Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1665 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] in [...] e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della società denominata “ CP_1
elettivamente domiciliato\a in VIA SILVIO PELLICO N. 4
[...]
82100 BE presso lo studio dell'Avv.LUIGI GUARINO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
PS SE DI BE, rappresentato\a e difeso\a dagli Avv.ti Silvio Garofalo [c.f. - C.F._1 E
] - e Franca Borla [c.f. Email_1
- t] C.F._2 Email_3 dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti del il 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Notaio in Persona_1
Roma elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 a rogito dott. Notaio in Persona_2
Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/04/2024 conveniva Parte_1 in giudizio PS SE DI BE esponendo che in data
1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002075728 (Protocollo n. PS.1100.04/03/2024.0057452) relativa ad atto di accertamento n. 01/06/2022, PS.1100.17/12/2019.0253282 del 17/12/2019, riferito all'anno 2018, per un importo pari ad €. 3.862,26. Eccepiva la prescriizone quinquennale e la decadenza ai sensi dell'art.14 L.n.689\1981 per la notificazione della violazione oltre il termine di gg.90 nonché per violazione dell'art. 25 del D. LGS n.46/99 e successive modifiche. Eccepiva, altresì, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la mancata allegazione di documenti e il difetto di motivazione. Concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità e/o inesistenza della Ordinanza – ingiunzione n OI-002075728 (Protocollo n. PS.1100.04/03/2024.0057452) relativa ad atto di accertamento n. PS.1100.17/12/2019.0253282 del 17/12/2019, riferito all'anno 2018, emessa dall
[...]
di Benevento, notificata in Controparte_2 data 12.03.2024, ed ogni altro atto connesso e conseguenziale, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento e disporne, per l'effetto, l'annullamento;
3. condannare l
[...]
in persona del L.R.P.T. al Controparte_3 rimborso delle somme che il ricorrente sarà tenuto a versare nella eventualità di mancata sospensi 4. condannare l
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_3 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore”. Regolarmente costituito Controparte_2
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il
[...] rigetto con condanna alle spese. Eccepiva, con riferimento alla prescrizione, che il termine quinquennale non era decorso, attesa la notifica dell'atto e la sospensione COVID;
che non trovava applicazione alla fattispecie la decadenza ai sensi dell'art.14 L.n.689\1981.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la
2 depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016.
In particolare, l'articolo 2 del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 Euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 Euro a 50.000 Euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l'PS ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute relative all'anno 2018 di importo inferiore ad €10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
La contestazione nasce dal flusso a mezzo modelli UNIEMENS ovvero a contributi dichiarati e non versati, dove l'imponibile contributivo si è basato sulle dichiarazioni che il datore di lavoro obbligato principale ha inviato alla sede PS competente per territorio su appositi modelli, indicando per ogni trimestre il numero dei lavoratori impiegati, il numero delle giornate dichiarate e le retribuzioni corrisposte, nonché i prestatori d'opera, le giornate lavorate e le rispettive retribuzioni.
La comunicazione di tali dati avviene, a decorrere dal 01.01.2010 mediante un unico modello UNIEMENS, ovvero unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie
3 ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore. La fonte normativa dell'Emens e dell' è costituita dall'art. CP_4
44 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 in base al quale i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all'Inps i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi. Il passaggio a regime è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009). L' costituisce, pertanto, riconoscimento di debito da parte CP_4 datore di lavoro dichiarante. Per quanto concerne il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, l'onere deve essere assolto dal datore di lavoro, versando i contributi il giorno 16 del mese successivo rispetto al periodo di paga.
Ciò premesso il mancato versamento della contribuzione e la misura di tale omesso versamento, consegue dalle dichiarazioni inviate dallo stesso datore, né l'PS è tenuto a fornire prova del mancato pagamento, gravando sul datore l'onere di fornire prova dia ver effettivamente corrisposto l'imponibile contributivo discendente dai flussi EMINEMS
Nell'odierno giudizio, parte ricorente eccepisce, innanzi tutto, la prescrizione e decadenza.
Giova premettere che l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 - da 10.000 Euro a 50.000 Euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689 del 1981.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione, inviato alla
Si osserva, sul punto, che a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione
4 postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario\sede sociale, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
la Suprema Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario o di addetto alla ricezione (pur se impropriamente indicato come addetto alla casa) determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario.
Ne consegue che deve ritenersi la validità della notifica. Pertanto non risulta maturata la prescrizione sulla base delle previsioni dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995.
Sul punto vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione "inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa" (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Ciò posto il termine quinquennale (art. 28 L. n. 681 del 1981) è stato interrotto dapprima in data (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione, cui deve aggiungersi il termine assegnato per il versamento delle quote omesse - tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della L. n. 638 del 1983), e, di poi, con la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione (12.03.2024).
Ne consegue che, considerando i periodi di sospensione, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis
5 della L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di cinque anni non risulta decorso.
Parimenti infondate le censure relative alla asserita violazione dell'art.14 L. n. 689 del 1981, difatti secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 3254 del 5 marzo 2003) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - al cui termine collocare il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica - non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito. Nella specie l'omissione contributiva è relativa all'annualità 2017 ma l'accertamento della violazione è certamente successivo, come emerge dal verbale di accertamento, essendo emersa da una verifica degli archivi.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art.9 del D.Lgs. 15/01/2016, n. 8 che pur prevedendo un analogo termine per la notifica (“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.”) non prevede alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso. Né può trovare applicazione alla fattispecie la decadenza di cui all'art. 25 del D. LGS n.46/99, normativa prevista in materia di contributi o premi dovuti ad Enti Pubblici previdenziali, ricorrendo, nella specie, la diversa fattispecie di sanzioni amministrative. Quanto al difetto di motivazione, l'ordinanza ingiunzione appare correttamente motivata, con richiamo espresso all'atto di accertamento prodromico, il cui contenuto viene comunque riportato nel corpo dell'ordinanza. Né era necessario allegare detto atto, posto che com'è noto, l'Ente non è tenuto ad allegare atti già conosciuti dal soggetto obbligato, perché notificatigli. Da tutto quanto premesso, consegue, stante l'infondatezza dei motivi, il rigetto dell'opposizione.
Per il principio della soccombenza dev'essere Parte_1 condannato al pagamento in favore di PS SE DI BE delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di PS SE DI BE , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1
PS SE DI BE delle spese processuali che liquida in complessivi €1.312 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA e CPA. Benevento 15.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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