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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 59/2019
da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.07.1952, e residente a [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente da se stesso e dall' Avv. Ignazio Emmolo (C.F.
), con studio in Gela, alla via Iacona n. 9; C.F._2
Appellante
contro (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
difeso e rappresentato dell'Avv. Carmelo Terranova (C.F. ), C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Riesi, viale Regione Siciliana,
6/Pal.;
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta,
respinta ogni contraria domanda, ammettere per la forma il presente appello e,
in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che la responsabilità dell'appellante
è limitata solo alla mancata ammissione al passivo del fallimento a titolo di t.f.r., e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum,
rigettare la domanda attrice per le somme eccedenti tale voce di credito e
condannare l'appellato alle spese del presente grado di giudizio, e porre a suo carico
le spese di lite di primo grado o, quanto meno, compensarle”
Per l'appellato: chiede “All'Ecc.ma Corte di Appello adita di volere accogliere
le seguenti conclusioni:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi
degli artt. 342, 348 bis, 348 ter c.p.c. per assoluta mancanza della motivazione e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per
decorse dei termini.
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento
2 delle superiori richieste, confermare le statuizioni contenute nella sentenza
n.333/2018 emessa dal Tribunale di Caltanissetta.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio da liquidarsi ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. vigente”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 333/2018 del 10.07.2018, il Tribunale di Caltanissetta -
accogliendo la domanda proposta da volta ad ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno “economico e morale”, derivante dall'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal mandato professionale conferito all'avv. , rimasto Pt_1
in quella sede contumace - condannava il convenuto al ristoro del pregiudizio patito,
quantificato in euro 29.344,08, oltre al pagamento delle spese di lite.
Ed invero, il giudice di prime cure, accertato l'inadempimento del professionista,
ascritto alla tardiva proposizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo,
depositato oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 98 L.F. del 1942, lo condannava alla corresponsione dell'invocato danno patrimoniale, determinato secondo la quantificazione indicata dall'attore nell'atto introduttivo.
Premetteva il Tribunale l'insussistenza di qualsiasi automatismo rispetto alla domanda di risarcimento per responsabilità del professionista, ricordando la necessità
di valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
Traeva la prova del nesso eziologico tra condotta e danno dalla mancata
3 comparizione del convenuto all'interrogatorio formale richiesto dal , di talché CP_1
i fatti ivi dedotti venivano considerati ammessi.
In punto di quantum, il giudice di prime cure riteneva di applicare l'art. 115 c.p.c.
considerando non contestata la determinazione del danno effettuata dall'attore.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello il affidando le proprie Pt_1
doglianze a cinque motivi di impugnazione.
Con il primo, censurava la suddetta pronuncia per avere il Tribunale omesso ogni attività istruttoria sì da non considerare che l'opposizione allo stato passivo era in realtà tesa al riconoscimento del solo credito vantato nei confronti della società fallita a titolo di T.F.R. e non anche rispetto alle retribuzioni non percepite, indebitamente inserite dal Tribunale nella liquidazione del ristoro, limitatasi a recepire
“acriticamente” la quantificazione operata dall'attore nell'atto introduttivo.
Con il secondo motivo, deduceva l'erroneità della decisione laddove nell'importo riconosciuto era stato ricompreso sia il credito oggetto del decreto ingiuntivo, sia le retribuzioni relative al periodo in cui il lavoratore aveva percepito l'indennità di Cassa integrazione, generando così per l'appellato un “doppio”
vantaggio.
Con il terzo motivo di impugnazione, evidenziava l'appellante come la mancata consegna dell'estratto conto previdenziale alla curatela del fallimento, che aveva impedito l'ammissione del credito nel suo intero ammontare, non fosse ascrivibile a sua colpa, ma al ritardo con cui il gli aveva fatto pervenire la documentazione, CP_1
ovvero solo nell'aprile del 2011, a fronte di un'ammissione al passivo avvenuta
4 nell'aprile del 2010.
Con la quarta doglianza, deduceva poi la nullità della citazione risultando incerto il credito vantato a titolo di tfr, mai quantificato dall'attore rispetto al quale il giudice di prime cure aveva comunque affermato la sua responsabilità omettendo la necessaria valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, dal cui accertamento non poteva prescindersi ai fini della condanna.
Con il quinto motivo censurava infine il capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, chiedendo che le stesse fossero poste a carico dell'odierno appellato o,
quanto meno, compensate.
costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
del 4.07.2019, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., per “omessa indicazione della motivazione e conseguente decadenza dall'impugnazione”.
Rilevava, ancora in via preliminare, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, quale conseguenza dell'inidoneità dell'atto di appello ex
adverso formulato a realizzare lo scopo di legge ovvero “impedire la decadenza dell'impugnazione”.
Nel merito, invocava la conferma della sentenza impugnata, fondata, sotto il profilo probatorio, non solo sulle allegazioni documentali, ma anche sulla mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale.
In ordine al quantum, si riportava alle argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine all'applicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
5 Chiedeva, dunque, la conferma della sentenza anche rispetto alla regolamentazione delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 25.01.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità
ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato sulla scorta dell'asserita assenza di motivazione rispetto alle censure sollevate.
Il rilievo è infondato.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere a pena d'inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
6 Nel caso di specie, l'appellante, ha dapprima indicato le “parti della sentenza che si intendono impugnare” e poi ha proseguito con la “motivazione dell'appello”
articolata in cinque censure, succintamente motivate, ma comunque idonee ad esprimere le doglianze sollevate alla sentenza gravata.
Ne consegue che l'atto introduttivo appare pienamente rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso i motivi ivi dedotti, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
L'infondatezza della suddetta eccezione assorbe il vaglio, rendendolo superfluo,
dell'ulteriore rilievo relativo all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata per l'asserita inidoneità dell'appello ad impedire l'intervento della decadenza dal diritto di impugnare.
Venendo al merito e, segnatamente, all'esame del primo motivo di appello, giova osservare come lo stesso si riveli infondato poiché smentito dal compendio documentale in atti.
Ha dedotto infatti l'appellante che l'opposizione allo stato passivo proposta tardivamente e per questo posta a fondamento della dedotta responsabilità
professionale, fosse limitata al riconoscimento del solo credito vantato dal lavoratore a titolo di T.F.R. e non anche delle retribuzioni impagate.
In realtà dall'esame del ricorso in opposizione è possibile desumere come il ricorrente abbia espressamente chiesto di essere ammesso al passivo fallimentare
“per le somme richieste nell'istanza di ammissione, sia per quanto riguarda il t.f.r.
7 e sia per quanto riguarda il calcolo delle retribuzioni indicate in premessa” (cfr.
fascicolo appellante).
Deve quindi escludersi che il Giudice abbia riconosciuto una voce di danno ultronea rispetto alla domanda di parte che, anzi, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, risulta espressamente limitata alla somma di € 29.344,08 (senza alcun riferimento all'eventuale maggiore somma riconosciuta) corrispondente proprio al credito rivendicato a titolo di retribuzioni.
Considerazioni diverse devono invece svolgersi rispetto al secondo motivo di appello, relativo al quantum della somma accordata a titolo di risarcimento, che risulta fondato.
Il Tribunale ha infatti liquidato in favore di a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patito, il complessivo importo di € 29.344,08, pari a quanto richiesto in atto di citazione e pari, secondo l'attore, al credito vantato e non ammesso
“sia a titolo di TFR sia per le mancate retribuzioni” (cfr. atto di citazione primo grado pag. 3).
E però, dall'esame della documentazione allegata in atti, emerge che in seno al ricorso in opposizione allo stato passivo il credito rivendicato è stato complessivamente indicato in € 30.108,72, somma comprensiva della sorte ingiunta fino al settembre 2003, delle retribuzioni residue del medesimo 2003 e di tutte le retribuzioni impagate relative alle ulteriori annualità 2004, 2005 e 2006 (pari ad €
29.344,08), oltre ad € 763,64, a titolo di spese per il processo di ingiunzione, mentre il credito a titolo di T.F.R. per il periodo compreso tra il febbraio 2000 e il febbraio
8 2006 è stato chiesto ma non quantificato, rimettendosi ad eventuale determinazione del giudice dell'opposizione a mezzo dell'espletamento di ctu.
Diverse considerazioni si impongono in proposito:
- il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, nell'ambito del risarcimento accordato non ha in alcun modo liquidato il danno derivante dal mancato riconoscimento del TFR, atteso che la somma riconosciuta corrisponde al complessivo importo delle retribuzioni non pagate (ovvero € 29.344,08);
- in tale importo, tuttavia, risulta ricompresa, come lamentato dall'appellante,
anche la porzione di credito pari alla sorte ingiunta fino a settembre 2003, che però
aveva già costituito oggetto di ammissione al passivo, così determinando un'indebita locupletazione per il creditore (cfr. verb. del 27.4.2010 da cui risulta l'ammissione per € 9.383,00; mentre si precisa che la somma di € 763,64, ammessa dal G.D. in data 8.6.2010, ad integrazione del precedente provvedimento del 27.4.2010, non è
stata inclusa nell'importo oggetto di condanna);
- analogamente fondato risulta il rilievo, sollevato dall'appellante nell'ambito della medesima censura, per cui la somma liquidata dal Tribunale a titolo di ristoro risulta riferita anche al periodo in cui il ha fruito dell'indennità di Cassa CP_1
Integrazione, come desumibile dall'estratto conto previdenziale INPS (cfr. fascicolo di parte relativo al giudizio di opposizione allo stato passivo) da cui si evince che,
per l'intero anno 2005, il lavoratore ha beneficiato della contribuzione derivante dalla
Cassa Integrazione, con la conseguenza che il danno derivante dalla retribuzione insoluta per tale annualità, pari di € 8.787,54, non può essere incluso nel complessivo
9 ristoro accordato (cfr. opp. Stato passivo pag. 2).
Sulla scorta delle considerazioni sopra esplicitate, dalla complessiva somma di
€ 29.344,08, invocata dall'attore in primo grado a titolo di risarcimento del danno e integralmente riconosciuta dal Tribunale, devono detrarsi gli importi di € 9.383,00,
quale porzione di credito già ammessa al passivo fallimentare, e di € 8.787,54, pari alle retribuzioni insolute dell'anno 2005, periodo durante il quale il lavoratore ha beneficiato dell'integrale ammissione alla Cassa Integrazione.
Ne consegue che il risarcimento da accordarsi all'appellato è pari ad € 11.173,54,
oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda in primo grado e interessi legali applicati sulla somma rivalutata anno per anno, oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
In relazione ai suddetti oneri accessori, è appena il caso di evidenziare come il
Tribunale, pur a fronte dell'espressa domanda dell'attore in seno all'atto di citazione,
ne abbia omesso il riconoscimento, che può tuttavia costituire oggetto di liquidazione officiosa da parte del giudice anche in grado di appello, come riconosciuto da un ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, a mente del quale “Nelle
obbligazioni di valore, quale quella risarcitoria, il danaro non costituisce oggetto
dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione del valore che occorre
corrispondere al creditore perché questi sia reintegrato nella stessa situazione
patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In
tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento
di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione
10 monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali come accade nelle
obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art.1224 comma secondo cod. civ., ma
costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal
creditore in termini monetari attuali anche in difetto di esplicita richiesta di
rivalutazione tenendo comunque conto della svalutazione monetaria intervenuta tra
la data del fatto e quella della liquidazione se il danno era determinabile in una
somma di denaro in relazione all'epoca in cui era stato prodotto. Ulteriore corollario
è che, valendo la rivalutazione a realizzare il "petitum" originario, per i debiti di
valore essa può essere effettuata d'ufficio anche in appello, salvo che il danneggiato
non abbia manifestato un'espressa ed inequivoca volontà contraria” (cfr. Cass. civ.
n. 14743/2000 e nello stesso senso Cass. civ. n. 14651/2002).
Infondato è invece il terzo motivo di gravame con cui il ha dedotto che la Pt_1
mancata allegazione dei documenti necessari a quantificare il TFR in sede di domanda di insinuazione al passivo sarebbe dovuta alla circostanza per cui il CP_1
li avrebbe consegnati al difensore solo nell'aprile del 2011.
L'assunto non solo è rimasto privo di qualsiasi sostegno probatorio ma trova smentita nell'esito dell'attività istruttoria condotta nel corso del processo di primo grado, ove l'attore ha chiesto e ottenuto l'ammissione dell'interrogatorio formale alla cui udienza il non si è presentato. Pt_1
Tra le domande della prova per interpello al cap. 1 era prevista l proprio la seguente “Vero o non che il sig. le conferiva mandato legale al fine di CP_1
insinuarsi nello stato passivo del Fallimento Polo Tessile del Mediterraneo,
11 consegnandole tutta la documentazione necessaria tra modelli Cud dal 1999 al 2004,
nonché il prospetto contributivo INPS”.
Orbene, in applicazione dell'art. 232 co. 1 c.p.c., tenuto conto del difetto di elementi idonei a corroborare la tesi del difensore di una tardiva consegna della documentazione da parte del cliente, nonché della circostanza per cui nell'indice del fascicolo di parte dell'opposizione allo stato passivo (fascicolo che reca un duplice deposito del 12.4.2011 e del 17.10.2011, a fronte di un ricorso datato 14.3.2011) tali documenti risultano già presenti, deve in questa sede trovare conferma la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, ritenendo ammessi i fatti ivi dedotti.
In relazione al quarto motivo di appello, deve poi evidenziarsi come lo stesso risulti ininfluente ai fini del decidere posto che, come sopra osservato, il risarcimento del danno accordato con la sentenza gravata risulta parametrato al solo danno patrimoniale derivante dalla mancata ammissione al passivo del fallimento del credito vantato dal a titolo di retribuzioni insolute, mentre nulla è stato CP_1
riconosciuto per l'eventuale danno ascrivibile alla mancata ammissione del credito a titolo di T.F.R.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado impone (cfr. ex multis, Cass. civ. ord. n. 16526 del 13.6.2024 ) una valutazione complessiva ed unitaria dell'esito del processo, sicché le spese di primo grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ.mod., in complessivi € 1.915,13,
oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista dovranno porsi a carico di nella misura di due terzi, sussistendo gravi ragioni, Parte_1
12 costituite dall'accoglimento solo parziale della pretesa risarcitoria avanzata dal per compensare il residuo terzo. CP_1
Analogamente, le spese di lite del presente grado, liquidate, sulla scorta dei medesimi parametri normativi in relazione alla tab. 12, in complessivi € 3.172,80,
oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista, dovranno porsi a carico dell'appellante nella misura di due terzi, compensando il residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 333/2018 del 10.07.2018 del
Tribunale di Caltanissetta:
- condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 11.173,54, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda in primo grado e interessi legali applicati sulla somma rivalutata anno per anno, oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del primo grado di giudizio pari, nella misura già ridotta, ad € 1.276,75,
oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista, compensando il residuo terzo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado pari, nella misura già ridotta, ad € 2.115,20, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista, compensando il residuo
13 terzo;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
9.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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