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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/10/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 862 del RGVG dell'anno 2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Corsini presso il cui studio in Livorno, P.zza della Repubblica n. 59, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in dat a 11.03.2025, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto che fosse pronunciat o lo scioglimento del matrimonio civile
[...] celebrato in Palaia (PI) il 20.06.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune al n. 7, Parte 2, Serie C, anno 2014.
Nell'udienza del 17 luglio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione è stata omologata da questo Tribunale in data 19.07.2024 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da ol tre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal
Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio non sono nati figli, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) I coniugi, essendo economicamente indipendenti, confermano la rinuncia reciproca alla richiesta di un contributo economico per il loro mantenimento”.
4. In considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Palaia (PI) il 20.06.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte 2, Serie C, anno 2014. tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2) dispone che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedente punto 3. della parte motiva;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori