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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO PA RE, all'udienza del 19/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1264 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. LEMBO VIVIANA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/04/2025 , adiva questo Giudice del Lavoro Parte_2 lamentando che l' , con provvedimento del 20 gennaio 2025 avente ad oggetto “Accertamento CP_1 somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra n. 952775/2017” per il periodo dal 19/06/2018 al 30/09/2018 Parte_1 per un importo complessivo pari ad €. 715,04, emesso dall' CP_1 Controparte_1
(All.1), con cui le si intimava il pagamento della complessiva somma di €. 715,04, a titolo di indennità
NASPI per il periodo dal 19/06/2018 al 30/09/2018.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l' illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre precisare che il Giudice ordinario, quale Giudice dei diritti, non è investito di questioni concernenti la regolarità formale del procedimento amministrativo, dovendo conoscere incidentalmente l'atto amministrativo ed eventualmente disapplicarlo ove sia ritenuto lesivo di diritti. Non possono essere, pertanto, esaminati in questa sede doglianze relative a presunti vizi attinenti la regolarità del procedimento amministrativo.
In ogni caso, nel merito, il provvedimento di indebito appare sufficientemente motivato in relazione alla tipologia di prestazione indebita, al periodo in cui è maturato l'indebito, alla somma richiesta e, sia pure con rimando alla normativa di riferimento, alle ragioni dell'indebito.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione va, pertanto, superata. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui si è Parte_2 affermato titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , nel costituirsi in giudizio, ha meglio esplicato le ragioni che hanno condotto alla CP_1 richiesta restitutoria, rappresentando che esse consistono nel venir meno, in capo alla percipiente, dell'essenziale requisito di erogabilità della indennità di disoccupazione “ASPI” perché la stessa era stata rioccupata.
L'art. 2 della legge n. 92/2012 ha istituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione (comma 1).
Ai sensi dei commi successivi della citata disposizione, La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni (comma 14); In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi;
al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (comma 15).
Successivamente, con d. lgs. n. 22/2015, è stata istituita la nuova ASPI: A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (art. 1 comma 1).
Il successivo art. 9 del medesimo d. lgs. n. 22/2015 dispone, per i casi di reinserimento dell'assicurato nel mondo del lavoro che:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore CP_1 di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
Nel caso di specie, è stato documentalmente dimostrato che la a seguito della perdita Pt_1 del lavoro indennizzata con la NASPI, ha trovato una nuova occupazione per il periodo dal
19/06/2018 al 31/08/2018 (cfr. estratto contributivo prodotto dalla stessa ricorrente).
Ora, è pur vero che il lavoro di cui al punto che precede si è protratto per meno di sei mesi, ma è altresì vero che, sebbene esso non desse luogo alla revoca della prestazione, avrebbe comunque dovuto comportarne la sospensione per tutta la durata del rapporto di lavoro.
L' ha documentato di aver indennizzato, seppur parzialmente, suddetto periodo CP_1 lavorativo, dal ché l'indebito di cui oggi si dibatte, che tuttavia appare legittimamente e tempestivamente richiesto dall , non potendosi neppure predicare alcun legittimo Controparte_2 affidamento in capo al percipiente, affidamento che non è inerente al presente indebito avente natura di prestazione a sostegno del reddito.
La domanda va, quindi, rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
24/04/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che liquida CP_1 in euro 341,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 19/12/2025 .
Il Giudice
RO PA RE