TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. La liquidazione controllata può essere promossa da uno studio associatoAccesso limitatoTommaso Nigro · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 403-1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 403-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da p.iva e c.f. ), , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 fondatore avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Joann Coppa del Foro di Parte_2
Torino, giusta procura prodotta come documento A
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F. ) e residente a [...] C.F._1
n. 54
- CONVENUTO NON COSTITUITO-
***
Con ricorso depositato il 10 luglio 2025, lo Parte_3 in persona del socio fondatore avv. , ha domandato l'apertura della liquidazione CP_2 controllata nei confronti di (C.F. ) e residente a Controparte_1 C.F._1
Moncalieri (TO), in via Juglaris n. 54, allegando di essere creditore del convenuto per 7.806,29 euro in ragione dell'attività effettuata dal socio dello studio professionale avv.
nel procedimento penale n. 18547/2016 R.G. n.r., in seguito alla nomina quale Parte_2 difensore di fiducia depositata nel fascicolo il 21.1.2019 (doc. 1). ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto Controparte_3 di fissazione di udienza, datata 22.7.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 4.8.2025, con cui ha dichiarato che l'ammontare del debito iscritto al ruolo è pari ad euro 75.642,82, di cui euro 75.338,94 definiti “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 303,88 per “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al convenuto dalla parte ricorrente in data 8.8.2025 ex art. 140 c.p.c., all'indirizzo di residenza in Moncalieri (TO), via
Juglaris n. 54 (depositi del 29.7.2025 e 16.9.2025), essendo stata attestata dalla Cancelleria
l'impossibilità di notifica a mezzo pec in data 16.7.2025. Nonostante la rituale notifica il convenuto non si è costituito né è comparso in udienza.
L'udienza originariamente fissata per il 5 settembre 2025 è stata rinviata per acquisire la cartolina comprovante il perfezionamento della notifica al 26.9.2025 ed in tale occasione è comparsa la sola parte ricorrente, che ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione controllata. Il giudice designato all'istruttoria ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la legittimazione dello Studio professionale ricorrente. In particolare, all'esito delle produzioni documentali risulta che ha nominato quale difensore di Controparte_1 fiducia l'avv. nel procedimento penale n. 18547/2016 R.G. n.r. il 21.1.2019 Parte_2
(doc. 1). Sono stati depositati la lista testi e indicazione del consulente di parte a firma avv.
depositata il 25.9.2019 (doc. 4), dell'attività effettuata in udienza dall'avv. o da Pt_2 Pt_2 un suo delegato (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 11), della richiesta di Messa alla Prova e di proroga della durata della stessa (doc. 10, 12, 13) e della sentenza di dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della Messa alla prova (doc. 14). Vi è anche prova che lo Studio
Professionale ha richiesto il pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta dall'avv.
, fondatore dello studio (docc. 15 e 16). Appare opportuno precisare che al fine Parte_2 di verificare la sussistenza della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza del credito, senza che rilevi l'esatto ammontare. Quanto alla legittimazione dello Studio Professionale ad agire in relazione al compenso dovuto alla associazione per l'attività effettuata da uno dei
2 soci, la Suprema corte ha chiarito che "lo studio professionale associato, ancorchè privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito" (Cass. 2023 ord. n. 10732 che richiama, tra le altre, Cass, n. 22955/2022). Nel caso in esame lo Studio appare agire in rappresentanza dell'avv. , a cui la procura è stata conferita (doc. 1), come Parte_2 dimostrano sia le richieste di pagamento a firma dell'avv. ed in favore dello Studio Pt_2
(docc. 15 e 16), sia la firma della procura alle liti quale socio fondatore dello studio nell'ambito del procedimento unitario (all. A);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la residenza del convenuto è a Moncalieri (TO), in via Juglaris n. 54 (doc. 17);
- il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato ritualmente convocato, con notifica ex art. 140 c.p.c. in data 8.8.2025 all'indirizzo di residenza;
- è superata la soglia di 50.000 per debiti scaduti di cui all'art. 268 co 2 CCII, tenuto conto che, oltre al debito nei confronti del ricorrente, vi è il debito risultante dall'informativa CP_3 sopra citata, di oltre 75.000 euro;
- dalla visura camerale acquisita d'ufficio e datata 16.7.2025 è emerso che il convenuto era titolare di un'impresa individuale, con sede legale a Torino in via San Secondo n. 49, cancellata il 5.6.2024. Circa la possibilità di dichiarare l'apertura delle procedure di liquidazione giudiziale e controllata dopo la cancellazione dal registro delle imprese, l'art. 33 co 1 CCIII, come riformulato dal d.lgsn. 136/2024, prevede quanto segue:
“
1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro
l'anno successivo.
1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.
3
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa […].
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”.
Sulla base della norma citata, non può escludersi la possibilità di aprire la liquidazione controllata quando nel caso di specie, la domanda è proposta da un creditore nei confronti della persona fisica per debiti estranei all'attività d'impresa e, dunque, essendo irrilevante il decorso di oltre un anno dalla cancellazione di questa dal registro delle imprese;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 268 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale stato si è manifestato attraverso: l'incapacità di far fronte al debito nei confronti del ricorrente, tenuto conto dell'ammontare non elevato del credito come quantificato dallo Studio Professionale e dall'esito positivo dell'attività espletata, essendosi concluso il procedimento con sentenza di dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della Messa alla prova (doc. 14); l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e sopra citata;
la mancata partecipazione al presente procedimento;
la CP_3 consistenza dei redditi indicati nelle dichiarazioni 2023 (4.382,16 euro) e 2024 (7.705,02 euro), a fronte dell'ammontare dei debiti già scaduti per oltre 80.000 euro tenuto conto dei creditori e . CP_3 Parte_3
Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Ciò posto, quanto alla apertura della liquidazione controllata deve osservarsi che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che il debitore dovrà rivolgere con celerità istanza al GD, affinchè determini la somma che può essere trattenuta mensilmente in quanto necessaria al mantenimento, precisando e provando se vi sono altri soggetti conviventi ed il loro reddito. Occorre precisare che sino a tale autorizzazione, il debitore non è autorizzato a trattenere alcuna somma.
Il debitore dovrà provvedere trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto, C.U. , buste paga o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria).
4 Inoltre, deve precisarsi che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma che verrà indicata dal GD come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni.
Infine, deve provvedersi alla nomina del Liquidatore, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede la scelta tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello a cui appartiene il Tribunale).
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Controparte_1
) e residente a [...]; C.F._1 nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Giorgia Rosati, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina
5 al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite che verrà indicato dal Gd all'esito di presentazione di apposita istanza da parte del debitore, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal GD;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 403-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da p.iva e c.f. ), , in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 fondatore avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Joann Coppa del Foro di Parte_2
Torino, giusta procura prodotta come documento A
- RICORRENTE- nei confronti di
C.F. ) e residente a [...] C.F._1
n. 54
- CONVENUTO NON COSTITUITO-
***
Con ricorso depositato il 10 luglio 2025, lo Parte_3 in persona del socio fondatore avv. , ha domandato l'apertura della liquidazione CP_2 controllata nei confronti di (C.F. ) e residente a Controparte_1 C.F._1
Moncalieri (TO), in via Juglaris n. 54, allegando di essere creditore del convenuto per 7.806,29 euro in ragione dell'attività effettuata dal socio dello studio professionale avv.
nel procedimento penale n. 18547/2016 R.G. n.r., in seguito alla nomina quale Parte_2 difensore di fiducia depositata nel fascicolo il 21.1.2019 (doc. 1). ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto Controparte_3 di fissazione di udienza, datata 22.7.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 4.8.2025, con cui ha dichiarato che l'ammontare del debito iscritto al ruolo è pari ad euro 75.642,82, di cui euro 75.338,94 definiti “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 303,88 per “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al convenuto dalla parte ricorrente in data 8.8.2025 ex art. 140 c.p.c., all'indirizzo di residenza in Moncalieri (TO), via
Juglaris n. 54 (depositi del 29.7.2025 e 16.9.2025), essendo stata attestata dalla Cancelleria
l'impossibilità di notifica a mezzo pec in data 16.7.2025. Nonostante la rituale notifica il convenuto non si è costituito né è comparso in udienza.
L'udienza originariamente fissata per il 5 settembre 2025 è stata rinviata per acquisire la cartolina comprovante il perfezionamento della notifica al 26.9.2025 ed in tale occasione è comparsa la sola parte ricorrente, che ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione controllata. Il giudice designato all'istruttoria ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- sussiste la legittimazione dello Studio professionale ricorrente. In particolare, all'esito delle produzioni documentali risulta che ha nominato quale difensore di Controparte_1 fiducia l'avv. nel procedimento penale n. 18547/2016 R.G. n.r. il 21.1.2019 Parte_2
(doc. 1). Sono stati depositati la lista testi e indicazione del consulente di parte a firma avv.
depositata il 25.9.2019 (doc. 4), dell'attività effettuata in udienza dall'avv. o da Pt_2 Pt_2 un suo delegato (docc. 5, 6, 7, 8, 9, 11), della richiesta di Messa alla Prova e di proroga della durata della stessa (doc. 10, 12, 13) e della sentenza di dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della Messa alla prova (doc. 14). Vi è anche prova che lo Studio
Professionale ha richiesto il pagamento del compenso dovuto per l'attività svolta dall'avv.
, fondatore dello studio (docc. 15 e 16). Appare opportuno precisare che al fine Parte_2 di verificare la sussistenza della legittimazione attiva è sufficiente l'esistenza del credito, senza che rilevi l'esatto ammontare. Quanto alla legittimazione dello Studio Professionale ad agire in relazione al compenso dovuto alla associazione per l'attività effettuata da uno dei
2 soci, la Suprema corte ha chiarito che "lo studio professionale associato, ancorchè privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito" (Cass. 2023 ord. n. 10732 che richiama, tra le altre, Cass, n. 22955/2022). Nel caso in esame lo Studio appare agire in rappresentanza dell'avv. , a cui la procura è stata conferita (doc. 1), come Parte_2 dimostrano sia le richieste di pagamento a firma dell'avv. ed in favore dello Studio Pt_2
(docc. 15 e 16), sia la firma della procura alle liti quale socio fondatore dello studio nell'ambito del procedimento unitario (all. A);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la residenza del convenuto è a Moncalieri (TO), in via Juglaris n. 54 (doc. 17);
- il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato ritualmente convocato, con notifica ex art. 140 c.p.c. in data 8.8.2025 all'indirizzo di residenza;
- è superata la soglia di 50.000 per debiti scaduti di cui all'art. 268 co 2 CCII, tenuto conto che, oltre al debito nei confronti del ricorrente, vi è il debito risultante dall'informativa CP_3 sopra citata, di oltre 75.000 euro;
- dalla visura camerale acquisita d'ufficio e datata 16.7.2025 è emerso che il convenuto era titolare di un'impresa individuale, con sede legale a Torino in via San Secondo n. 49, cancellata il 5.6.2024. Circa la possibilità di dichiarare l'apertura delle procedure di liquidazione giudiziale e controllata dopo la cancellazione dal registro delle imprese, l'art. 33 co 1 CCIII, come riformulato dal d.lgsn. 136/2024, prevede quanto segue:
“
1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro
l'anno successivo.
1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.
3
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa […].
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”.
Sulla base della norma citata, non può escludersi la possibilità di aprire la liquidazione controllata quando nel caso di specie, la domanda è proposta da un creditore nei confronti della persona fisica per debiti estranei all'attività d'impresa e, dunque, essendo irrilevante il decorso di oltre un anno dalla cancellazione di questa dal registro delle imprese;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 268 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett.
b) CCII come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Tale stato si è manifestato attraverso: l'incapacità di far fronte al debito nei confronti del ricorrente, tenuto conto dell'ammontare non elevato del credito come quantificato dallo Studio Professionale e dall'esito positivo dell'attività espletata, essendosi concluso il procedimento con sentenza di dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della Messa alla prova (doc. 14); l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e sopra citata;
la mancata partecipazione al presente procedimento;
la CP_3 consistenza dei redditi indicati nelle dichiarazioni 2023 (4.382,16 euro) e 2024 (7.705,02 euro), a fronte dell'ammontare dei debiti già scaduti per oltre 80.000 euro tenuto conto dei creditori e . CP_3 Parte_3
Per quanto esposto, si ritengono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.
Ciò posto, quanto alla apertura della liquidazione controllata deve osservarsi che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che il debitore dovrà rivolgere con celerità istanza al GD, affinchè determini la somma che può essere trattenuta mensilmente in quanto necessaria al mantenimento, precisando e provando se vi sono altri soggetti conviventi ed il loro reddito. Occorre precisare che sino a tale autorizzazione, il debitore non è autorizzato a trattenere alcuna somma.
Il debitore dovrà provvedere trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto, C.U. , buste paga o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria).
4 Inoltre, deve precisarsi che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma che verrà indicata dal GD come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni.
Infine, deve provvedersi alla nomina del Liquidatore, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede la scelta tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello a cui appartiene il Tribunale).
PQM
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Controparte_1
) e residente a [...]; C.F._1 nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Giorgia Rosati, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ordina
5 al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite che verrà indicato dal Gd all'esito di presentazione di apposita istanza da parte del debitore, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma è stata stabilita dal GD;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6