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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/10/2024, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1995/2024 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Li Calzi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Buffa, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004313258000 e l'avviso di addebito n.
59120120000958161000 ad essa sotteso, chiedendo dichiararsene la nullità e/o illegittimità e/o l'infondatezza per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2
diritto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi cessata Controparte_3 la materia del contendere in ragione dell'intervenuto sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si dà atto che, come rappresentato da , l'avviso di addebito Controparte_1 oggetto del presente giudizio contiene ruoli affidati all' nel periodo previsto Controparte_4 dall'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023,
l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”) per cui il debito portato dai suddetti atti deve ritenersi automaticamente annullato in forza della disposizione appena richiamata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29120229004313258000 è stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 197/2022 e che, a seguito di tale notifica, la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio.
Dato che la responsabilità per la notifica dell'intimazione di pagamento è ascrivibile esclusivamente ad , vanno disposte la compensazione delle spese di lite tra Controparte_3
parte ricorrente e nonché la condanna di al pagamento, in CP_2 Controparte_1
favore di parte ricorrente, delle spese processuali, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Agrigento, il 29 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 ottobre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1995/2024 promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Li Calzi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Buffa, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.06.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004313258000 e l'avviso di addebito n.
59120120000958161000 ad essa sotteso, chiedendo dichiararsene la nullità e/o illegittimità e/o l'infondatezza per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2
diritto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi cessata Controparte_3 la materia del contendere in ragione dell'intervenuto sgravio delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Si dà atto che, come rappresentato da , l'avviso di addebito Controparte_1 oggetto del presente giudizio contiene ruoli affidati all' nel periodo previsto Controparte_4 dall'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023,
l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”) per cui il debito portato dai suddetti atti deve ritenersi automaticamente annullato in forza della disposizione appena richiamata. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29120229004313258000 è stata notificata in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 197/2022 e che, a seguito di tale notifica, la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio.
Dato che la responsabilità per la notifica dell'intimazione di pagamento è ascrivibile esclusivamente ad , vanno disposte la compensazione delle spese di lite tra Controparte_3
parte ricorrente e nonché la condanna di al pagamento, in CP_2 Controparte_1
favore di parte ricorrente, delle spese processuali, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Agrigento, il 29 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo