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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 78 /2023 Oggi 18 marzo 2025 alle ore 9,49 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Butini, per la parte attrice opponente, e l'Avv. Nicola Pezone, per la parte convenuta opposta quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. In punto di spese l'Avv. Pezone si rimette alla nota depositata, mentre l'avv. Butini sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziar alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,13 alle ore 10,35 per causa R.G. 1809/24 di nuovo sospesa dalle ore 11,02 alle ore 11,56 per cause R.G. 1725/24, 1796/24 e 2356/24) per la decisone della causa, come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Alle ore 16,58 il giudice , anche in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo. Verbale chiuso alle ore 16,59
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 78 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Vendita di cose mobili
promossa da:
con sede in Siena, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Duccio Campani e Michele Butini
ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio Strada Massetana Romana 54
Siena , per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE
contro
sede in Monteroni D'Arbia (Si), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pezone ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Giuseppe Verdi 13 Colle Val
d'Elsa (SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 1145/2022 ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Parte_1
convenuto in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_1
2 tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: per tutti i motivi di cui in narrativa revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dichiarare -ex art. 1243 secondo comma c.c.- compensato il credito azionato dall'opposta con il controcredito vantato dall'opponente sino alla concorrenza di euro 6.310,48 e tenuto conto dell'offerta “banco judicis” formulata dall'opponente in limine litis e di ogni altra circostanza anche relativa alla fase pregiudiziale, disporre conseguentemente in merito alle spese di lite.”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare , concedere la provvisoria
esecuzione del D.I. n. 1.145/22 del 24.11.2022 pronunciato dal Tribunale civile di
Siena, Giudice dott.ssa Clara Ciofetti , in quanto l'opposizione non appare fondata
su prova scritta e comunque non è di pronta e facile soluzione;
Nel merito : -
respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente per
intervenuta decadenza ex art.
1.495 c.c. per i cantieri di “Borgo Vecchio”,”
” e “Fogliano” per i motivi di cui in narrativa;
- respingere la domanda Per_1
riconvenzionale formulata dalla società opponente per il cantiere “Santa Teresa” in
quanto giuridicamente infondata oltre che sfornita di prova, per i motivi di cui in
narrativa , con conseguente conferma del D.I. opposto. Con vittoria di spese e
competenze, oltre cap e spese forfetarie anche del presente giudizio..”.
All'udienza del 24 aprile 2023 è stata concessa la provvisoria esecutività al
D.I. opposto per le motivazioni di cui a verbale di udienza e sono stati assegnati i termini per le richieste memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
3 La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale e, rigettate le prove per testi come motivato a verbale di udienza del 24 luglio 2023, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 ottobre 2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 29 aprile 2024,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse sulla richiesta congiunta delle parti ed anche ai fini della discussione.
L'udienza è stata, poi, rinviata per motivi dell'Ufficio
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di pagamento della somma di € 8.947,12 avanzata in via monitoria dalla in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a saldo delle fatture 447/21 e 479/21 emesse a seguito di fornitura e posa in opera di infissi in “pvc” e persiane in alluminio installate presso il cantiere dell'opponente sito in Siena loc. Santa Teresa.
Nell'introdurre l'opposizione la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, non ha contestato il mancato pagamento della somma ingiunta, ma ha lamentato la presenza di vizi e danni tali da costituire un controcredito pari ad €. 6.310,48, avanzando domanda riconvenzionale risarcitoria ed offrendo di pagare banco iudicis la residua somma di €. 2.636,64.
4 Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, contestando gli assunti avversari, rilevando di aver ricevuto le prime contestazioni solo a due anni di distanza dalla fornitura e montaggio degli infissi sul cantiere di Borgo Vecchio in Siena ed a seguito del sollecito di pagamento.
Evidenziando, altresì, che aveva provveduto a proprie spese e con intervento a porre rimedio alla contestazione del sig. in merito a due portefinestre del Parte_2
proprio appartamento. Ha, quindi, eccepito la mancata prova sulla sussistenza degli altri vizi lamentati e l'intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c. In relazione al cantiere di in Monteriggioni ha precisato di aver eseguito prestazioni e forniture Per_1
nel 2020 e nel 2021 senza mai ricevere alcuna contestazione se non nell'agosto del
2022 a fronte della richiesta di saldo eccependo anche in questo caso l'intervenuta decadenza oltre che la mancata prova che i vizi lamentati fossero riferibili e riconducibili alla analogamente per il cantiere di Fogliano, in Controparte_1
questo caso ha anche evidenziato che i vizi lamentati solo nel 2022, a fronte delle forniture e servizi del 2020 e 2021, risultano essere diversi da quelli lamentati per la prima volta con l'atto di citazione. Ha, infine, rilevato la non contestazione del mancato pagamento della somma ingiunta, insistendo per la reiezione dell'opposizione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art. 1495 c.c. e sulle reiterate istanze istruttorie dell'attrice
Prima di procedere alla decisione va rilevato come tutti i vizi indicati in atto di citazione fossero facilmente ed immediatamente riscontrabili, con la conseguenza che gli stessi andavano immediatamente contestati entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dall'azione, che, comunque, si prescrive in un anno dalla scoperta.
5 A fronte di ciò appare evidente come fosse necessario per la parte attrice dimostrare di aver tempestivamente rilevato i vizi de quibus, tutti facilmente individuabili nonché evidenti per come descritti, mentre nelle articolate prove, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate ex adverso, non viene indicata alcuna data precisa di rilevamento dei detti vizi, mentre nel caso sub iudice la precisa contestualizzazione temporale risulta essere requisito imprescindibile ai fini dell'ammissibilità delle prove capitolate. In assenza di un preciso riferimento temporale, infatti, oltre ad impedire il vaglio sulla tempestività della contestazione viene impedita alla controparte la prova contraria. Va, pertanto, reiterato il provvedimento di diniego delle prove capitolate da parte attrice.
A questo punto va anche rilevato come in tema vizi della merce e conseguente lamentato inadempimento contrattuale, la Suprema Corte a Sezioni
Unite in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio di diritto “…In
materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il
compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi….” (v. Cass. SS. UU. 11748/19). In particolare, si legge nel corpo della motivazione della appena richiamata sentenza“……ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova
dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne
abbia la materiale disponibilità…”.
La contestazione effettuata solo nell'agosto del 2022 risulta pertanto tardiva in relazione ai cantieri di Borgo Vecchio in Siena, di in Monteriggioni e di Per_1
Fogliano con conseguente decadenza da qualsivoglia domanda dovendosi accogliere
6 l'eccezione della parte convenuta e destituendo di fondamento l'opposizione in parte qua.
Sul cantiere “Santa Teresa “ a Siena
Emerge dalla documentazione versata in atti che i vizi lamentati con riferimento all'appartamento sig. sono stati risolti dalla convenuta Controparte_2
con attestazione di detta risoluzione da parte del difensore dell'attrice (v. doc. 7
comparsa di costituzione), oltretutto i l'attrice non ha offerto la prova o provato che la difficoltà di chiusura della porta di ingresso successiva all'intervento risolutivo posto in essere dalla convenuta, potesse in qualche modo essere riconducibile alla
. CP_1
Con riferimento ai vizi relativi all'appartamento di va rilevato Parte_3
come merga dall'atto di citazione stesso che la convenuta era intervenuta sulla porta finestra (peraltro senza indicazione della data) risolvendo il problema, che, invece, si sarebbe ripresentato solo alcuni giorni prima della redazione della citazione senza,
peraltro, fornire elementi che rendano il lamentato vizio (calo della finestra del soggiorno con attrito sul pavimento) riconducibile alla responsabilità della
, piuttosto che ad altri fattori, rendendo non provata la domanda. CP_1
Con riferimento all'appartamento di a fronte dei precisi e Parte_4
puntuali rilievi fattuali di cui alla comparsa ove si legge espressamente “….Viene
contestata la mancanza delle serrature per due persiane.
Detta contestazione è infondata, in quanto il materiale non rientra in quello
oggetto delle forniture e del montaggio, così come fatto rilevare dal sottoscritto difensore all'avv. Campani con e-mail del 02.09.2022.
Come evidenziato già in sede stragiudiziale, la Parte_1
richiedeva un preventivo per la modifica di due persiane, preventivo che
7 l' rilasciava in data 06.04.2022 (All.8), veniva accettato dalla Controparte_1
società oggi opponente in data 07.04.2022; il preventivo però non ha avuto seguito
con il relativo ordine, stante la morosità della opponente…” (v. comparsa pag. 9),
nessuna contestazione espressa, specifica e puntuale viene effettuata nella prima memoria ex art. 171ter c.p.c. rendendo la circostanza pacifica ed incontestata ex art. 115 c.p.c. ed escludendo in radice qualsiasi responsabilità della convenuta.
A fronte di quanto sopra, quindi, l'opposizione si è dimostrata infondata e non provata e deve essere disattesa e respinta con piena ed integrale conferma del
D.I. opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate,
disattendendo la nota spese depositata dalla convenuta, dovendosi liquidare ai minimi la fase processuale relativa all'istruttoria che ha visto solo il deposito delle memorie, ma non è stata svolta alcuna attività istruttoria, quindi, in complessivi €.
4.237,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto,
come sopra motivato, e per l'effetto conferma integralmente il D.I.
1145/22 emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo, con condanna dell'attrice al pagamento delle somme tutte ivi ingiunte;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
8 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 18 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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