Art. 8.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianita' di grado posseduta nella forza armata di provenienza.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianita' di grado posseduta nella forza armata di provenienza.