Decreto cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2026, proposto da EM LS AH HD MY, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Busetti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trieste, alla via Piccolomia n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento Protocollo n. 1552, Pratica n. 220040535 emesso dall’Ambasciata d’Italia – Cancelleria Consolare- Il Cairo, Egitto in data 16 ottobre 2025, comunicato al sig. EM LS AH HD MY in data 20 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Vista la dichiarazione depositata il 3 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente ha rappresentato di voler rinunciare alla decisione del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 1, c.p.a;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 60, 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a. stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione in epigrafe indicata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorrente, con dichiarazione notificata in data 2 febbraio 2026 e depositata in data 3 febbraio 2026, ha rappresentato di voler rinunciare alla decisione del ricorso;
-alla suindicata camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”), a cagione dell’intempestività della notifica a controparte rispetto alla data di udienza, il ricorso vada dichiarato, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett.c), c.p.a in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
Considerato che nel caso di specie ricorrono i presupposti per una definizione del contenzioso con una decisione in forma semplificata ex art.60 cC.p.a. come debitamente rappresentato al ricorrente e formalmente verbalizzato;
Ritenuto, quanto alle spese, di disporne la compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TR MO |
IL SEGRETARIO