Art. 9.
Per le licenze gia' rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le licenze gia' rinnovate o rilasciate per l'anno 1961 con pagamento di relativi diritti nelle misure preesistenti, gli esercenti sono tenuti a pagare la differenza risultante dall'applicazione dell'articolo 7 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.