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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr.ssa BIAGIO R. CIMINI Consigliere . ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5649 / 21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con ordinanza del 30 aprile 21 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter , con ad oggetto: appello avverso trib Roma 6647\21
e vertente tra HDI ASSICURAZIONI s,p.a. (già ) rappresentato e difeso dall'avv. G. Miotto Controparte_1
- appellante - e rappresentato e difeso dall'avv. A. Dominella Controparte_2
- appellata -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di
[...]
, condannando la convenuta al pagamento di euro 4.333.00 , oltre interessi (come da CP_1 CP_2 dispositivo) per la causale di cui si dirà infra, riconoscendo però il concorso di colpa dell'attore nella misura di un terzo;
-in estrema sintesi, la società assicuratrice aveva inviato a tale nell'ambito di una proposta transattiva, Persona_1 un assegno bancario tratto sulla banca carige Italia s.p.a., per l'importo di euro 6.500,00, con la clausola non trasferibile;
l'assegno però risultò poi negoziato da soggetto non legittimato presso una filiale della convenuta in Montepulciano;
da qui appunto la domanda restitutoria, parzialmente accolta dal tribunale, pur se con l'abbattimento del petitum iniziale in ragione dell'accertato concorso di colpa (dovendosi ritenere che l'assegno era stato inviato a mezzo posta ordinaria);
-ha proposto appello la società assicuratrice , per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'appellata, che in via principale ha chiesto confermarsi la sentenza di prime cure;
-il giudizio, documentale, è stato assegnato a decisione all'esito della udienza del 31\3\25, svolta con il rito cartolare (le parti con sentenza n. ha;
- la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito controparte;
-le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 127 ter (note scritte sostitutive della udienza del 29 apraprile ie 2025) depositando quindi le difese conclusionali (solo parte appellante) e repliche;
Ritenuto che:
-come primo motivo di appello la società assicuratrice deduce “ mancanza di prova in ordine al fatto generatore della responsabilità concorsuale attribuita ad ex art. 1227 primo comma c.c.”; CP_1 con il secondo motivo deduce, in via subordinata, l'irrilevanza causale del fatto ipoteticamente attribuito ad ai CP_1 fini della sua responsabilità contrattuale: -entrambi i motivi, strettamente connessi, sono infondati:; in primo luogo , attore, era onerato della prova CP_3 di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa , tra cui rientra anche – nella specie- l'aver tenuto, nella trasmissione dell'assegno, una condotta improntata a diligenza;
ne segue che l'appellante erra nell'affermare che l'onere della prova, ai fini della pronuncia di concorso di colpa, incombeva sul convenuto (poste italiane);
-nella specie, oltretutto, l'appellante, fin dal primo grado, si è ben guardato dall'affermare di aver inviato l'assegno con posta raccomandata , sicchè correttamente- alla stregua della stessa prospettazione- poteva ritenersi, in via almeno presuntiva – che l'invio avvenne a mezzo posta ordinaria (si tenga anche conto del principio di vicinanza della prova:
[...]
non avrebbe potuto provare, sostanzialmente, la circostanza in oggetto, che rientra nella sfera di conoscenza CP_2 esclusiva del solo appellante e dell'effettivo intestatario dell'assegno);
-la responsabilità per concorso di colpa dell'invio dell'assegno a mezzo posta ordinaria trova poi pieno riscontro giurisprudenziale (v. Cass. SU 9769\20, ben nota a entrambe le parti);
-ne segue, palesemente, in particolare, l'infondatezza del secondo motivo;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 2500,00,oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito
Il Presidente est.
(dr.G. Casaburi)