Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Martina BIANCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2763/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/12/2002, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO RAPICAVOLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA;
Resistente
oggetto: mutamento sesso.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 30.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la CP_1
presso il Tribunale di Alessandria al fine di veder riconosciuta la propria identità di
[...]
genere maschile - contrapposta al sesso biologico femminile - già espressa e rappresentata nella sfera privata e nel contesto sociale, con la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e
trattamenti medico-chirurgici ritenuti necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Il Pubblico Ministero, pur a fronte della regolare notifica dell'atto introduttivo effettuata in data
28/11/2024, non interveniva in giudizio.
Esaurita l'istruttoria, tramite l'audizione dell'attrice e valutazione della documentazione prodotta ed allegata all'atto di citazione, nonché della relazione endocrinologica dott.ssa depositata Per_2
previa autorizzazione del giudice in data 10/01/2025, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In particolare, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria ove è stato trascritto l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex
D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a Parte_1
atto nr.o 327 parte 2 serie B Comune di Alessandria (AL) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ e non altrimenti. Per_3 Per_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al P.M. evocato.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di ricorso ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 con il quale parte ricorrente chiede di essere autorizzata a rettificare dell'atto di nascita iscritto nei registri di stato civile di Alessandria
e a compiere il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali alla identità psicosessuale maschile.
La domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Sia dall'audizione della ricorrente che dalla documentazione medica in atti emerge che l'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in ragione del disturbo dell'identità di genere di cui l'odierno istante è affetto, è pienamente rispondente all'attuale condizione esistenziale del ricorrente, ai bisogni dallo stesso espressi, nonché a garantire un adeguato riequilibrio psicofisico del medesimo (CFR. documentazione medica, docc. ...)
All'udienza del 30/01/2025, parte ricorrente evidenziava che sin dall'età preadolescenziale aveva avvertito di possedere un'identità di genere maschile contrapposta al sesso biologico, in particolare esponeva “Fin dall'età di 10/11 anni quando praticavo a livello agonistico il kung-fu mi sentivo a disagio rispetto ai miei compagni di sport, i quali potevano pubblicare foto realizzate durante
l'attività sportiva anche a petto nudo, cosa che a me non era consentita.
Durante la pubertà ho dovuto iniziare ad indossare la parte superiore del costume per coprire il seno e questo mi creava ulteriore disagio.
Alla comparsa del primo ciclo mestruale, ho provato ulteriore disagio e ho nascosto la circostanza ai miei genitori, con i quali quando si trattava di affrontare argomenti di carattere sessuale io mi trovavo non a mio agio, nonostante loro cercassero di prepararmi alle conseguenze delle pubertà da punto di vista femminile.
Proseguiva evidenziando che “Da quando ho iniziato il percorso di transizione, le mie condizioni di vita sono migliorate perché ho visto i primi cambiamenti fisici e le persone hanno iniziato a trattarmi come desideravo, cioè da un punto di vista maschile. Mi trovo molto bene sul posto di lavoro dove vengo accettato per la mia nuova identità maschile, tanto che pur non avendo chiesto niente al riguardo, il responsabile del Bar Italico della stazione FF.SS. di Alessandria mi ha assegnato allo spogliatoio maschile al cambio degli abiti di lavoro.
[..] Vorrei completare il percorso di transizione con gli interventi necessari avendo effettuato fino ad ora solo la mastectomia”.
Osserva il Tribunale che, sebbene inizialmente i genitori della ricorrente non avevano accettato il suo desiderio di intraprendere il percorso di transizione, ultimamente hanno iniziato a sostenere tale scelta.
Dalla documentazione prodotta, risulta che l'esponente è stata presa in carico dal
[...] presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e Controparte_2
della Scienza di Torino in data 26.10.2022.
Risulta pertanto provato che la ricorrente ha iniziato un percorso di affermazione di genere e che è guidata da una volontà irreversibile di rettificare il proprio sesso anagrafico. si è immedesimata definitivamente ed irreversibilmente nel genere maschile, vissuto e Pt_1
percepito da tempo come proprio.
Al fine di completare questo processo intende sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, tant'è vero che in sede di audizione ha dichiarato di essersi già sottoposta a mastectomia.
Alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, si ritiene che la ricorrente abbia svolto una parte rilevante del percorso di transizione, avuto riguardo agli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere.
Emerge che parte ricorrente abbia affrontato sia il percorso psicologico che di terapia ormonale con serietà e impegno, senza ripensamenti, esternando la propria identità maschile nella propria vita quotidiana.
In particolare, si precisa come le relazioni prodotte risultino conclusive rispetto al percorso intrapreso ed esaustive circa la convinzione nel proseguire il percorso stesso: il mutamento di sesso appare quindi avvenuto in modo irreversibile, essendo già stata raggiunta la piena identificazione di
(nome di elezione) con il genere maschile. Per_1 Pt_1
Ed invero, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1 lg. all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali: “(…) rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le qua-li il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”. Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2017 ulteriormente chiariva “In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge
n. 164 del 1982, ciò si rea-lizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale
e di genere.”.
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in NOAH viene pertanto accolta.
La domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili è inammissibile per il mutato quadro normativo e giurisprudenziale.
Sul punto bisogna osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 143/2024 con riguardo all'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali considera la previsione, pur con tratti paternalistici e senza eguali nel panorama comparatistico, non di per sé irragionevole. Tuttavia, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale in particolare si riferisce al caso, come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, e venga domandata quindi la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”; tale era invero il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano che sollevava la questione, caso rispetto al quale la Corte riteneva la rilevanza della questione (Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione»).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, la Corte Costituzionale ritiene che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adegua-mento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”, dichiarandone la illegittimità costituzionale nel caso in cui appunto venga (già) disposta - senza previo trattamento chirurgico la rettificazione di attribuzione di sesso negli atti di Stato Civile.
Dunque, avendo il presente Tribunale ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si precisa, sia in parte motiva che dispositiva, che parte ricorrente, quale , di Parte_2 sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico – chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, lo si ribadisce, nulla osta.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
DISPONE La rettificazione dell'attribuzione di sesso di , codice fiscale Parte_1
, nata ad [...] il [...], da femminile a maschile, con C.F._1 variazione del nome da “ a “ ”; Pt_1 Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , codice fiscale , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/12/2002, da femminile a maschile, con variazione del nome da a ”; Pt_1 Per_1
l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Alessandria affinché l'Ufficiale dello Stato Civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 27 febbraio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore
dott. Giuseppe BERSANI
Presidente
dott.ssa Antonella DRAGOTTO