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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7544/2020
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7544/2020, introdotta con ricorso depositato in data 24.11.2020,
da
( ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti PIERLUIGI CESA e LUCA SAVOLDELLI
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RIZZO ANTONIO resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
decisa come da nota congiunta depositata il 17.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale allegando:
-di aver contratto matrimonio concordatario, in data 13.05.2013 a
Lecce, con la sig.ra unione dalla quale non sono Controparte_1
nati figli;
- che i coniugi si sono trasferiti da Lecce a Villorba, ove si è
sempre svolta la vita matrimoniale;
- che da giugno 2020 la moglie risiede in Puglia per ragioni lavorative e non è interessata alla prosecuzione della relazione coniugale.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale,
riservandosi in corso di causa di proporre domanda di addebito in capo alla resistente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale in via CP_1
preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Treviso in favore del foro di Lecce.
Nel merito la convenuta ha contestato quanto dedotto da controparte circa il proprio allontanamento della casa familiare, imputando la fine dell'unione coniugale ai comportamenti tenuti dal marito in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio;
per questa ragione ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente.
La sig. ha chiesto altresì la condanna del resistente al CP_1
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei doveri di cui all'art 143 c.c. e alla distruzione di vari beni di sua proprietà,
oltre alla restituzione delle somme corrisposte per il mutuo relativo alla casa familiare e per l'acquisto degli arredi inerenti alla stessa.
Con ordinanza del 20.10.2021, il Presidente - all'esito dell'udienza in cui sono state sentite le parti ed è stato esperito senza successo il tentativo di conciliazione- ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza di parte convenuta, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa è quindi proseguita dinnanzi al giudice istruttore, che all'udienza del 27.01.2022, su richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sullo status al
24.02.2022.
Con sentenza parziale n. 477/2022 del 22.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza di pari data sono stati assegnati i termini 183 co 6 c.p.c..
Con provvedimento del 23/11/2022, il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale di entrambe le parti, impregiudicata la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 07.03.2023, il giudice, dopo aver sentito la resistente, ha rinviato (per interpello del ricorrente e per la prova testimoniale) ad una successiva udienza, che è stata più volte differita- da ultimo al 17.04.2025- su istanza delle parti.
Con note scritte, ex art 127 ter, depositate il 17.04.2025, i coniugi hanno dichiarato di abbandonare la procedura giudiziale ed hanno indicato condizioni concordate di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
richiamata la sentenza non definitiva n. 477/2022 (pubbl. il
23.03.2022), con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 13.05.2013 a Lecce, atto trascritto nei registri del predetto Comune al n. 31, parte II, serie A, anno
2013;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente provvede come da condizioni proposte dalle parti che di seguito di riportano:
-in ordine alla casa coniugale, le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la predetta abitazione;
- per quanto concerne l'arredo, le parti concordano che lo stesso rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_1
il quale potrà alienarlo, tanto a titolo gratuito che oneroso,
trattenendone integralmente il prezzo;
- le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- le parti esprimono fin da subito reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
- spese di lite interamente compensante.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/05/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7544/2020
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7544/2020, introdotta con ricorso depositato in data 24.11.2020,
da
( ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti PIERLUIGI CESA e LUCA SAVOLDELLI
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RIZZO ANTONIO resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
decisa come da nota congiunta depositata il 17.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il sig. Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale allegando:
-di aver contratto matrimonio concordatario, in data 13.05.2013 a
Lecce, con la sig.ra unione dalla quale non sono Controparte_1
nati figli;
- che i coniugi si sono trasferiti da Lecce a Villorba, ove si è
sempre svolta la vita matrimoniale;
- che da giugno 2020 la moglie risiede in Puglia per ragioni lavorative e non è interessata alla prosecuzione della relazione coniugale.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale,
riservandosi in corso di causa di proporre domanda di addebito in capo alla resistente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale in via CP_1
preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Treviso in favore del foro di Lecce.
Nel merito la convenuta ha contestato quanto dedotto da controparte circa il proprio allontanamento della casa familiare, imputando la fine dell'unione coniugale ai comportamenti tenuti dal marito in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio;
per questa ragione ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente.
La sig. ha chiesto altresì la condanna del resistente al CP_1
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei doveri di cui all'art 143 c.c. e alla distruzione di vari beni di sua proprietà,
oltre alla restituzione delle somme corrisposte per il mutuo relativo alla casa familiare e per l'acquisto degli arredi inerenti alla stessa.
Con ordinanza del 20.10.2021, il Presidente - all'esito dell'udienza in cui sono state sentite le parti ed è stato esperito senza successo il tentativo di conciliazione- ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza di parte convenuta, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
La causa è quindi proseguita dinnanzi al giudice istruttore, che all'udienza del 27.01.2022, su richiesta delle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni sullo status al
24.02.2022.
Con sentenza parziale n. 477/2022 del 22.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
con ordinanza di pari data sono stati assegnati i termini 183 co 6 c.p.c..
Con provvedimento del 23/11/2022, il giudice ha ammesso l'interrogatorio formale di entrambe le parti, impregiudicata la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
All'udienza del 07.03.2023, il giudice, dopo aver sentito la resistente, ha rinviato (per interpello del ricorrente e per la prova testimoniale) ad una successiva udienza, che è stata più volte differita- da ultimo al 17.04.2025- su istanza delle parti.
Con note scritte, ex art 127 ter, depositate il 17.04.2025, i coniugi hanno dichiarato di abbandonare la procedura giudiziale ed hanno indicato condizioni concordate di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
richiamata la sentenza non definitiva n. 477/2022 (pubbl. il
23.03.2022), con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 13.05.2013 a Lecce, atto trascritto nei registri del predetto Comune al n. 31, parte II, serie A, anno
2013;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente provvede come da condizioni proposte dalle parti che di seguito di riportano:
-in ordine alla casa coniugale, le parti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la predetta abitazione;
- per quanto concerne l'arredo, le parti concordano che lo stesso rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_1
il quale potrà alienarlo, tanto a titolo gratuito che oneroso,
trattenendone integralmente il prezzo;
- le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- le parti esprimono fin da subito reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
- spese di lite interamente compensante.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/05/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi