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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 172/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Repice Francesco, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Pisanti Giuseppe, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contraiis reiectis;
pagina 1 di 19 In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6471/2024 emessa dal Tribunale di Torino, dott.ssa
LA ON, il 16/12/2024, pubblicata in data 19/12/2024 e notificata dal , Controparte_1
tramite il proprio legale, in data 15/01/2025; Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
Contrariis reiectis in via principale
- Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso in , Corso Ferrucci CP_1 all'altezza dell'incrocio con Corso Einaudi/Corso Peschiera meglio descritto in narrativa è da imputarsi esclusivamente ai convenuti, ognuno con il proprio titolo, per omessa custodia del bene che lo ha causato ex art. 2051 c.c.;
- Accertare e dichiarare che il danno materiale patito dall'avv. ammonta ad € Parte_1
18.074,79 per le ragioni ed i titoli dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che il danno fisico patito dall'avv. ammonta ad € 500,00 Parte_1 per le ragioni ed i titoli dedotti in narrativa e, per l'effetto;
- Dichiarare tenuti e condannare il in persona del Sindaco pro tempore e la Controparte_1 soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al CP_2 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 18.574,79 a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni tutti, patrimoniali e non, dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro del 17/08/2020, per i motivi meglio specificati in narrativa in via istruttoria […]
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 6471/2024 emessa in data 16.12.2024 dal Tribunale di Torino e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in Parte_1
narrativa e da intendersi qui trascritti”.
Per CP_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in via istruttoria ammettere tutte le istanze istruttorie non ammesse, di cui alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3 c.p.c. depositate, da intendersi tutte qui richiamate.
pagina 2 di 19 nel merito
In via principale: confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo ogni domanda formulata nei confronti della nella prefata qualità, in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto, per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi venisse ritenuto responsabile la ferma la CP_2
contestazione sulla titolarità del tratto di strada de quo in capo al , accertare Controparte_1
che, per i motivi di cui in narrativa, sussiste caso fortuito e/o concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, o ridurre proporzionalmente l'eventuale responsabilità della CP_2
In via di ulteriore subordine: liquidare a parte attrice i soli danni che saranno riconosciuti come conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso de quo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio per entrambi i gradi, IVA e CPA nonché rimborso forfetario 15 % ex L.F”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio il e perché fossero condannati Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido - attesa l'omessa custodia del bene ex art. 2051 c.c. e/o la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. - al risarcimento del danno occorso all'attore ed alla sua autovettura, in seguito al sinistro verificatosi in data 17/08/2020.
Nel dettaglio deduceva che: in data 17.08.2020, alle ore 16,38 circa, si trovava alla guida della propria autovettura, mod. Jeep Compass targata GB923AY, percorrendo Corso Ferrucci a CP_1
in direzione Corso Mediterraneo;
giunto e superato l'incrocio con Corso Peschiera/Corso
Einaudi, aveva improvvisamente perso il controllo della propria auto che veniva “sbalzata in aria nella parte posteriore” e, dopo aver compiuto una rotazione di 180°, terminava la propria marcia sull'aiuola spartitraffico che divideva il corso dal controviale;
la causa del sinistro era da addebitare ad un chiusino semiaperto (nel senso di marcia della Jeep), posto sulla carreggiata;
in zona erano in corso lavori ed era quindi plausibile che gli operai addetti non avessero chiuso correttamente il chiusino;
per la riparazione dei danni riportati dal veicolo aveva sostenuto una spesa € 18.074,79; quanto ai danni fisici, doveva essergli liquidato l'importo di € 500,00 avendo riportato una contusione alla spalla ed un contraccolpo alla fascia lombare.
pagina 3 di 19 Le convenute si costituivano con separati atti processuali chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il chiedeva di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e domandava di essere manlevato da ritenuta unica responsabile dei Controparte_2
supposti lavori di manutenzione in corso su quel tratto di strada.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 6471/24 pubblicata il 19.12.2024 rigettava le domande attoree con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta.
Quanto all'azione ex art. 2051 c.c., illustrato l'onere probatorio gravante sulle parti, dava atto che dalle prove testimoniali e documentali si evinceva che:
- al momento del sinistro la collocazione del tombino era difforme da quella naturale e l'apertura era stata determinata da un violento nubifragio che per ammissione dello stesso attore era terminato poco prima dell'incidente;
- in quell'area non erano in corso lavori di manutenzione da parte di CP_2
La domanda proposta nei confronti di era dunque infondata. CP_2
La custodia della sede stradale faceva capo al la cui responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
doveva peraltro essere esclusa ricorrendo il caso fortuito.
Il sinistro si era verificato all'esito di un nubifragio avente carattere eccezionale (essendo caduti
50 mm di acqua in mezz'ora tanto che l'acqua era stata in grado di aprire anche un chiusino in ghisa di grandi dimensioni).
Integrava il caso fortuito anche la condotta dell'attore che, nonostante il forte temporale, circolava ad una velocità non adeguata alle condizioni del manto stradale e non si era avveduto dell'apertura del chiusino (invece prontamente percepita dai veicoli che seguivano).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
In via istruttoria, nel solo caso di contestazione delle richieste avanzate, l'appellante ha chiesto che venga ammessa la prova per interpello e testi sui capi già indicati in primo grado.
pagina 4 di 19 Inoltre, insta affinché si ordini al Corpo di Polizia Municipale di - ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 210 c.p.c. - l'esibizione e/o la produzione in giudizio delle due relazioni di servizio, rispettivamente n. 69/2021 e n. 73/2021, non “schermate” e con tutti i dati leggibili, onde consentire l'individuazione dei due proprietari dei veicoli coinvolti e dei due agenti intervenuti, al fine di escuterli come testi sui nuovi capitoli di prova dedotti con il gravame.
Nel merito
Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea pur avendo ritenuto che la presenza del chiusino aperto sulla strada integri un “elemento di pericolo” (pag.6).
Rileva dunque la violazione degli artt. 132 n.4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento del caso fortuito.
Rileva in proposito che:
- il Tribunale non avrebbe considerato che nel caso di specie viene in rilievo un chiusino “a baionetta” che per essere aperto deve necessariamente essere “ruotato”;
- non sarebbe stata offerta prova idonea a dimostrare che il nubifragio ha da solo provocato l'apertura del chiusino;
- il chiusino era innaturalmente posizionato in mezzo alla strada.
Si duole che per accertare le cause dell'apertura non sia stata disposta alcuna CTU pur non possedendo il Tribunale competenze tecniche in materia idraulica/edile per comprendere autonomamente se gli avvenimenti siano avvenuti così come descritto in sentenza.
Ritiene che i temporali estivi a , per quanto di forte intensità, siano oramai la regola e non CP_1 possano quindi integrare un “evento imprevedibile”, proprio in ragione della frequenza con la quale tali eventi atmosferici si ripetono.
Sarebbe quindi irrilevante che un evento atmosferico di analoga portata non si verificasse da dieci anni.
pagina 5 di 19 Sostiene che per andare esente da responsabilità il avrebbe dovuto prendere tutte le CP_1
precauzioni del caso (ad esempio, chiudendo al transito la strada), atteso che nei mesi successivi al sinistro il medesimo tombino è stato più volte oggetto di aperture e rotture.
Sul punto produce due nuovi documenti – successivi allo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 del 26/05/2021 – ed in particolare due relazioni di servizio del Corpo di Polizia Municipale del (doc. 22), dalle quali CP_1 CP_1
emergerebbe che, poco meno di un anno dopo il sinistro per cui è causa, altri due automobilisti hanno avuto un sinistro analogo.
Sostiene di essere nuovamente passato sui luoghi il giorno 26/07/2021 e di avere constatato che il medesimo tombino risultava nuovamente fuori sede, questa volta rotto a metà, sottolineando però, in questo caso, l'assenza di qualsivoglia evento temporalesco. Ha quindi prodotto il video del tombino realizzato in data 26/07/2021.
L'appellante insta affinché si autorizzi la suddetta produzione documentale, al pari dei due verbali di cui sopra.
Chiede, inoltre, che la Corte voglia autorizzarlo a richiedere il nominativo della dichiarante del sinistro occorso in data 13/07/2021 (in quanto nel verbale prodotto, verosimilmente per motivi di privacy, lo stesso è stato oscurato), richiedendo altresì che la stessa venga escussa come teste.
In alternativa, insta per l'ammissione delle prove orali sui capi di prova dedotti nelle conclusioni dell'atto di appello (i medesimi capi di prova dedotti già in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, 6 co. n. 2 c.p.c.), indicando come testi anche gli agenti accertatori di detto secondo sinistro.
Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 132 n.4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto l'evento temporalesco “imprevedibile ed eccezionale”.
Ribadisce, in senso contrario, che oramai da molti anni eventi dello stesso genere e della medesima entità accadono in Italia.
Viene, altresì, richiamata una sentenza del Tribunale di Bari che, riconoscendo nel caso di specie la responsabilità per omessa custodia dell'ente pubblico a seguito di caduta su un tombino malmesso, ha affermato che “la responsabilità del custode trova applicazione ogniqualvolta nel
pagina 6 di 19 caso concreto non sussista l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia”.
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale, erroneamente valutando le dichiarazioni rese dal teste , ha ritenuto che l'attore avrebbe potuto vedere Testimone_1
ed evitare il tombino con una più prudente condotta di guida.
Rileva che il teste, partito dal medesimo semaforo subito dopo l'appellante, ha riferito di aver evitato il tombino solo perché aveva appena assistito all'incidente per cui è causa, essendo quindi già in allerta.
Ritiene che dalle dichiarazioni del teste non possa invece desumersi (i) che il tombino potesse essere visto anche dall'appellante qualora il medesimo avesse applicato maggior diligenza alla guida (ii) che la velocità tenuta dall'attore fosse eccessiva.
Con il quinto motivo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell'attore non sia stato “adeguato alle particolari esigenze di tempo e di luogo”.
Sostiene, in virtù del dovere di motivazione (art. 111 Cost.) e del principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.), che il Tribunale avrebbe dovuto motivare ed indicare gli elementi di prova da cui ha desunto detta condotta “incauta”, cosa che non sarebbe avvenuta.
Inoltre, a sostegno della propria prudenza alla guida rileva che:
- lo stesso teste ha riferito che il veicolo attoreo era partito da fermo non appena il Tes_1
semaforo era divenuto verde;
- tra il semaforo ed il tombino la distanza era di circa 30 metri (teste ); Tes_1
- in un così breve spazio e considerando l'accelerazione del mezzo, il suo autoveicolo non avrebbe potuto superare il limite di velocità vigente nei centri urbani (50 km/h).
Peraltro, tale infrazione - erroneamente addebitata all'appellante dal giudice e non riscontrata dalle autorità nell'immediatezza del sinistro - non potrebbe comunque dar luogo ad alcuna responsabilità civile a suo carico, attesa la mancanza di un suo rapporto causa-effetto con l'evento dannoso.
pagina 7 di 19 Con il sesto motivo deduce il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nella parte in cui lo stesso ha riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, trattandosi di domanda non proposta dalle parti.
Rileva che il così come hanno chiesto solamente di accertare che il CP_1 CP_2
sinistro sia da ascriversi al caso fortuito, senza richiedere alcun accertamento legato ad una presunta responsabilità attorea.
Con il settimo ed ultimo motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti.
Ritiene che avrebbe dovuto essere quantomeno disposta la compensazione delle spese, attesa la presenza di un chiusino fuori posizione sul manto stradale, costituente per stessa ammissione del giudice di prime cure un “elemento di pericolo” (pag.6 sentenza impugnata), dato idoneo a confermare la fondatezza delle domande attoree e la corretta ricostruzione dei fatti operata dall'appellante.
IV) Difese di parti appellate.
Il ha concluso per il rigetto integrale dell'appello. Controparte_1
Quanto al primo, secondo e terzo motivo, rileva che è stato effettivamente dimostrato che chiusino si trovasse fuori dalla propria sede naturale.
Ribadisce peraltro che la sua apertura è stata determinata dal violento nubifragio occorso poco prima del sinistro.
Ritiene che l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento possano desumersi dalla relazione dell'ARPA - che ha individuato l'ultimo temporale della medesima portata a ben dieci anni distanza - e dagli altri danni provocati dal nubifragio sub iudice, come la caduta di un albero nel vicino corso Matteotti e la chiusura delle due stazioni della metropolitana Bernini e Principe
D'Acaja, entrambe molto vicine al luogo del sinistro.
Ritiene quindi che nel caso di specie ricorrano elementi idonei ad integrare il “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., non venendo in rilievo alcun errore o contraddizione del Tribunale.
pagina 8 di 19 Si oppone alla produzione di nuovi documenti in appello in quanto inconferenti ai fini di causa, stante l'impossibilità di paragonare sinistri avvenuti in circostanze di tempo e luogo differenti, evidenziando ancora una volta l'eccezionalità del nubifragio occorso in data 17/08/2020.
Ad ogni modo, afferma che l'odierno appellante avrebbe comunque dovuto richiedere e produrre tali documenti tempestivamente e non in sede di appello, ledendo così il diritto di difesa di parte appellata.
Quanto al quarto e quinto motivo ritiene corretta la valutazione operata dal Tribunale della deposizione testimoniale di che, avendo visto il tombino aperto per metà, è Testimone_1 riuscito ad evitare l'impatto utilizzando una condotta di guida prudente e adeguata alle particolari circostanze di tempo e di luogo, condotta non certamente tenuta dall'attore che - nonostante il temporale di eccezionale entità, la presenza di cartelli caduti e di tantissima acqua sulla carreggiata- ha evidentemente guidato ad una velocità non adeguata ad evitare gli ostacoli
(sebbene lo stesso ne avesse percepito la presenza, per come si evince dalle dichiarazioni da egli rese ai Pubblici Ufficiali).
Ritiene che, se l'appellante avesse tenuto una condotta più diligente, l'auto non si sarebbe ribaltata.
Aggiunge che non sia un caso che l'auto condotta dal teste , che seguiva quella Tes_1 dell'appellante, evidentemente procedendo ad una velocità molto moderata, abbia evitato il chiusino.
Ritiene che il comportamento del danneggiato sia stato oggettivamente incauto, assurgendo a rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento.
Richiama, infine, il co. 2 dell'art. 1227 c.c. e la sentenza n. 12895/2016 della Suprema Corte, a mente della quale: “deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ogni qualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato”.
Quanto al sesto motivo ed al preteso vizio di ultrapetizione, ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato i fatti avvenuti e da questi abbia inferito l'incidenza esclusiva della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento, attesa la sua incauta condotta alla guida.
pagina 9 di 19 Con riferimento all'ultimo motivo ritiene che la decisione del Tribunale sia conforme all'art. 91 c.p.c.
costituendosi in appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2
sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo rileva che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2051
c.c., secondo cui la responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da un caso fortuito.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha negato la presenza del chiusino fuori posto ma ha dato atto che la causa principale del danno sia stata rappresentata in un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale (il nubifragio), che ha alterato lo stato della strada e ha reso il chiusino fuori sede un elemento di rischio non attribuibile alla normale custodia del bene.
In ordine al secondo motivo, in via preliminare, ne evidenzia l'inammissibilità, atteso che l'appellante non ha specificato espressamente la norma di legge che si assume violata.
Nel merito sostiene che l'appellante non abbia fornito alcuna prova atta a dimostrare che un chiusino a baionetta correttamente chiuso non si sarebbe aperto in presenza di una pressione idrica eccezionale dal basso (quale sarebbe quella prodotta da un nubifragio).
A ogni modo, evidenzia che la sentenza non si è basata sulla presunta qualità del chiusino, ma ha individuato la causa del sinistro in un evento esterno e imprevedibile (il nubifragio) che ha interrotto il nesso causale.
Contesta, poi, la produzione da parte dell'appellante di due relazioni di servizio e un video/foto di incidenti successivi. Rileva l'inammissibilità di tali documenti, trattandosi di prove formatesi a luglio 2021, che non sono state prodotte in primo grado, né è stato richiesto di produrle in primo grado prima della precisazione delle conclusioni del giugno 2024.
A ogni modo, anche nel merito ritiene i documenti irrilevanti atteso che gli stessi dimostrano solamente che a seguito di eventi atmosferici i chiusini possono spostarsi, non provando, però, la negligenza di l momento specifico dell'incidente. CP_2
In merito al terzo motivo ritiene corretta la decisione del Giudice che ha qualificato il nubifragio quale evento eccezionale. La portata del fenomeno atmosferico è stata talmente intensa (un simile pagina 10 di 19 evento si era verificato nella città di 10 anni prima) da costituire un caso fortuito. Rileva CP_1 altresì che l'eccezionalità dell'evento non è stata valutata in astratto ma è stata rapportata al contesto specifico ed alla normale attività di custodia.
In ordine al quarto motivo evidenzia che la testimonianza di non ha costituito Testimone_1
l'unica prova su cui il Tribunale ha basato il proprio convincimento. Rileva che al contrario, il
Tribunale ha valutato l'insieme dei fatti (intensità del nubifragio, presenza di acqua sulla carreggiata e dinamica del sinistro) come elementi sufficienti a dimostrare che la condotta di guida tenuta dall'appellante non era adeguata alle circostanze concrete, indipendentemente dal fatto che il chiusino fosse visibile o meno.
Quanto al quinto motivo, ritiene che la sentenza sia corretta nella parte in cui ha riconosciuto un comportamento incauto dell'appellante. Rileva che il Tribunale non ha affermato che la velocità dell'appellante fosse superiore al limite di legge, ma che non fosse "adeguata alle particolari circostanze di tempo e di luogo".
Rileva, inoltre, la tardività degli elementi tecnici dedotti solo con il gravame (stime sulla velocità basate su dati tecnici della vettura, spazio percorso ecc.).
A ogni modo, ritiene che i dati riportati siano puramente teorici e che non tengano conto di fattori esterni, quali la reazione del conducente o la tenuta di strada del veicolo sull'acqua.
Con riferimento al sesto motivo, rileva di avere chiesto sin dalla comparsa in primo grado l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente dell'attore.
A ogni modo evidenzia che l'eccezione di concorso di colpa, trattandosi di eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche se non espressamente formulata dalle parti, purché emerga dai fatti e dalle prove acquisite in causa.
Ritiene infondato, infine, il settimo motivo in punto spese, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio di soccombenza.
V) Decisione della Corte.
1) Sulle istanze istruttorie di parte appellante.
pagina 11 di 19 ha riproposto con il gravame le istanze istruttorie già dedotte in primo grado ed ha Parte_1 chiesto l'acquisizione di nuovi documenti.
1.1) Quanto alla prima richiesta, la Corte osserva che in primo grado l'istruttoria è stata correttamente svolta e che la non ammissibilità di alcuni capi di prova è stata giustificata dal
Tribunale (con ordinanza in data 03.09.2021) in considerazione del loro carattere valutativo, generico e/o comunque superfluo rispetto al fatto oggetto del procedimento.
L'appellante, tuttavia, non ha spiegato con l'appello le ragioni per cui dette istanze debbano ritenersi decisive ai fini del presente giudizio e non ha impugnato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui è stata motivatamente esclusa l'ammissibilità di alcuni capitoli di prova.
È ormai pacifico, in ossequio al principio di specificità dei motivi di appello, che anche le richieste istruttorie devono essere specificamente riproposte. È, pertanto, onere della parte che impugna la sentenza indicare i vizi ed illustrarne la loro fondatezza (sul punto Cass. n. 5812 del
2016 “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica”).
Le istanze così formulate non possono essere esaminate perché non supportate da specifiche censure (rispetto alle ragioni illustrate dal Tribunale in ordine al loro rigetto), così come richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.2) Quanto alle nuove istanze istruttorie, l'appellante ha prodotto due relazioni di servizio della
Polizia Municipale di relative a sinistri stradali avvenuti nel 2021, anno successivo al fatto CP_1
oggetto del procedimento, asseritamente causati dal medesimo chiusino fuori sede.
Si osserva peraltro che, in entrambe le circostanze gli operanti intervenuti sul luogo non hanno riscontrato tombini fuori dalla loro sede naturale.
Inoltre, quanto alla prima relazione, non risulta ci fosse stato un evento atmosferico quantomeno compatibile con quello oggetto del procedimento.
Quanto alla seconda relazione, nonostante si faccia riferimento ad un violento temporale, vi è incertezza circa l'oggetto che è stato causa del sinistro: “un oggetto non bene identificato
(presumibilmente un tombino)”.
Si tratta, quindi, di sinistri avvenuti in circostanze di tempo e con modalità differenti al caso di specie.
pagina 12 di 19 Tanto sopra esposto, si ritiene che detti documenti manchino del requisito di rilevanza ai fini della decisione sul sinistro avvenuto nell'agosto del 2020 ex art. 345 c.p.c., ragione per la quale deve dichiararsi la loro inammissibilità.
Per le medesime ragioni, si deve dichiarare inammissibili le richieste ex art. 210 c.p.c. e art. 213
c.p.c. dedotte da parte appellante.
2) Sul caso fortuito rappresentato dall'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Il primo motivo è infondato.
Il ragionamento del Giudice di prime cure non è contraddittorio.
Il Giudice ha correttamente seguito l'iter logico richiesto per l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, ha dato atto che è onere della parte attrice dimostrare: a) il danno;
b) il nesso eziologico;
c) che il danno si è verificato come conseguenza normale della cosa. Tutto ciò prescinde dalla natura pericolosa della res che, al più, potrà incidere sul tipo di cautela richiesta dal soggetto danneggiato. Da ultimo si veda Cass. n. 12663 del 9.05.2024 secondo la quale “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” Sul punto si dirà meglio nel paragrafo dedicato al fatto colposo del danneggiato.
Di conseguenza, la circostanza che il chiusino si trovasse fuori dalla sua sede naturale e che potesse essere pericoloso per la circolazione non rende superflua la prova del nesso eziologico da parte del danneggiato né è ostativa all'eventuale l'accertamento del caso fortuito.
Nel caso di specie, infatti, è emerso dalle risultanze istruttorie che il caso fortuito, quale il nubifragio, ha eliso il nesso di causalità con la res.
Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati.
pagina 13 di 19 Il Giudice ha correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito ritenendo che il chiusino fosse fuori dalla propria sede naturale a causa del violento nubifragio verificatosi poco prima del sinistro che ha visto coinvolto l'appellante in ragione delle complessive risultanze probatorie emerse durante l'istruttoria.
Infatti, nella relazione dell'incidente stradale lo stesso ha dichiarato spontaneamente Pt_1
“Premetto che era in atto anzi era da poco terminato un forte violento nubifragio che aveva abbattuto tutta la segnaletica mobile, provvisoria e modificato la posizione dei tombini presenti sul manto stradale, pertanto, la mia attenzione era rivolta a evitare di entrare in collisione con i sopracitati oggetti. sul manto stradale era presente ancora sul lato destro molta acqua”.
Lo stesso ha, quindi, confermato che poco prima vi era stato un violento nubifragio che Pt_1
aveva provocato la caduta della segnaletica e lo spostamento di più tombini lungo la carreggiata.
Dichiarazioni che non sono state contestate né in primo grado, né in questa sede.
Anche il teste ha dichiarato che era da poco terminato un evento temporalesco e che Tes_1 poco dopo il sinistro c'era ancora dell'acqua che fuoriusciva dal tombino.
Tutto ciò trova riscontro nella relazione redatta dall'ARPA che, in riferimento all'evento atmosferico in questione, ha descritto un fenomeno particolarmente violento avvenuto tra le
15.30 e le 16.00 caratterizzato da grandine, forti rovesci e venti;
nello specifico, è stata registrata la caduta di circa 50 mm di acqua in mezz'ora e 75 in un'ora, mentre i venti hanno superato i 50 km/h.
Non solo, ma in istruttoria è emerso che, in quella ristretta finestra temporale, il forte evento atmosferico aveva provocato, oltre alla caduta della segnaletica stradale, la caduta di alberi e la chiusura di due fermate della metro in zone adiacenti il sinistro (metro Bernini e Principi
D'Acaja).
Tutto quanto sopra esposto induce ragionevolmente a ritenere il carattere eccezionale del nubifragio e la non prevenibilità del sinistro.
Il Giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione dei principi sanciti da consolidata giurisprudenza secondo la quale le precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito
“allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”
pagina 14 di 19 (Cass. n. 4588 del 2022).
Il Tribunale, infatti, ha articolato il proprio ragionamento tenendo conto di elementi di prova concreti, specifici ed oggettivi con riguardo allo stato dei luoghi ove tale evento si è verificato: durata ed intensità del nubifragio, dati pluviometrici registrati dall'ARPA, corso d'acqua presente sul lato della carreggiata, segnaletica e alberi caduti sulla strada, metropolitane chiuse.
Si consideri altresì che nella relazione di PG risulta che sia stato lo stesso attore a dare atto della presenza di altri tombini aperti lungo la sede stradale.
Tutto quanto sopra esposto porta ragionevole a ritenere che sia più probabile che il chiusino si sia aperto proprio a causa della forte intensità del nubifragio, non invece perché “dimenticato” aperto e/o per altra causa.
L'ipotesi prospettata dall'appellante secondo la quale il chiusino avrebbe una chiusura a baionetta
(il coperchio prevede una modalità di bloccaggio mediante un movimento rotatorio), oltre a non essere stato dimostrato (lo stesso appellante nella comparsa conclusionale illustra tre tipologie di chiusini stradali affermando “il chiusino in questione dovrebbe essere il “Chiusino A” considerando che, certamente, su quel tratto di Corso Ferrucci transitano più di 50 camion/autocarri al giorno “Traffico intenso””), non può per ciò solo condurre ad una responsabilità in capo al custode. Infatti, è fatto notorio che in occasioni di eventi meteorologici eccezionali, quali i nubifragi, il sistema fognario possa subire un notevole incremento della portata idrica con conseguente aumento della pressione interna.
Inoltre, la forza dell'acqua che scorre nelle reti idriche interrate non si manifesta solamente dal basso verso l'alto, ma può assumere un moto rotatorio capace di generare spinte multidirezionali.
Tale dinamica è idonea a determinare il sollevamento dei chiusini, anche quando questi siano stati correttamente fissati.
Il fatto che la forza dell'acqua abbia cagionato l'apertura del chiusino è avvalorato anche dalle dichiarazioni del teste che, poco dopo il sinistro, aveva notato ancora dell'acqua Tes_1
fuoriuscire dal tombino.
Secondo la tesi dell'appellante, anche in presenza di un forte nubifragio il chiusino sarebbe dovuto rimanere chiuso e fissato in modo tale da evitare una sua apertura accidentale.
Tali affermazioni non possono essere accolte.
Dalle risultanze istruttorie sopra riportate è emerso che il nubifragio ha avuto una forza tale da far cadere alberi sulla carreggiata, abbattere la segnaletica e, addirittura, portare alla chiusura della pagina 15 di 19 metropolitana sotterranea.
Ciò mette in luce un'evidente situazione emergenziale ed eccezionale che, oltre a non poter essere prevista, non poteva nemmeno essere prevenuta con l'ordinaria diligenza. Si ritiene, infatti, che una saldatura definitiva dei chiusini sia impensabile per ragioni di sicurezza e integrità delle infrastrutture.
In caso di forti precipitazioni, la pressione dell'acqua non troverebbe via d'uscita verso l'alto e si concentrerebbe sulle condotte fognarie con il rischio di gravi danni alla rete.
Si ritiene, quindi, che il custode si sia correttamente liberato dalla presunzione di responsabilità dimostrando, in ragione dei poteri che la specifica relazione con la res gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente e adeguato alle concrete circostanze del caso. (Cass. 15447/2023)
L'appellante, inoltre, ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre una CTU non essendo lo stesso dotato di conoscenze fisiche, idrauliche e edili idonee ad accertare il nesso causale nel caso di specie e che non si possa ritenere fatto notorio che la pioggia, seppur particolarmente intensa, possa aprire un tombino.
Tale doglianza è infondata.
La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento istruttorio di ausilio del giudice per quelle ipotesi in cui sono richieste specifiche competenze tecniche-scientifiche. Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze istruttorie sono state pienamente esaustive ai fini della decisione.
Le deposizioni testamentali e la documentazione prodotta hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'evento senza la necessità di ricorrere ad indagini tecniche specialistiche che avrebbero comportato un inutile aggravio procedimentale.
3) Sul caso fortuito rappresentato dalla condotta dell'utente
Il quarto e quinto motivo sono infondati ed a ben vedere non colgono nel segno.
Il Tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione solamente le dichiarazioni e il comportamento del teste e non ha riconosciuto il fatto colposo del danneggiato sulla Tes_1 base dell'asserito superamento dei limiti di velocità previsti in città (50km/h).
Il Giudice, infatti, fa un ragionamento distinto.
Innanzitutto, è lo stesso che alla Polizia intervenuta sul luogo ha dichiarato testualmente Pt_1
“era da poco terminato un forte violento nubifragio che aveva abbattuto tutta la segnaletica
pagina 16 di 19 mobile, provvisoria e modificato la posizione dei tombini presenti sul manto stradale, pertanto, la mia attenzione era rivolta a evitare di entrare in collisione con i sopracitati oggetti”. Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che lo stesso avesse notato più ostacoli sulla carreggiata (tra cui i chiusini) e che stesse cercando di evitarli.
Il Tribunale ha ritenuto il comportamento del sig. , che seguiva l'auto dell'appellante, Tes_1
come esigibile non sul presupposto che lo stesso avesse visto in anticipo il chiusino fuori dalla sua sede naturale, ma perché andava ad una velocità idonea allo stato dei luoghi (acqua lungo la carreggiata, acqua che fuoriesce dai tombini, alberi e segnaletica in mezzo alla strada).
È pacifico che si trovasse dietro la Jeep dell'appellante e che fosse anch'egli partito dal Tes_1 semaforo. Il fatto che abbia prontamente fermato la propria autovettura nell'immediatezza del sinistro oggetto di causa e che non sia anch'egli andato contro il chiusino o, peggio ancora, contro l'auto dell'appellante, induce a ritenere che abbia adottato una condotta ed una Tes_1
velocità adeguate alle specifiche condizioni della strada.
Le argomentazioni sviluppate dall'appellante per sostenere che non viaggiava ad una velocità superiore ai 50Km/h non sono pertinenti, nel senso che il Tribunale non ha motivato sostenendo che l'appellante andava ad una velocità superiore ai limiti consentiti, ma ha piuttosto affermato che dovesse andare ad una velocità più ridotta e adeguata alle condizioni della strada resa più impervia dall'improvviso nubifragio.
Non solo, ma il Tribunale ha argomentato in merito alla condotta non prudente dell'appellante anche in considerazione del fatto che per innalzare lo pneumatico, far ruotare l'autovettura e farla cadere fino all'aiuola laterale doveva esserci stata una velocità non irrilevante. Sul punto nulla ha dedotto l'appellante.
La giurisprudenza ha più volte sancito la rilevanza delle cautele normalmente attese dal danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, anche in virtù del principio di solidarietà ex art. 2 Cost..
Nello specifico “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
pagina 17 di 19 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. n. 34886/2021).
Orbene, nel caso di specie è emerso che non sono state adottate le cautele normalmente attese in caso di strada che presenta ostacoli causati da un forte nubifragio.
Il sesto motivo deve ritenersi assorbito.
Sono parimenti assorbite le istanze istruttorie riproposte da CP_2
4) Quanto al settimo motivo, in punto di spese di lite, il Giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
5) Da ultimo si rileva, quanto alla posizione di che il Tribunale ha escluso la sua CP_2
responsabilità non essendo emerso che vi fossero dei cantieri sul tratto stradale in CP_2
questione.
Sul punto nulla è stato censurato da parte appellante.
6) Quanto alla richiesta di ex art. 89 c.p.c. contenuta nella memoria di replica ex art. CP_2
352 c.p.c. si ritiene che le frasi oggetto della richiesta (contenute nella comparsa conclusionale dell'appellante e nell'atto di appello) non eccedano i limiti delle esigenze difensive e non siano tali da ritenersi lesive della dignità professionale della controparte.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
del e di Controparte_1 CP_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia di
€ 18.574,79 (così come risultante dall'atto di appello), conformemente ai valori medi di cui al pagina 18 di 19 DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 6471/2014 pubblicata il 19.12.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare al e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 3.966,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Pt_2
[...]
redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa Stefania Varvello
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Repice Francesco, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Pisanti Giuseppe, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.11.2025)
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contraiis reiectis;
pagina 1 di 19 In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6471/2024 emessa dal Tribunale di Torino, dott.ssa
LA ON, il 16/12/2024, pubblicata in data 19/12/2024 e notificata dal , Controparte_1
tramite il proprio legale, in data 15/01/2025; Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
Contrariis reiectis in via principale
- Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro occorso in , Corso Ferrucci CP_1 all'altezza dell'incrocio con Corso Einaudi/Corso Peschiera meglio descritto in narrativa è da imputarsi esclusivamente ai convenuti, ognuno con il proprio titolo, per omessa custodia del bene che lo ha causato ex art. 2051 c.c.;
- Accertare e dichiarare che il danno materiale patito dall'avv. ammonta ad € Parte_1
18.074,79 per le ragioni ed i titoli dedotti in narrativa;
- Accertare e dichiarare che il danno fisico patito dall'avv. ammonta ad € 500,00 Parte_1 per le ragioni ed i titoli dedotti in narrativa e, per l'effetto;
- Dichiarare tenuti e condannare il in persona del Sindaco pro tempore e la Controparte_1 soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al CP_2 pagamento in favore dell'avv. della somma di € 18.574,79 a titolo di risarcimento Parte_1
dei danni tutti, patrimoniali e non, dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro del 17/08/2020, per i motivi meglio specificati in narrativa in via istruttoria […]
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 6471/2024 emessa in data 16.12.2024 dal Tribunale di Torino e per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in Parte_1
narrativa e da intendersi qui trascritti”.
Per CP_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in via istruttoria ammettere tutte le istanze istruttorie non ammesse, di cui alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 e 3 c.p.c. depositate, da intendersi tutte qui richiamate.
pagina 2 di 19 nel merito
In via principale: confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo ogni domanda formulata nei confronti della nella prefata qualità, in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto, per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi venisse ritenuto responsabile la ferma la CP_2
contestazione sulla titolarità del tratto di strada de quo in capo al , accertare Controparte_1
che, per i motivi di cui in narrativa, sussiste caso fortuito e/o concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, o ridurre proporzionalmente l'eventuale responsabilità della CP_2
In via di ulteriore subordine: liquidare a parte attrice i soli danni che saranno riconosciuti come conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso de quo.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio per entrambi i gradi, IVA e CPA nonché rimborso forfetario 15 % ex L.F”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
conveniva in giudizio il e perché fossero condannati Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido - attesa l'omessa custodia del bene ex art. 2051 c.c. e/o la loro responsabilità ex art. 2043 c.c. - al risarcimento del danno occorso all'attore ed alla sua autovettura, in seguito al sinistro verificatosi in data 17/08/2020.
Nel dettaglio deduceva che: in data 17.08.2020, alle ore 16,38 circa, si trovava alla guida della propria autovettura, mod. Jeep Compass targata GB923AY, percorrendo Corso Ferrucci a CP_1
in direzione Corso Mediterraneo;
giunto e superato l'incrocio con Corso Peschiera/Corso
Einaudi, aveva improvvisamente perso il controllo della propria auto che veniva “sbalzata in aria nella parte posteriore” e, dopo aver compiuto una rotazione di 180°, terminava la propria marcia sull'aiuola spartitraffico che divideva il corso dal controviale;
la causa del sinistro era da addebitare ad un chiusino semiaperto (nel senso di marcia della Jeep), posto sulla carreggiata;
in zona erano in corso lavori ed era quindi plausibile che gli operai addetti non avessero chiuso correttamente il chiusino;
per la riparazione dei danni riportati dal veicolo aveva sostenuto una spesa € 18.074,79; quanto ai danni fisici, doveva essergli liquidato l'importo di € 500,00 avendo riportato una contusione alla spalla ed un contraccolpo alla fascia lombare.
pagina 3 di 19 Le convenute si costituivano con separati atti processuali chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il chiedeva di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e domandava di essere manlevato da ritenuta unica responsabile dei Controparte_2
supposti lavori di manutenzione in corso su quel tratto di strada.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 6471/24 pubblicata il 19.12.2024 rigettava le domande attoree con conseguente condanna al rimborso delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta.
Quanto all'azione ex art. 2051 c.c., illustrato l'onere probatorio gravante sulle parti, dava atto che dalle prove testimoniali e documentali si evinceva che:
- al momento del sinistro la collocazione del tombino era difforme da quella naturale e l'apertura era stata determinata da un violento nubifragio che per ammissione dello stesso attore era terminato poco prima dell'incidente;
- in quell'area non erano in corso lavori di manutenzione da parte di CP_2
La domanda proposta nei confronti di era dunque infondata. CP_2
La custodia della sede stradale faceva capo al la cui responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
doveva peraltro essere esclusa ricorrendo il caso fortuito.
Il sinistro si era verificato all'esito di un nubifragio avente carattere eccezionale (essendo caduti
50 mm di acqua in mezz'ora tanto che l'acqua era stata in grado di aprire anche un chiusino in ghisa di grandi dimensioni).
Integrava il caso fortuito anche la condotta dell'attore che, nonostante il forte temporale, circolava ad una velocità non adeguata alle condizioni del manto stradale e non si era avveduto dell'apertura del chiusino (invece prontamente percepita dai veicoli che seguivano).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
In via istruttoria, nel solo caso di contestazione delle richieste avanzate, l'appellante ha chiesto che venga ammessa la prova per interpello e testi sui capi già indicati in primo grado.
pagina 4 di 19 Inoltre, insta affinché si ordini al Corpo di Polizia Municipale di - ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 210 c.p.c. - l'esibizione e/o la produzione in giudizio delle due relazioni di servizio, rispettivamente n. 69/2021 e n. 73/2021, non “schermate” e con tutti i dati leggibili, onde consentire l'individuazione dei due proprietari dei veicoli coinvolti e dei due agenti intervenuti, al fine di escuterli come testi sui nuovi capitoli di prova dedotti con il gravame.
Nel merito
Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea pur avendo ritenuto che la presenza del chiusino aperto sulla strada integri un “elemento di pericolo” (pag.6).
Rileva dunque la violazione degli artt. 132 n.4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione.
Con il secondo motivo si duole della violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento del caso fortuito.
Rileva in proposito che:
- il Tribunale non avrebbe considerato che nel caso di specie viene in rilievo un chiusino “a baionetta” che per essere aperto deve necessariamente essere “ruotato”;
- non sarebbe stata offerta prova idonea a dimostrare che il nubifragio ha da solo provocato l'apertura del chiusino;
- il chiusino era innaturalmente posizionato in mezzo alla strada.
Si duole che per accertare le cause dell'apertura non sia stata disposta alcuna CTU pur non possedendo il Tribunale competenze tecniche in materia idraulica/edile per comprendere autonomamente se gli avvenimenti siano avvenuti così come descritto in sentenza.
Ritiene che i temporali estivi a , per quanto di forte intensità, siano oramai la regola e non CP_1 possano quindi integrare un “evento imprevedibile”, proprio in ragione della frequenza con la quale tali eventi atmosferici si ripetono.
Sarebbe quindi irrilevante che un evento atmosferico di analoga portata non si verificasse da dieci anni.
pagina 5 di 19 Sostiene che per andare esente da responsabilità il avrebbe dovuto prendere tutte le CP_1
precauzioni del caso (ad esempio, chiudendo al transito la strada), atteso che nei mesi successivi al sinistro il medesimo tombino è stato più volte oggetto di aperture e rotture.
Sul punto produce due nuovi documenti – successivi allo spirare del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 del 26/05/2021 – ed in particolare due relazioni di servizio del Corpo di Polizia Municipale del (doc. 22), dalle quali CP_1 CP_1
emergerebbe che, poco meno di un anno dopo il sinistro per cui è causa, altri due automobilisti hanno avuto un sinistro analogo.
Sostiene di essere nuovamente passato sui luoghi il giorno 26/07/2021 e di avere constatato che il medesimo tombino risultava nuovamente fuori sede, questa volta rotto a metà, sottolineando però, in questo caso, l'assenza di qualsivoglia evento temporalesco. Ha quindi prodotto il video del tombino realizzato in data 26/07/2021.
L'appellante insta affinché si autorizzi la suddetta produzione documentale, al pari dei due verbali di cui sopra.
Chiede, inoltre, che la Corte voglia autorizzarlo a richiedere il nominativo della dichiarante del sinistro occorso in data 13/07/2021 (in quanto nel verbale prodotto, verosimilmente per motivi di privacy, lo stesso è stato oscurato), richiedendo altresì che la stessa venga escussa come teste.
In alternativa, insta per l'ammissione delle prove orali sui capi di prova dedotti nelle conclusioni dell'atto di appello (i medesimi capi di prova dedotti già in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, 6 co. n. 2 c.p.c.), indicando come testi anche gli agenti accertatori di detto secondo sinistro.
Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 132 n.4) c.p.c. e 111, co. 6, Cost. in ragione della contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto l'evento temporalesco “imprevedibile ed eccezionale”.
Ribadisce, in senso contrario, che oramai da molti anni eventi dello stesso genere e della medesima entità accadono in Italia.
Viene, altresì, richiamata una sentenza del Tribunale di Bari che, riconoscendo nel caso di specie la responsabilità per omessa custodia dell'ente pubblico a seguito di caduta su un tombino malmesso, ha affermato che “la responsabilità del custode trova applicazione ogniqualvolta nel
pagina 6 di 19 caso concreto non sussista l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia”.
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza in cui il Tribunale, erroneamente valutando le dichiarazioni rese dal teste , ha ritenuto che l'attore avrebbe potuto vedere Testimone_1
ed evitare il tombino con una più prudente condotta di guida.
Rileva che il teste, partito dal medesimo semaforo subito dopo l'appellante, ha riferito di aver evitato il tombino solo perché aveva appena assistito all'incidente per cui è causa, essendo quindi già in allerta.
Ritiene che dalle dichiarazioni del teste non possa invece desumersi (i) che il tombino potesse essere visto anche dall'appellante qualora il medesimo avesse applicato maggior diligenza alla guida (ii) che la velocità tenuta dall'attore fosse eccessiva.
Con il quinto motivo impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell'attore non sia stato “adeguato alle particolari esigenze di tempo e di luogo”.
Sostiene, in virtù del dovere di motivazione (art. 111 Cost.) e del principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.), che il Tribunale avrebbe dovuto motivare ed indicare gli elementi di prova da cui ha desunto detta condotta “incauta”, cosa che non sarebbe avvenuta.
Inoltre, a sostegno della propria prudenza alla guida rileva che:
- lo stesso teste ha riferito che il veicolo attoreo era partito da fermo non appena il Tes_1
semaforo era divenuto verde;
- tra il semaforo ed il tombino la distanza era di circa 30 metri (teste ); Tes_1
- in un così breve spazio e considerando l'accelerazione del mezzo, il suo autoveicolo non avrebbe potuto superare il limite di velocità vigente nei centri urbani (50 km/h).
Peraltro, tale infrazione - erroneamente addebitata all'appellante dal giudice e non riscontrata dalle autorità nell'immediatezza del sinistro - non potrebbe comunque dar luogo ad alcuna responsabilità civile a suo carico, attesa la mancanza di un suo rapporto causa-effetto con l'evento dannoso.
pagina 7 di 19 Con il sesto motivo deduce il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale nella parte in cui lo stesso ha riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, trattandosi di domanda non proposta dalle parti.
Rileva che il così come hanno chiesto solamente di accertare che il CP_1 CP_2
sinistro sia da ascriversi al caso fortuito, senza richiedere alcun accertamento legato ad una presunta responsabilità attorea.
Con il settimo ed ultimo motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti.
Ritiene che avrebbe dovuto essere quantomeno disposta la compensazione delle spese, attesa la presenza di un chiusino fuori posizione sul manto stradale, costituente per stessa ammissione del giudice di prime cure un “elemento di pericolo” (pag.6 sentenza impugnata), dato idoneo a confermare la fondatezza delle domande attoree e la corretta ricostruzione dei fatti operata dall'appellante.
IV) Difese di parti appellate.
Il ha concluso per il rigetto integrale dell'appello. Controparte_1
Quanto al primo, secondo e terzo motivo, rileva che è stato effettivamente dimostrato che chiusino si trovasse fuori dalla propria sede naturale.
Ribadisce peraltro che la sua apertura è stata determinata dal violento nubifragio occorso poco prima del sinistro.
Ritiene che l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento possano desumersi dalla relazione dell'ARPA - che ha individuato l'ultimo temporale della medesima portata a ben dieci anni distanza - e dagli altri danni provocati dal nubifragio sub iudice, come la caduta di un albero nel vicino corso Matteotti e la chiusura delle due stazioni della metropolitana Bernini e Principe
D'Acaja, entrambe molto vicine al luogo del sinistro.
Ritiene quindi che nel caso di specie ricorrano elementi idonei ad integrare il “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., non venendo in rilievo alcun errore o contraddizione del Tribunale.
pagina 8 di 19 Si oppone alla produzione di nuovi documenti in appello in quanto inconferenti ai fini di causa, stante l'impossibilità di paragonare sinistri avvenuti in circostanze di tempo e luogo differenti, evidenziando ancora una volta l'eccezionalità del nubifragio occorso in data 17/08/2020.
Ad ogni modo, afferma che l'odierno appellante avrebbe comunque dovuto richiedere e produrre tali documenti tempestivamente e non in sede di appello, ledendo così il diritto di difesa di parte appellata.
Quanto al quarto e quinto motivo ritiene corretta la valutazione operata dal Tribunale della deposizione testimoniale di che, avendo visto il tombino aperto per metà, è Testimone_1 riuscito ad evitare l'impatto utilizzando una condotta di guida prudente e adeguata alle particolari circostanze di tempo e di luogo, condotta non certamente tenuta dall'attore che - nonostante il temporale di eccezionale entità, la presenza di cartelli caduti e di tantissima acqua sulla carreggiata- ha evidentemente guidato ad una velocità non adeguata ad evitare gli ostacoli
(sebbene lo stesso ne avesse percepito la presenza, per come si evince dalle dichiarazioni da egli rese ai Pubblici Ufficiali).
Ritiene che, se l'appellante avesse tenuto una condotta più diligente, l'auto non si sarebbe ribaltata.
Aggiunge che non sia un caso che l'auto condotta dal teste , che seguiva quella Tes_1 dell'appellante, evidentemente procedendo ad una velocità molto moderata, abbia evitato il chiusino.
Ritiene che il comportamento del danneggiato sia stato oggettivamente incauto, assurgendo a rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento.
Richiama, infine, il co. 2 dell'art. 1227 c.c. e la sentenza n. 12895/2016 della Suprema Corte, a mente della quale: “deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ogni qualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato”.
Quanto al sesto motivo ed al preteso vizio di ultrapetizione, ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato i fatti avvenuti e da questi abbia inferito l'incidenza esclusiva della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento, attesa la sua incauta condotta alla guida.
pagina 9 di 19 Con riferimento all'ultimo motivo ritiene che la decisione del Tribunale sia conforme all'art. 91 c.p.c.
costituendosi in appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2
sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo rileva che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2051
c.c., secondo cui la responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da un caso fortuito.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha negato la presenza del chiusino fuori posto ma ha dato atto che la causa principale del danno sia stata rappresentata in un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale (il nubifragio), che ha alterato lo stato della strada e ha reso il chiusino fuori sede un elemento di rischio non attribuibile alla normale custodia del bene.
In ordine al secondo motivo, in via preliminare, ne evidenzia l'inammissibilità, atteso che l'appellante non ha specificato espressamente la norma di legge che si assume violata.
Nel merito sostiene che l'appellante non abbia fornito alcuna prova atta a dimostrare che un chiusino a baionetta correttamente chiuso non si sarebbe aperto in presenza di una pressione idrica eccezionale dal basso (quale sarebbe quella prodotta da un nubifragio).
A ogni modo, evidenzia che la sentenza non si è basata sulla presunta qualità del chiusino, ma ha individuato la causa del sinistro in un evento esterno e imprevedibile (il nubifragio) che ha interrotto il nesso causale.
Contesta, poi, la produzione da parte dell'appellante di due relazioni di servizio e un video/foto di incidenti successivi. Rileva l'inammissibilità di tali documenti, trattandosi di prove formatesi a luglio 2021, che non sono state prodotte in primo grado, né è stato richiesto di produrle in primo grado prima della precisazione delle conclusioni del giugno 2024.
A ogni modo, anche nel merito ritiene i documenti irrilevanti atteso che gli stessi dimostrano solamente che a seguito di eventi atmosferici i chiusini possono spostarsi, non provando, però, la negligenza di l momento specifico dell'incidente. CP_2
In merito al terzo motivo ritiene corretta la decisione del Giudice che ha qualificato il nubifragio quale evento eccezionale. La portata del fenomeno atmosferico è stata talmente intensa (un simile pagina 10 di 19 evento si era verificato nella città di 10 anni prima) da costituire un caso fortuito. Rileva CP_1 altresì che l'eccezionalità dell'evento non è stata valutata in astratto ma è stata rapportata al contesto specifico ed alla normale attività di custodia.
In ordine al quarto motivo evidenzia che la testimonianza di non ha costituito Testimone_1
l'unica prova su cui il Tribunale ha basato il proprio convincimento. Rileva che al contrario, il
Tribunale ha valutato l'insieme dei fatti (intensità del nubifragio, presenza di acqua sulla carreggiata e dinamica del sinistro) come elementi sufficienti a dimostrare che la condotta di guida tenuta dall'appellante non era adeguata alle circostanze concrete, indipendentemente dal fatto che il chiusino fosse visibile o meno.
Quanto al quinto motivo, ritiene che la sentenza sia corretta nella parte in cui ha riconosciuto un comportamento incauto dell'appellante. Rileva che il Tribunale non ha affermato che la velocità dell'appellante fosse superiore al limite di legge, ma che non fosse "adeguata alle particolari circostanze di tempo e di luogo".
Rileva, inoltre, la tardività degli elementi tecnici dedotti solo con il gravame (stime sulla velocità basate su dati tecnici della vettura, spazio percorso ecc.).
A ogni modo, ritiene che i dati riportati siano puramente teorici e che non tengano conto di fattori esterni, quali la reazione del conducente o la tenuta di strada del veicolo sull'acqua.
Con riferimento al sesto motivo, rileva di avere chiesto sin dalla comparsa in primo grado l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente dell'attore.
A ogni modo evidenzia che l'eccezione di concorso di colpa, trattandosi di eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche se non espressamente formulata dalle parti, purché emerga dai fatti e dalle prove acquisite in causa.
Ritiene infondato, infine, il settimo motivo in punto spese, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio di soccombenza.
V) Decisione della Corte.
1) Sulle istanze istruttorie di parte appellante.
pagina 11 di 19 ha riproposto con il gravame le istanze istruttorie già dedotte in primo grado ed ha Parte_1 chiesto l'acquisizione di nuovi documenti.
1.1) Quanto alla prima richiesta, la Corte osserva che in primo grado l'istruttoria è stata correttamente svolta e che la non ammissibilità di alcuni capi di prova è stata giustificata dal
Tribunale (con ordinanza in data 03.09.2021) in considerazione del loro carattere valutativo, generico e/o comunque superfluo rispetto al fatto oggetto del procedimento.
L'appellante, tuttavia, non ha spiegato con l'appello le ragioni per cui dette istanze debbano ritenersi decisive ai fini del presente giudizio e non ha impugnato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui è stata motivatamente esclusa l'ammissibilità di alcuni capitoli di prova.
È ormai pacifico, in ossequio al principio di specificità dei motivi di appello, che anche le richieste istruttorie devono essere specificamente riproposte. È, pertanto, onere della parte che impugna la sentenza indicare i vizi ed illustrarne la loro fondatezza (sul punto Cass. n. 5812 del
2016 “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica”).
Le istanze così formulate non possono essere esaminate perché non supportate da specifiche censure (rispetto alle ragioni illustrate dal Tribunale in ordine al loro rigetto), così come richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.2) Quanto alle nuove istanze istruttorie, l'appellante ha prodotto due relazioni di servizio della
Polizia Municipale di relative a sinistri stradali avvenuti nel 2021, anno successivo al fatto CP_1
oggetto del procedimento, asseritamente causati dal medesimo chiusino fuori sede.
Si osserva peraltro che, in entrambe le circostanze gli operanti intervenuti sul luogo non hanno riscontrato tombini fuori dalla loro sede naturale.
Inoltre, quanto alla prima relazione, non risulta ci fosse stato un evento atmosferico quantomeno compatibile con quello oggetto del procedimento.
Quanto alla seconda relazione, nonostante si faccia riferimento ad un violento temporale, vi è incertezza circa l'oggetto che è stato causa del sinistro: “un oggetto non bene identificato
(presumibilmente un tombino)”.
Si tratta, quindi, di sinistri avvenuti in circostanze di tempo e con modalità differenti al caso di specie.
pagina 12 di 19 Tanto sopra esposto, si ritiene che detti documenti manchino del requisito di rilevanza ai fini della decisione sul sinistro avvenuto nell'agosto del 2020 ex art. 345 c.p.c., ragione per la quale deve dichiararsi la loro inammissibilità.
Per le medesime ragioni, si deve dichiarare inammissibili le richieste ex art. 210 c.p.c. e art. 213
c.p.c. dedotte da parte appellante.
2) Sul caso fortuito rappresentato dall'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Il primo motivo è infondato.
Il ragionamento del Giudice di prime cure non è contraddittorio.
Il Giudice ha correttamente seguito l'iter logico richiesto per l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, ha dato atto che è onere della parte attrice dimostrare: a) il danno;
b) il nesso eziologico;
c) che il danno si è verificato come conseguenza normale della cosa. Tutto ciò prescinde dalla natura pericolosa della res che, al più, potrà incidere sul tipo di cautela richiesta dal soggetto danneggiato. Da ultimo si veda Cass. n. 12663 del 9.05.2024 secondo la quale “incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” Sul punto si dirà meglio nel paragrafo dedicato al fatto colposo del danneggiato.
Di conseguenza, la circostanza che il chiusino si trovasse fuori dalla sua sede naturale e che potesse essere pericoloso per la circolazione non rende superflua la prova del nesso eziologico da parte del danneggiato né è ostativa all'eventuale l'accertamento del caso fortuito.
Nel caso di specie, infatti, è emerso dalle risultanze istruttorie che il caso fortuito, quale il nubifragio, ha eliso il nesso di causalità con la res.
Anche il secondo e il terzo motivo sono infondati.
pagina 13 di 19 Il Giudice ha correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito ritenendo che il chiusino fosse fuori dalla propria sede naturale a causa del violento nubifragio verificatosi poco prima del sinistro che ha visto coinvolto l'appellante in ragione delle complessive risultanze probatorie emerse durante l'istruttoria.
Infatti, nella relazione dell'incidente stradale lo stesso ha dichiarato spontaneamente Pt_1
“Premetto che era in atto anzi era da poco terminato un forte violento nubifragio che aveva abbattuto tutta la segnaletica mobile, provvisoria e modificato la posizione dei tombini presenti sul manto stradale, pertanto, la mia attenzione era rivolta a evitare di entrare in collisione con i sopracitati oggetti. sul manto stradale era presente ancora sul lato destro molta acqua”.
Lo stesso ha, quindi, confermato che poco prima vi era stato un violento nubifragio che Pt_1
aveva provocato la caduta della segnaletica e lo spostamento di più tombini lungo la carreggiata.
Dichiarazioni che non sono state contestate né in primo grado, né in questa sede.
Anche il teste ha dichiarato che era da poco terminato un evento temporalesco e che Tes_1 poco dopo il sinistro c'era ancora dell'acqua che fuoriusciva dal tombino.
Tutto ciò trova riscontro nella relazione redatta dall'ARPA che, in riferimento all'evento atmosferico in questione, ha descritto un fenomeno particolarmente violento avvenuto tra le
15.30 e le 16.00 caratterizzato da grandine, forti rovesci e venti;
nello specifico, è stata registrata la caduta di circa 50 mm di acqua in mezz'ora e 75 in un'ora, mentre i venti hanno superato i 50 km/h.
Non solo, ma in istruttoria è emerso che, in quella ristretta finestra temporale, il forte evento atmosferico aveva provocato, oltre alla caduta della segnaletica stradale, la caduta di alberi e la chiusura di due fermate della metro in zone adiacenti il sinistro (metro Bernini e Principi
D'Acaja).
Tutto quanto sopra esposto induce ragionevolmente a ritenere il carattere eccezionale del nubifragio e la non prevenibilità del sinistro.
Il Giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione dei principi sanciti da consolidata giurisprudenza secondo la quale le precipitazioni atmosferiche possono integrare il caso fortuito
“allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”
pagina 14 di 19 (Cass. n. 4588 del 2022).
Il Tribunale, infatti, ha articolato il proprio ragionamento tenendo conto di elementi di prova concreti, specifici ed oggettivi con riguardo allo stato dei luoghi ove tale evento si è verificato: durata ed intensità del nubifragio, dati pluviometrici registrati dall'ARPA, corso d'acqua presente sul lato della carreggiata, segnaletica e alberi caduti sulla strada, metropolitane chiuse.
Si consideri altresì che nella relazione di PG risulta che sia stato lo stesso attore a dare atto della presenza di altri tombini aperti lungo la sede stradale.
Tutto quanto sopra esposto porta ragionevole a ritenere che sia più probabile che il chiusino si sia aperto proprio a causa della forte intensità del nubifragio, non invece perché “dimenticato” aperto e/o per altra causa.
L'ipotesi prospettata dall'appellante secondo la quale il chiusino avrebbe una chiusura a baionetta
(il coperchio prevede una modalità di bloccaggio mediante un movimento rotatorio), oltre a non essere stato dimostrato (lo stesso appellante nella comparsa conclusionale illustra tre tipologie di chiusini stradali affermando “il chiusino in questione dovrebbe essere il “Chiusino A” considerando che, certamente, su quel tratto di Corso Ferrucci transitano più di 50 camion/autocarri al giorno “Traffico intenso””), non può per ciò solo condurre ad una responsabilità in capo al custode. Infatti, è fatto notorio che in occasioni di eventi meteorologici eccezionali, quali i nubifragi, il sistema fognario possa subire un notevole incremento della portata idrica con conseguente aumento della pressione interna.
Inoltre, la forza dell'acqua che scorre nelle reti idriche interrate non si manifesta solamente dal basso verso l'alto, ma può assumere un moto rotatorio capace di generare spinte multidirezionali.
Tale dinamica è idonea a determinare il sollevamento dei chiusini, anche quando questi siano stati correttamente fissati.
Il fatto che la forza dell'acqua abbia cagionato l'apertura del chiusino è avvalorato anche dalle dichiarazioni del teste che, poco dopo il sinistro, aveva notato ancora dell'acqua Tes_1
fuoriuscire dal tombino.
Secondo la tesi dell'appellante, anche in presenza di un forte nubifragio il chiusino sarebbe dovuto rimanere chiuso e fissato in modo tale da evitare una sua apertura accidentale.
Tali affermazioni non possono essere accolte.
Dalle risultanze istruttorie sopra riportate è emerso che il nubifragio ha avuto una forza tale da far cadere alberi sulla carreggiata, abbattere la segnaletica e, addirittura, portare alla chiusura della pagina 15 di 19 metropolitana sotterranea.
Ciò mette in luce un'evidente situazione emergenziale ed eccezionale che, oltre a non poter essere prevista, non poteva nemmeno essere prevenuta con l'ordinaria diligenza. Si ritiene, infatti, che una saldatura definitiva dei chiusini sia impensabile per ragioni di sicurezza e integrità delle infrastrutture.
In caso di forti precipitazioni, la pressione dell'acqua non troverebbe via d'uscita verso l'alto e si concentrerebbe sulle condotte fognarie con il rischio di gravi danni alla rete.
Si ritiene, quindi, che il custode si sia correttamente liberato dalla presunzione di responsabilità dimostrando, in ragione dei poteri che la specifica relazione con la res gli attribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente e adeguato alle concrete circostanze del caso. (Cass. 15447/2023)
L'appellante, inoltre, ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre una CTU non essendo lo stesso dotato di conoscenze fisiche, idrauliche e edili idonee ad accertare il nesso causale nel caso di specie e che non si possa ritenere fatto notorio che la pioggia, seppur particolarmente intensa, possa aprire un tombino.
Tale doglianza è infondata.
La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento istruttorio di ausilio del giudice per quelle ipotesi in cui sono richieste specifiche competenze tecniche-scientifiche. Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze istruttorie sono state pienamente esaustive ai fini della decisione.
Le deposizioni testamentali e la documentazione prodotta hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'evento senza la necessità di ricorrere ad indagini tecniche specialistiche che avrebbero comportato un inutile aggravio procedimentale.
3) Sul caso fortuito rappresentato dalla condotta dell'utente
Il quarto e quinto motivo sono infondati ed a ben vedere non colgono nel segno.
Il Tribunale non ha posto a fondamento della propria decisione solamente le dichiarazioni e il comportamento del teste e non ha riconosciuto il fatto colposo del danneggiato sulla Tes_1 base dell'asserito superamento dei limiti di velocità previsti in città (50km/h).
Il Giudice, infatti, fa un ragionamento distinto.
Innanzitutto, è lo stesso che alla Polizia intervenuta sul luogo ha dichiarato testualmente Pt_1
“era da poco terminato un forte violento nubifragio che aveva abbattuto tutta la segnaletica
pagina 16 di 19 mobile, provvisoria e modificato la posizione dei tombini presenti sul manto stradale, pertanto, la mia attenzione era rivolta a evitare di entrare in collisione con i sopracitati oggetti”. Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che lo stesso avesse notato più ostacoli sulla carreggiata (tra cui i chiusini) e che stesse cercando di evitarli.
Il Tribunale ha ritenuto il comportamento del sig. , che seguiva l'auto dell'appellante, Tes_1
come esigibile non sul presupposto che lo stesso avesse visto in anticipo il chiusino fuori dalla sua sede naturale, ma perché andava ad una velocità idonea allo stato dei luoghi (acqua lungo la carreggiata, acqua che fuoriesce dai tombini, alberi e segnaletica in mezzo alla strada).
È pacifico che si trovasse dietro la Jeep dell'appellante e che fosse anch'egli partito dal Tes_1 semaforo. Il fatto che abbia prontamente fermato la propria autovettura nell'immediatezza del sinistro oggetto di causa e che non sia anch'egli andato contro il chiusino o, peggio ancora, contro l'auto dell'appellante, induce a ritenere che abbia adottato una condotta ed una Tes_1
velocità adeguate alle specifiche condizioni della strada.
Le argomentazioni sviluppate dall'appellante per sostenere che non viaggiava ad una velocità superiore ai 50Km/h non sono pertinenti, nel senso che il Tribunale non ha motivato sostenendo che l'appellante andava ad una velocità superiore ai limiti consentiti, ma ha piuttosto affermato che dovesse andare ad una velocità più ridotta e adeguata alle condizioni della strada resa più impervia dall'improvviso nubifragio.
Non solo, ma il Tribunale ha argomentato in merito alla condotta non prudente dell'appellante anche in considerazione del fatto che per innalzare lo pneumatico, far ruotare l'autovettura e farla cadere fino all'aiuola laterale doveva esserci stata una velocità non irrilevante. Sul punto nulla ha dedotto l'appellante.
La giurisprudenza ha più volte sancito la rilevanza delle cautele normalmente attese dal danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, anche in virtù del principio di solidarietà ex art. 2 Cost..
Nello specifico “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
pagina 17 di 19 delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. n. 34886/2021).
Orbene, nel caso di specie è emerso che non sono state adottate le cautele normalmente attese in caso di strada che presenta ostacoli causati da un forte nubifragio.
Il sesto motivo deve ritenersi assorbito.
Sono parimenti assorbite le istanze istruttorie riproposte da CP_2
4) Quanto al settimo motivo, in punto di spese di lite, il Giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
5) Da ultimo si rileva, quanto alla posizione di che il Tribunale ha escluso la sua CP_2
responsabilità non essendo emerso che vi fossero dei cantieri sul tratto stradale in CP_2
questione.
Sul punto nulla è stato censurato da parte appellante.
6) Quanto alla richiesta di ex art. 89 c.p.c. contenuta nella memoria di replica ex art. CP_2
352 c.p.c. si ritiene che le frasi oggetto della richiesta (contenute nella comparsa conclusionale dell'appellante e nell'atto di appello) non eccedano i limiti delle esigenze difensive e non siano tali da ritenersi lesive della dignità professionale della controparte.
7) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
del e di Controparte_1 CP_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia di
€ 18.574,79 (così come risultante dall'atto di appello), conformemente ai valori medi di cui al pagina 18 di 19 DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto Parte_1
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 6471/2014 pubblicata il 19.12.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare al e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 CP_2
che si liquidano in € 3.966,00 per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Pt_2
[...]
redatta con la collaborazione del MOT Dott.ssa Stefania Varvello
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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