Articolo 33 della Legge 25 marzo 1993, n. 81
Articolo 32Articolo 34
Versione
28 marzo 1993
Art. 33. Adeguamento degli statuti 1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Entrata in vigore il 28 marzo 1993
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