Articolo 8 della Legge 10 ottobre 1974, n. 496
Articolo 7Articolo 9
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6 novembre 1974
Art. 8.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianita' di grado posseduta nella forza armata di provenienza.
Entrata in vigore il 6 novembre 1974