Versione
15 gennaio 1967
15 gennaio 1967
Art. 4.
L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' sostituito dal seguente:
"Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono al candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello".
L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e' sostituito dal seguente:
"Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono al candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.
Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello".
Commentari • 3
- 1. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/ · 1
Art. 1 Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 42 è sostituito dal seguente: "Art. 42. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."; b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. Art. 2 Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative 1. Al testo unico delle leggi per …
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Giurisprudenza • 33
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/1980, n. 558Provvedimento: In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie inerenti alla regolarita delle operazioni elettorali, in base ai criteri di riparto della giurisdizione fissati dagli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, quando la causa possa implicare la sostituzione, ai candidati illegittimamente proclamati eletti, di coloro che hanno diritto di esserlo, atteso che il potere di correggere i risultati elettorali e espressamente attribuito dall'art 4 della citata legge n 1147 del 1966 tanto al giudice ordinario, quanto al giudice amministrativo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.*Leggi di più...
- controversie inerenti alla regolarita delle operazioni elettorali·
- competenza·
- sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati eletti·
- deroga alla predetta devoluzione in favore della giurisdizione del giudice ordinario·
- devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo·
- impugnazioni e ricorsi·
- amministrative·
- esclusione·
- elezioni