Art. 120.
Le disposizioni del presente Ordinamento, ove non sia stabilita una diversa decorrenza, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI - CIANO - TERUZZI
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Le disposizioni del presente Ordinamento, ove non sia stabilita una diversa decorrenza, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI - CIANO - TERUZZI
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI