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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA MI Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 698/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Partanna, nella Via G. Garibaldi n. 83, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nicolò Clemenza, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
dichiarato Controparte_1 con sentenza dal Tribunale di Palermo n. 159/2013 – (codice fiscale , in persona P.IVA_1 del Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Massimo Pensabene, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Principe di Paternò 31, presso lo studio dell'Avv. Alessia Cusimano
– parte appellata –
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 354/2022, pubblicata in data 26.01.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 8223/2020, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2873/2020, emesso in data 25.05.2020 dal Tribunale di Palermo in favore di con compensazione tra le parti delle spese Controparte_1 di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la resistendo al Controparte_1 gravame. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 27.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni cinquantacinque per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Motivi di appello
Con unico, articolato, motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente considerato che, in occasione della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il vecchio contatore è stato sostituito e, conseguentemente, la mancata contestazione del funzionamento del misuratore è dovuta al fatto che, al momento dell'emissione della fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40, esso era già stato sostituito. Pt_1 lamenta, pertanto, di essere stata onerata di una prova impossibile.
[...]
Inoltre, a fronte di bollette decisamente sproporzionate rispetto al fabbisogno di acqua potabile per uso domestico di una sola persona, il giudice, anche in applicazione della regola del “più probabile che non”, avrebbe dovuto ritenere che l'onere di provare come una singola persona abbia potuto consumare per anni un quantitativo di acqua tanto elevato spettasse alla Curatela del e, non avendo la stessa adempiuto tale onere, avrebbe Controparte_1 dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è infondato.
L'appellante ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo contestando le seguenti fatture:
a) fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40;
b) fattura n. 2013295565 del 22.07.2013 di € 946,60;
c) fattura n. 2013531175 del 18.12.2013 di € 845;15;
d) fattura n. 2014158986 del 05.02.2014 di € 509,75. lamenta evidenti errori nella fatturazione dei consumi, probabilmente dovuti a Parte_1 difetti del contatore. In particolare, con riguardo alla fattura di importo maggiore (fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40), l'appellante lamenta che la stessa è stata inviata in data successiva alla sostituzione del vecchio contatore, con la conseguenza che Parte_1
è stata privata della possibilità di chiedere la verifica di eventuali malfunzionamenti di tale apparecchiatura.
L'appellante lamenta, altresì, che ella – abitando da sola e in un quartiere nel quale l'acqua non veniva affatto erogata tutti i giorni – non avrebbe mai potuto consumare il quantitativo di acqua che le viene addebitato.
A questo proposito occorre premettere che in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959; Cassazione civile sez. III 18/10/2023, n. 28984).
Applicando il suesposto principio di diritto deve ritenersi che l'appellante, limitandosi a una generica contestazione del corretto funzionamento del contatore, non abbia fornito utili elementi di prova atti a corroborare le proprie affermazioni. La circostanza che l'erogazione dell'acqua non avvenga con cadenza quotidiana non impedisce, ad esempio, che l'utente faccia uso di cisterne o recipienti per accumulare nei giorni di erogazione il quantitativo di acqua necessario a soddisfare le proprie esigenze nei giorni successivi.
Va, peraltro, considerato che tra la fattura precedente e le fatture successive alla sostituzione del contatore, non si ravvisa alcuna sproporzione nella misurazione dei consumi imputati all'appellante i quali, di contro, sono rimasti pressocchè immutati. Tale circostanza induce a ritenere improbabile che la presunta eccessività dei consumi registrati fosse imputabile al malfunzionamento dei misuratori. Né l'appellante – che si è limitata a rilevare di abitare da sola
– ha fornito dei parametri di valutazione idonei a far ritenere eccessivi o sproporzionati i quantitativi di acqua che le sono stati attribuiti (quali, ad esempio, bollette – precedenti o successive – ritenute congrue). Come sopra rilevato lo strumento deputato alla misurazione dei consumi resta il contatore, di guisa che l'utente – che pure non è tenuto ad alcuna dimostrazione tecnica dei malfunzionamenti del contatore – non può limitarsi ad una contestazione del tutto generica ma deve corroborare la propria pretesa di revisione con elementi di prova che, nel caso di specie, non sono stati forniti.
In definitiva, l'appello dev'essere rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 9 ottobre 2025.
Palermo, 14 Ottobre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA MI Giuseppe PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa MA MI Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 698/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Partanna, nella Via G. Garibaldi n. 83, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Nicolò Clemenza, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– parte appellante –
Contro
dichiarato Controparte_1 con sentenza dal Tribunale di Palermo n. 159/2013 – (codice fiscale , in persona P.IVA_1 del Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Massimo Pensabene, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Principe di Paternò 31, presso lo studio dell'Avv. Alessia Cusimano
– parte appellata –
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 354/2022, pubblicata in data 26.01.2022 all'esito del giudizio n.r.g. 8223/2020, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2873/2020, emesso in data 25.05.2020 dal Tribunale di Palermo in favore di con compensazione tra le parti delle spese Controparte_1 di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la resistendo al Controparte_1 gravame. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 27.04.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni cinquantacinque per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Motivi di appello
Con unico, articolato, motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente considerato che, in occasione della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il vecchio contatore è stato sostituito e, conseguentemente, la mancata contestazione del funzionamento del misuratore è dovuta al fatto che, al momento dell'emissione della fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40, esso era già stato sostituito. Pt_1 lamenta, pertanto, di essere stata onerata di una prova impossibile.
[...]
Inoltre, a fronte di bollette decisamente sproporzionate rispetto al fabbisogno di acqua potabile per uso domestico di una sola persona, il giudice, anche in applicazione della regola del “più probabile che non”, avrebbe dovuto ritenere che l'onere di provare come una singola persona abbia potuto consumare per anni un quantitativo di acqua tanto elevato spettasse alla Curatela del e, non avendo la stessa adempiuto tale onere, avrebbe Controparte_1 dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
L'appello è infondato.
L'appellante ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo contestando le seguenti fatture:
a) fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40;
b) fattura n. 2013295565 del 22.07.2013 di € 946,60;
c) fattura n. 2013531175 del 18.12.2013 di € 845;15;
d) fattura n. 2014158986 del 05.02.2014 di € 509,75. lamenta evidenti errori nella fatturazione dei consumi, probabilmente dovuti a Parte_1 difetti del contatore. In particolare, con riguardo alla fattura di importo maggiore (fattura n. 2013159651 del 24.04.2013 di € 21.108,40), l'appellante lamenta che la stessa è stata inviata in data successiva alla sostituzione del vecchio contatore, con la conseguenza che Parte_1
è stata privata della possibilità di chiedere la verifica di eventuali malfunzionamenti di tale apparecchiatura.
L'appellante lamenta, altresì, che ella – abitando da sola e in un quartiere nel quale l'acqua non veniva affatto erogata tutti i giorni – non avrebbe mai potuto consumare il quantitativo di acqua che le viene addebitato.
A questo proposito occorre premettere che in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito. Tale affermazione, peraltro, si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959; Cassazione civile sez. III 18/10/2023, n. 28984).
Applicando il suesposto principio di diritto deve ritenersi che l'appellante, limitandosi a una generica contestazione del corretto funzionamento del contatore, non abbia fornito utili elementi di prova atti a corroborare le proprie affermazioni. La circostanza che l'erogazione dell'acqua non avvenga con cadenza quotidiana non impedisce, ad esempio, che l'utente faccia uso di cisterne o recipienti per accumulare nei giorni di erogazione il quantitativo di acqua necessario a soddisfare le proprie esigenze nei giorni successivi.
Va, peraltro, considerato che tra la fattura precedente e le fatture successive alla sostituzione del contatore, non si ravvisa alcuna sproporzione nella misurazione dei consumi imputati all'appellante i quali, di contro, sono rimasti pressocchè immutati. Tale circostanza induce a ritenere improbabile che la presunta eccessività dei consumi registrati fosse imputabile al malfunzionamento dei misuratori. Né l'appellante – che si è limitata a rilevare di abitare da sola
– ha fornito dei parametri di valutazione idonei a far ritenere eccessivi o sproporzionati i quantitativi di acqua che le sono stati attribuiti (quali, ad esempio, bollette – precedenti o successive – ritenute congrue). Come sopra rilevato lo strumento deputato alla misurazione dei consumi resta il contatore, di guisa che l'utente – che pure non è tenuto ad alcuna dimostrazione tecnica dei malfunzionamenti del contatore – non può limitarsi ad una contestazione del tutto generica ma deve corroborare la propria pretesa di revisione con elementi di prova che, nel caso di specie, non sono stati forniti.
In definitiva, l'appello dev'essere rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, la parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 9 ottobre 2025.
Palermo, 14 Ottobre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
MA MI Giuseppe PO