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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11280 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA RE CO, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17079 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1
Naso come in atti RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di aver svolto la propria Controparte_1 docente alle dipendenze del con contratto a tempo determinato, per CP_1
i periodi e negli istituiti indi rso, senza vedersi riconosciuta la “carta del docente” di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita, il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati in ricorso, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute, al pagamento degli importi relativi alla carta del docente, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito restando CP_1 co Fissata per la discussione l'udienza del 5.11.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte), la causa è stata istruita con l'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della “Carta elettronica” del docente, in ragione della sua perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. La Carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
. Controparte_2 ella Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, Controparte_3 renti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del CO dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 rni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
2 Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_4
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_5 interruzione orto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il CO di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
3 dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1 nuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del CO di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal CO di Stato:
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
4 UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro oncesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Nella sentenza richiamata, la Corte europea ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozi creto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1 tresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
5 Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”. Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività
6 didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. CP_1
29961/2023 del 27/10/2023). In definitiva, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal CO di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie si osserva che dall'esame degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente nei periodi in cui ha lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi;
al riguardo, l'amministrazione restando contumace nulla ha osservato al riguardo. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, va senza dubbio affermato il diritto della ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per gli anni scolastici in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato, limitatamente agli anni in cui il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni (valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera). Dalle stesse allegazioni contenute in ricorso e dalla documentazione allegata, risulta che il ricorrente ha prestato servizio per l'anno scolastico 2024/2025 dal 16.9.2024 al 30.6.2025; l'Amministrazione convenuta dovrà, conseguentemente, essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo spettante a titolo di Carta elettronica del docente per tale anno, in misura pari ai docenti di ruolo.
Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierna parte ricorrente - al
7 momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, come dedotto in ricorso, “spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 per l'anno scolastico 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, l'Amministrazione convenuta va condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite (liquidate come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della serialità della questione esaminata e con esclusione della fase istruttoria, non presente), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni altra considerazione sulle diverse istanze e deduzioni, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese di CP_1 lite, che liqu 58,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 06/11/2025
Il giudice
MA RE CO
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