Articolo 30 della Legge 7 luglio 2009, n. 88
Articolo 29Articolo 31
Versione
29 luglio 2009
Art. 30. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile) 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio , di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita' amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalita' di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 , per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7 , sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilita'; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE .
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all' art. 30:
- La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2008, n. L 94.
- La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121.
- Per la legge 2 ottobre 1967, n. 895 , si veda nelle note all'art. 29.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.
Entrata in vigore il 29 luglio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente