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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 832/2025 promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZANELLI GIANGIACOMO;
CONTRO
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MOMOLI PAOLO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per parte ricorrente: “- valutata la sussistenza dei presupposti di legge dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28 maggio 2011, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Salò al n. 16, Parte II, Serie C, Anno 2011, tra il signor e la signora come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati;
-Dato atto che ogni rapporti economico tra i coniugi è stato già regolato, e che sono entrambi economicamente indipendenti, dichiararsi che null'altro è dovuto reciprocamente tra loro e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
-Ordinari all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Salò l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.”
Per parte resistente: “che il Tribunale di Mantova in composizione Collegiale Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1 in data 28/05/2021 in Salò (BS) iscritto nel registro degli atti di Parte_1 matrimonio di quel Comune al n. 16 Parte II Serie C anno 2011 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto ricorso per scioglimento del matrimonio, senza formulare ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, aderendo alla predetta domanda.
Alla prima udienza, le parti hanno dunque formulato le conclusioni indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda va accolta, posto che entrambe le parti hanno di fatto chiesto esclusivamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che nessuna delle parti ha formulato ulteriori domande di contenuto economico.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SALO' il 28/05/2011 ed ivi trascritto al numero 16, parte II, serie C del registro dei relativi
2 atti dell'anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALO' (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.11.2025.
La Giudice relatrice
EL LI
Il Presidente
GI TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 832/2025 promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZANELLI GIANGIACOMO;
CONTRO
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MOMOLI PAOLO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
Per parte ricorrente: “- valutata la sussistenza dei presupposti di legge dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28 maggio 2011, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Salò al n. 16, Parte II, Serie C, Anno 2011, tra il signor e la signora come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati;
-Dato atto che ogni rapporti economico tra i coniugi è stato già regolato, e che sono entrambi economicamente indipendenti, dichiararsi che null'altro è dovuto reciprocamente tra loro e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
-Ordinari all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Salò l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.”
Per parte resistente: “che il Tribunale di Mantova in composizione Collegiale Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_1 in data 28/05/2021 in Salò (BS) iscritto nel registro degli atti di Parte_1 matrimonio di quel Comune al n. 16 Parte II Serie C anno 2011 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto ricorso per scioglimento del matrimonio, senza formulare ulteriori domande accessorie.
Parte resistente si è costituita, aderendo alla predetta domanda.
Alla prima udienza, le parti hanno dunque formulato le conclusioni indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda va accolta, posto che entrambe le parti hanno di fatto chiesto esclusivamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che nessuna delle parti ha formulato ulteriori domande di contenuto economico.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SALO' il 28/05/2011 ed ivi trascritto al numero 16, parte II, serie C del registro dei relativi
2 atti dell'anno 2011;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALO' (BS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.11.2025.
La Giudice relatrice
EL LI
Il Presidente
GI TO
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