Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1147
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 gennaio 1967
Art. 4.
L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' sostituito dal seguente:
"Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono al candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1967
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