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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 333 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. NULLI C.F._1
DANIELA, come da procura in atti;
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BISIGNANO C.F._2
CRISTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 220, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 10/12/2007, e Persona_1 Per_2
il 05/09/2011;
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5673/2021 del 24/03/2021 alle seguenti condizioni: “1.I coniugi vivranno separati, mantenendo le residenze separate. Il in Messina Via S. Marta is 316 e la in Pt_1 CP_1
Messina, Via San Paolino n.
8. Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge;
2.Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento godendo di reddito autonomo;
3.I figli minori, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali vengono collocati presso il domicilio materno. Vista l'eIGenza di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali, le parti convengono che il IG. durante Pt_1
il periodo scolastico, terrà con sè i figli un pomeriggio a settimana, prelevandoli dall'uscita di scuola e riportandoli all'abitazione materna entro le ore 21,00; nel periodo estivo, a settimana, terrà con se i figli un pomeriggio prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 14.00 ed ivi riportandoli alle
21, ed una mattina, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 09,00 ed ivi riportandoli entro le ore 13,00. Le giornate verranno determinate di volta in volta, in relazione alla turnazione lavorativa del IG. da comunicarsi Pt_1
alla IGnora non appena nota al Quest'ultimo terrà altresì CP_1 Pt_1
con sé i figli a settimane alterne una volta dalle 21.00 del sabato alle 21.00
2 della domenica successiva e l'altra dalle 9.00 alle 21.00 della domenica pur sempre compatibilmente con i turni di lavoro e fatto salvo altro diverso impegno che lo stesso comunicherà alla IG.ra con adeguato CP_1
preavviso. Analoga disciplina del diritto di visita viene prevista per le principali festività religiose e per i compleanni dei minori, nel senso che questi ultimi li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, il Pt_1
prelevandoli alle ore 09,00 del giorno festivo per poi riportarli all'abitazione materna entro le ore 21,00 del giorno successivo. Fatta salva qualsivoglia diversa volontà espressa dei minori che verrà in ogni caso assecondata e privilegiata al fine di evitare condizioni di turbamento e/o disagio. Nel periodo estivo ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli, pari a 15 gg., o di durata inferiore in ragione delle condizioni previste dal contratto di lavoro del genitore, anche in un diverso luogo di villeggiatura. Le buone relazioni con il padre, indipendentemente da quanto sopra concordato, verranno sempre assicurate,
e la IG.ra si impegna a garantire al padre la possibilità di sentire CP_1
i figli nonché di trascorrere del tempo con i medesimi laddove questi e/o il padre manifestino tale eIGenza. Ciò ovviamente nel rispetto di eventuali precedenti impegni personali, lavorativi o familiari assunti dalla . CP_1
4.Il quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli, si impegna Pt_1
a versare alla un assegno mensile di €. 300,00 entro il giorno 10 CP_1
di ciascun mese, mediante ricarica postpay intestata alla oltre al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie. A questo proposito gli istanti, al fine prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle linee guida comunicate dal ConIGlio
Nazionale Forense nella nota 29/11/2017 diffusa agli Ordini locali, e alle modalità ivi indicate per l'esercizio di un eventuale dissenso alla voce di
3 spesa straordinaria non condivisa.
5.I coniugi concordano sull'opportunità di vendere l'abitazione coniugale sita in Messina, Via S. Marta 316, in atto residenza del sulla quale grava ancora un mutuo residui di circa € Pt_1
80.000,00. Il prezzo ricavato verrà ripartito al 50 % tra gli stessi coniugi comproprietari, al netto del residuo del mutuo da corrispondere ancora alla banca, di eventuali spese e costi relativi alle operazioni di vendita della casa coniugale, nonché di debiti pregressi i più esattamente riferiti ad un risalente c/c aperto dai coniugi. L'esposizione debitoria predetta, nell'eventualità in cui non venisse estinta alle condizioni di cui sopra, nonché eventuali oneri condominiali maturati sino al 31.12.2018, data di effettiva convivenza, verranno saldati dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno. Prima della formalizzazione della vendita le parti procederanno anche alla divisione degli arredi ed accessori in esso immobile contenuti nei termini seguenti: la preleverà dalla casa coniugale la cristalleria, corredi donati dalla CP_1
famiglia di origine;
il IG. preleverà, a titolo esemplificativo e non Pt_1
esaustivo, gli effetti personali, gli oggetti elettronici (come per esempio, il computer, le televisioni), gli attrezzi ginnici, le pentole, le stoviglie ed il presepe donati dalla famiglia. Per quanto non espressamente previsto, le parti si impegnano a provvedere bonariamente alla relativa divisione. Ciascun coniuge provvederà personalmente ad eventuali spese correlate alle attività di sgombero dell'immobile, senza pretendere alcuna compartecipazione ad opera dell'altro.
6. I coniugi sin da ora si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
4 Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione “con le seguenti modifiche: -Il IG.
si è trasferito per motivi di lavoro a Pozzuoli e pertanto potrà Parte_1
vedere e tenere con se i figli ogni volta che sarà possibile in base alle rispettive eIGenze di lavoro dei deducenti e di studio dei predetti figli: i tempi e le modalità saranno concordati ed in mancanza di accordo tra le parti, il padre eserciterà il diritto di visita una volta al mese (che verrà comunicato dallo stesso con il dovuto anticipo) tenendo con se i figli dal sabato sera alla domenica sera, fermo restando la facoltà per i minori di raggiungere il padre presso il suo nuovo domicilio una volta al mese, con la suddivisione delle spese di viaggio dei minori a metà tra i genitori. Durante le principali festività religiose e per i compleanni dei minori, questi ultimi li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. Fatta salva qualsivoglia diversa volontà espressa dei minori che verrà in ogni caso assecondata e privilegiata al fine di evitare condizioni di turbamento e/o disagio. Nel periodo estivo ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli, pari a 7 giorni gg., o di durata inferiore in ragione delle condizioni previste dal contratto di lavoro del genitore, anche in un diverso luogo di villeggiatura.
Le buone relazioni con il padre, indipendentemente da quanto sopra concordato, verranno sempre assicurate, e la IG.ra si impegna a CP_1
garantire al padre la possibilità di sentire i figli nonché di trascorrere del tempo con i medesimi laddove questi e/o il padre manifestino tale eIGenza.
Ciò ovviamente nel rispetto di eventuali precedenti impegni personali, lavorativi o familiari assunti dalla . Il quale contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento di entrambi i figli, si impegna a versare alla un CP_1
assegno mensile di €. 300,00 entro il giorno 18 di ciascun mese, mediante ricarica postpay intestata alla oltre al pagamento del 50% delle CP_1
5 spese straordinarie L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra
. Infine, l'immobile adibito a casa coniugale sito in Controparte_1
Messina, Via S. Marta 316, è stato venduto e le somme residue sono state suddivise tra le parti che pertanto non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 28/02/2025.
Alla suddetta udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5673/2021 del 24/03/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
6 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina l'11/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 220, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
BORGOMANERO (NO) il 05/07/1973, e , nata a Controparte_1
MESSINA il 05/07/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conIGlio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 333 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. NULLI C.F._1
DANIELA, come da procura in atti;
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BISIGNANO C.F._2
CRISTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 03/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e Pt_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 220, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 10/12/2007, e Persona_1 Per_2
il 05/09/2011;
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5673/2021 del 24/03/2021 alle seguenti condizioni: “1.I coniugi vivranno separati, mantenendo le residenze separate. Il in Messina Via S. Marta is 316 e la in Pt_1 CP_1
Messina, Via San Paolino n.
8. Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge;
2.Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento godendo di reddito autonomo;
3.I figli minori, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali vengono collocati presso il domicilio materno. Vista l'eIGenza di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali, le parti convengono che il IG. durante Pt_1
il periodo scolastico, terrà con sè i figli un pomeriggio a settimana, prelevandoli dall'uscita di scuola e riportandoli all'abitazione materna entro le ore 21,00; nel periodo estivo, a settimana, terrà con se i figli un pomeriggio prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 14.00 ed ivi riportandoli alle
21, ed una mattina, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 09,00 ed ivi riportandoli entro le ore 13,00. Le giornate verranno determinate di volta in volta, in relazione alla turnazione lavorativa del IG. da comunicarsi Pt_1
alla IGnora non appena nota al Quest'ultimo terrà altresì CP_1 Pt_1
con sé i figli a settimane alterne una volta dalle 21.00 del sabato alle 21.00
2 della domenica successiva e l'altra dalle 9.00 alle 21.00 della domenica pur sempre compatibilmente con i turni di lavoro e fatto salvo altro diverso impegno che lo stesso comunicherà alla IG.ra con adeguato CP_1
preavviso. Analoga disciplina del diritto di visita viene prevista per le principali festività religiose e per i compleanni dei minori, nel senso che questi ultimi li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, il Pt_1
prelevandoli alle ore 09,00 del giorno festivo per poi riportarli all'abitazione materna entro le ore 21,00 del giorno successivo. Fatta salva qualsivoglia diversa volontà espressa dei minori che verrà in ogni caso assecondata e privilegiata al fine di evitare condizioni di turbamento e/o disagio. Nel periodo estivo ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli, pari a 15 gg., o di durata inferiore in ragione delle condizioni previste dal contratto di lavoro del genitore, anche in un diverso luogo di villeggiatura. Le buone relazioni con il padre, indipendentemente da quanto sopra concordato, verranno sempre assicurate,
e la IG.ra si impegna a garantire al padre la possibilità di sentire CP_1
i figli nonché di trascorrere del tempo con i medesimi laddove questi e/o il padre manifestino tale eIGenza. Ciò ovviamente nel rispetto di eventuali precedenti impegni personali, lavorativi o familiari assunti dalla . CP_1
4.Il quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli, si impegna Pt_1
a versare alla un assegno mensile di €. 300,00 entro il giorno 10 CP_1
di ciascun mese, mediante ricarica postpay intestata alla oltre al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie. A questo proposito gli istanti, al fine prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle linee guida comunicate dal ConIGlio
Nazionale Forense nella nota 29/11/2017 diffusa agli Ordini locali, e alle modalità ivi indicate per l'esercizio di un eventuale dissenso alla voce di
3 spesa straordinaria non condivisa.
5.I coniugi concordano sull'opportunità di vendere l'abitazione coniugale sita in Messina, Via S. Marta 316, in atto residenza del sulla quale grava ancora un mutuo residui di circa € Pt_1
80.000,00. Il prezzo ricavato verrà ripartito al 50 % tra gli stessi coniugi comproprietari, al netto del residuo del mutuo da corrispondere ancora alla banca, di eventuali spese e costi relativi alle operazioni di vendita della casa coniugale, nonché di debiti pregressi i più esattamente riferiti ad un risalente c/c aperto dai coniugi. L'esposizione debitoria predetta, nell'eventualità in cui non venisse estinta alle condizioni di cui sopra, nonché eventuali oneri condominiali maturati sino al 31.12.2018, data di effettiva convivenza, verranno saldati dai coniugi per la quota del 50 % ciascuno. Prima della formalizzazione della vendita le parti procederanno anche alla divisione degli arredi ed accessori in esso immobile contenuti nei termini seguenti: la preleverà dalla casa coniugale la cristalleria, corredi donati dalla CP_1
famiglia di origine;
il IG. preleverà, a titolo esemplificativo e non Pt_1
esaustivo, gli effetti personali, gli oggetti elettronici (come per esempio, il computer, le televisioni), gli attrezzi ginnici, le pentole, le stoviglie ed il presepe donati dalla famiglia. Per quanto non espressamente previsto, le parti si impegnano a provvedere bonariamente alla relativa divisione. Ciascun coniuge provvederà personalmente ad eventuali spese correlate alle attività di sgombero dell'immobile, senza pretendere alcuna compartecipazione ad opera dell'altro.
6. I coniugi sin da ora si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
4 Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione “con le seguenti modifiche: -Il IG.
si è trasferito per motivi di lavoro a Pozzuoli e pertanto potrà Parte_1
vedere e tenere con se i figli ogni volta che sarà possibile in base alle rispettive eIGenze di lavoro dei deducenti e di studio dei predetti figli: i tempi e le modalità saranno concordati ed in mancanza di accordo tra le parti, il padre eserciterà il diritto di visita una volta al mese (che verrà comunicato dallo stesso con il dovuto anticipo) tenendo con se i figli dal sabato sera alla domenica sera, fermo restando la facoltà per i minori di raggiungere il padre presso il suo nuovo domicilio una volta al mese, con la suddivisione delle spese di viaggio dei minori a metà tra i genitori. Durante le principali festività religiose e per i compleanni dei minori, questi ultimi li trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore. Fatta salva qualsivoglia diversa volontà espressa dei minori che verrà in ogni caso assecondata e privilegiata al fine di evitare condizioni di turbamento e/o disagio. Nel periodo estivo ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo con i figli, pari a 7 giorni gg., o di durata inferiore in ragione delle condizioni previste dal contratto di lavoro del genitore, anche in un diverso luogo di villeggiatura.
Le buone relazioni con il padre, indipendentemente da quanto sopra concordato, verranno sempre assicurate, e la IG.ra si impegna a CP_1
garantire al padre la possibilità di sentire i figli nonché di trascorrere del tempo con i medesimi laddove questi e/o il padre manifestino tale eIGenza.
Ciò ovviamente nel rispetto di eventuali precedenti impegni personali, lavorativi o familiari assunti dalla . Il quale contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento di entrambi i figli, si impegna a versare alla un CP_1
assegno mensile di €. 300,00 entro il giorno 18 di ciascun mese, mediante ricarica postpay intestata alla oltre al pagamento del 50% delle CP_1
5 spese straordinarie L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra
. Infine, l'immobile adibito a casa coniugale sito in Controparte_1
Messina, Via S. Marta 316, è stato venduto e le somme residue sono state suddivise tra le parti che pertanto non hanno nulla a che pretendere l'una dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deIGnato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 28/02/2025.
Alla suddetta udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5673/2021 del 24/03/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
6 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conIGlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina l'11/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 220, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
BORGOMANERO (NO) il 05/07/1973, e , nata a Controparte_1
MESSINA il 05/07/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conIGlio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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