato versamento delle somme dovute. Ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si è costituita in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 9 gennaio 2026, la parte ricorrente ha eccepito l'irregolarità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate, per mancato deposito della delega e dei documenti in formato cartaceo. Nel merito, ha replicato alle difese dell'Ufficio, chiarendo che la definizione agevolata cui faceva riferimento non era quella per le liti pendenti (oggetto del diniego prodotto dall'Agenzia), bensì la c.d. "rottamazione-quater", dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dalla medesima L.
197/2022. A tal fine, ha depositato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione (prot. n. AT
03490202301099340180) emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal quale risulta che la cartella di pagamento n. 034.2019.0003721754000, oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 3625/2022, era stata inclusa nella definizione. Ha, quindi, ribadito che estintosi il debito principale, la sentenza che lo accertava era divenuta priva di effetti e conseguentemente, la pretesa per le spese di lite era divenuta illegittima.
All'udienza del 21.01.2026,la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte ricorrente in merito alla regolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, possono essere assorbite dall'esame del merito, stante la manifesta fondatezza di quest'ultimo.
La questione centrale della controversia, attiene alla legittimità della pretesa creditoria per spese di giudizio, liquidate con la sentenza n. 3625/2022, a fronte dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria difesa sulla circostanza di aver notificato alla ricorrente un provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della lite pendente (ex art. 1, comma
186-202, L. 197/2022), a causa del mancato pagamento dell'importo dovuto. Tale circostanza, tuttavia, non è dirimente.
Come correttamente dedotto e documentato dalla ricorrente nella memoria illustrativa, la definizione che rileva nel caso di specie non è quella relativa alle liti pendenti, gestita dall'Agenzia delle Entrate, bensì la
"Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022" (c.d. "rottamazione-quater"), gestita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente ed in particolare, dal provvedimento di accoglimento n. AT 03490202301099340180, emerge in modo inequivocabile che la cartella di pagamento n. 034.2019.0003721754000 – che costituiva l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
3625/2022 – è stata inclusa nel piano di definizione agevolata accettato dall'Agente della Riscossione.
L'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata del carico principale ha determinato l'estinzione del debito originario. Tale effetto estintivo travolge necessariamente anche le statuizioni accessorie contenute nella sentenza che ha deciso su quel debito, inclusa la condanna alle spese di lite. Infatti, venendo meno la materia del contendere per effetto di una sanatoria prevista ex lege, la sentenza che su di essa si era pronunciata perde la sua efficacia e non può più costituire titolo per la riscossione di alcuna somma, neppure a titolo di spese processuali.
La pretesa dell'Ufficio, cristallizzata nella cartella di pagamento oggi impugnata, risulta pertanto priva di causa giuridica, in quanto fondata su una pronuncia di condanna alle spese relativa a una controversia il cui oggetto è stato estinto per legge. Il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che ha proceduto alla riscossione di tali spese nonostante l'intervenuta definizione del debito principale (gestita peraltro da un ente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate), appare in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ,sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
La fondatezza del suddetto motivo di merito, comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Tutti gli altri motivi di ricorso, di natura sia formale che sostanziale, restano assorbiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 550,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018945879000 SPESE GIUDIZIO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 luglio 2024 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto, con la quale le veniva richiesto il pagamento di
€ 1.797,50 a titolo di spese di giudizio liquidate nella sentenza n. 3625/2022, della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, depositata il 12 settembre 2022.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica per mancanza di data certa e nel merito, ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, tra cui:
- violazione dell'art.
6-bis ,della L. 212/2000, per omesso contraddittorio preventivo.
- Inesistenza dell'atto, in quanto proveniente da un soggetto ("Agente della riscossione - prov. di
Cosenza") privo della qualifica di agente della riscossione, ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 446/1997.
- Inesistenza e/o nullità della notifica, per violazione delle norme del codice di rito, non essendo individuabile il soggetto notificatore.
- Insanabilità del vizio di notifica, non trattandosi di atto processuale.
- Illegittimità della pretesa, per intervenuta definizione agevolata della controversia presupposta (R.
G.R. n. 3826/2019), ai sensi della L. 197/2022, che, prevedendo la rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, avrebbe privato di causa la pretesa per le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza con controdeduzioni depositate il 23 ottobre 2024, contestando integralmente le difese avversarie. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto la non applicabilità del contraddittorio preventivo alle cartelle di pagamento, in forza del D.M.
24 aprile 2024, la piena legittimità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ex lege di
Equitalia, la regolarità della notifica a mezzo posta e la sua eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo. Nel merito, ha eccepito la mancata definizione della lite presupposta, producendo un provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, motivato dal mancato versamento delle somme dovute. Ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si è costituita in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 9 gennaio 2026, la parte ricorrente ha eccepito l'irregolarità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate, per mancato deposito della delega e dei documenti in formato cartaceo. Nel merito, ha replicato alle difese dell'Ufficio, chiarendo che la definizione agevolata cui faceva riferimento non era quella per le liti pendenti (oggetto del diniego prodotto dall'Agenzia), bensì la c.d. "rottamazione-quater", dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dalla medesima L.
197/2022. A tal fine, ha depositato il provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione (prot. n. AT
03490202301099340180) emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal quale risulta che la cartella di pagamento n. 034.2019.0003721754000, oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 3625/2022, era stata inclusa nella definizione. Ha, quindi, ribadito che estintosi il debito principale, la sentenza che lo accertava era divenuta priva di effetti e conseguentemente, la pretesa per le spese di lite era divenuta illegittima.
All'udienza del 21.01.2026,la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte ricorrente in merito alla regolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, possono essere assorbite dall'esame del merito, stante la manifesta fondatezza di quest'ultimo.
La questione centrale della controversia, attiene alla legittimità della pretesa creditoria per spese di giudizio, liquidate con la sentenza n. 3625/2022, a fronte dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato la propria difesa sulla circostanza di aver notificato alla ricorrente un provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della lite pendente (ex art. 1, comma
186-202, L. 197/2022), a causa del mancato pagamento dell'importo dovuto. Tale circostanza, tuttavia, non è dirimente.
Come correttamente dedotto e documentato dalla ricorrente nella memoria illustrativa, la definizione che rileva nel caso di specie non è quella relativa alle liti pendenti, gestita dall'Agenzia delle Entrate, bensì la
"Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022" (c.d. "rottamazione-quater"), gestita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente ed in particolare, dal provvedimento di accoglimento n. AT 03490202301099340180, emerge in modo inequivocabile che la cartella di pagamento n. 034.2019.0003721754000 – che costituiva l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
3625/2022 – è stata inclusa nel piano di definizione agevolata accettato dall'Agente della Riscossione.
L'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata del carico principale ha determinato l'estinzione del debito originario. Tale effetto estintivo travolge necessariamente anche le statuizioni accessorie contenute nella sentenza che ha deciso su quel debito, inclusa la condanna alle spese di lite. Infatti, venendo meno la materia del contendere per effetto di una sanatoria prevista ex lege, la sentenza che su di essa si era pronunciata perde la sua efficacia e non può più costituire titolo per la riscossione di alcuna somma, neppure a titolo di spese processuali.
La pretesa dell'Ufficio, cristallizzata nella cartella di pagamento oggi impugnata, risulta pertanto priva di causa giuridica, in quanto fondata su una pronuncia di condanna alle spese relativa a una controversia il cui oggetto è stato estinto per legge. Il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, che ha proceduto alla riscossione di tali spese nonostante l'intervenuta definizione del debito principale (gestita peraltro da un ente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è ente strumentale della stessa Agenzia delle Entrate), appare in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ,sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
La fondatezza del suddetto motivo di merito, comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Tutti gli altri motivi di ricorso, di natura sia formale che sostanziale, restano assorbiti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 550,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario