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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4154/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna,
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv.to O. Mele, con domicilio eletto come da ricorso, Controparte_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 27/8/2024, 1 Pt 1 a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione va accolto nei limiti di seguito precisati.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O., ma non con la decorrenza riconosciuta nella predetta fase processuale.
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti per i due terzi del loro importo complessivo, in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa, mentre il residuo terzo resta a carico dell' Pt_1 parzialmente soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2024;
b) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 – comma 3 – della L.
104/92 a decorrere dal mese di aprile 2024;
c) compensa i due terzi delle spese di questo giudizio e di quelle relative alla fase di
A.T.P.O., condannando | Pt_1 al pagamento del residuo terzo in favore della controparte,
liquidato in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
con attribuzione;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
Pt_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna,
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
rapp. e dif. dall'avv.to O. Mele, con domicilio eletto come da ricorso, Controparte_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 27/8/2024, 1 Pt 1 a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione va accolto nei limiti di seguito precisati.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O., ma non con la decorrenza riconosciuta nella predetta fase processuale.
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese di questo giudizio e di quello di A.T.P.O. vanno compensate tra le parti per i due terzi del loro importo complessivo, in ragione della decorrenza dello stato di invalidità come accertata in corso di causa, mentre il residuo terzo resta a carico dell' Pt_1 parzialmente soccombente.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione nei sensi di seguito precisati e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie per godere dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2024;
b) dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 – comma 3 – della L.
104/92 a decorrere dal mese di aprile 2024;
c) compensa i due terzi delle spese di questo giudizio e di quelle relative alla fase di
A.T.P.O., condannando | Pt_1 al pagamento del residuo terzo in favore della controparte,
liquidato in tale misura ridotta in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
con attribuzione;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo