Art. 33. Adeguamento degli statuti 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
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28 marzo 1993
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Commentario • 1
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 4198Provvedimento: Pubblicato il 25/05/2022 N. 04198/2022REG.PROV.COLL. N. 04238/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4238 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani, Marcello Mendogni, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, l.go Tevere Raffaello Sanzio, n. 9; contro Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/05/2022, n. 4195Provvedimento: Pubblicato il 25/05/2022 N. 04195/2022REG.PROV.COLL. N. 01683/2022 REG.RIC. N. 02090/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2022, proposto dalla signora ST AR EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore, n. 47, contro il signor TE TO, non costituito in giudizio, nei confronti del Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore , …Leggi di più...
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