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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8070/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore al d.lgs. 149/2022), con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesi dall'avv.to Cinzia Russo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Russo, sito in Velletri, via XXIV Maggio n. 70, come in atti;
parte opponente e
(CF. , rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Controparte_2 C.F._1 avv.ti Cristiana Cetra e Claudia Mineo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tali difensori, sito in Velletri, via U. Mattoccia n. 6/I, come in atti;
parte opposta
Oggetto: vendita di beni mobili. Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al , la nel prosieguo Controparte_2 Controparte_1 C solo “ ”, per brevità) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2764/2021, emesso da questo Tribunale in data 11.11.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del ella somma CP_2 di € 11.700,00, oltre interessi e spese della procedura, chiedendo: “In via pregiudiziale nel rito - Autorizzare ex art. 269 C.p.c. la chiamata in causa della società in persona del legale rappresentante pro– CP_4 tempore con sede in 80689 Munchen, SenftenauerstraBe, 108, quale dante causa dell'opponente rimasta CP_5 inadempiente nella precitata vendita a catena dell'autoveicolo per cui è causa, al fine del garantirla e tenerla indenne dalle domande proposte in sede monitoria dall'opposta e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata del terzo in causa nel rispetto del termine a comparire;
In via principale di merito: - Accertare che nella testè richiamata proposta di acquisto auto importata non è previsto alcun termine per la consegna del veicolo ordinato dall'opposta che, difetta, pertanto, di un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. e, per l'effetto dichiarare l'invalidità/inefficacia delle risoluzioni del contratto ex adverso operate sia in proprio che per il tramite del proprio procuratore stante il rilevato difetto di un termine essenziale per la consegna dell'autovettura e revocare il decreto ingiuntivo n. 2764/2021 dell'11.11.2021; - Accertare che il modulo per immatricolazione dell'auto in esame è dato riscontrare apertis verbis, una vera e propria clausola di esonero da responsabilità della venditrice per ritardi alla medesima non imputabili atteso che reca la seguente testuale dicitura “La società venditrice non è responsabile dei ritardi dovuti per la consegna delle targhe ed eventuali errori di trascrizione sul libretto di circolazione" e per
1 l'effetto, dichiarare invalide/inefficaci le risoluzioni eseguite dall'opposto e revocare il decreto ingiuntivo n. 2764/2021 dell'11.11.2021, emesso dal Tribunale di Velletri in persona del Giudice Dott. Renato Buzi ad esito della procedura monitoria rubricata al RGN 6528/2021; - Accertare che il Sig. nella richiamata veste Controparte_2 di consumatore, in spregio a quanto previsto dall'art. 61 comma 1 Codice Consumo, non ha comunicato al venditore in persona del LRPT un ulteriore termine (c.d. supplementare) entro il quale effettuare la Controparte_1 consegna dell'autovettura e, per l'effetto dichiarare invalide/inefficaci ed irrituali le risoluzioni contrattuali dal medesimo esercitate e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare che il rapporto contrattuale inter partes intervenuto si è dipanato in un contesto storico contrassegnato da una situazione emergenziale determinata dalla pandemia mondiale da COVID-19, riconoscere che i provvedimenti governativi assunti a tutela dell'interesse pubblico costituiscono una causa di impossibilità rientrante nell'art. 1256 del codice civile in aderenza alla giurisprudenza di legittimità che ha interpretato in maniera rigorosa la presenza di una “causa di forza maggiore” ex multis Cassazione, n. 12549/2019 e, per l'effetto, dichiarare che la precitata situazione emergenziale discendente dalla nota pandemia da Covid-19 ha determinato una vera e propria impossibilità in capo all'attore nell'esecuzione della prestazione in parola, atteso che le restrizioni governative attuate nel rateo temporale intercorrente dal 18.03.2021 (stipulazione del primigenio contratto tra opponente ed opposto) al 23.09.2021 (formale diffida articolata da procuratori del Sg. hanno stabilito, nelle varie aree geografiche del territorio nazionale, Controparte_2 insuperabili restrizioni nella circolazione di mezzi e persone di diversa natura e cogenza;
- In ogni caso, accertare l'invalidità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi testè enucleati e, per l'effetto revocarlo in toto;
Sempre nel merito - In via gradata e nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella narrativa del corrente atto che la società opponente dovrà essere garantita e comunque mantenuta e tenuta indenne dalla società chiamata per tutto quanto la CP_4 Controparte_1 eventualmente dovesse essere condannata a corrispondere a parte opposta e, per l'effetto, condannare la precitata a pagare direttamente a favore di parte opposta tutto quanto dovesse essere liquidato in questa sede CP_4 in favore della stessa a titolo di inadempimento contrattuale eziologicamente riferibile in tesi alla condotta dell'opponente, nonché, a titolo di spese di lite condannando altresì, il fornitore, al risarcimento CP_4 del danno conseguente alla lesione della reputazione commerciale dell'opponente nella misura che l'Ill.mo Giudicante vorrà ritenere equa e di giustizia;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. C A fondamento dell'opposizione, la ha dedotto, in sintesi: che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto dall'opposto ponendovi a base la proposta di acquisto auto importata del 18.03.2021; che, in relazione al contratto perfezionatosi tra le parti con l'accettazione di tale proposta, il ha effettuato CP_2 tre bonifici bancari a titolo di acconto, rispettivamente il 18.03.2021, per € 500,00, a seguito della prenotazione dell'autovettura, in data 01.04.2021 per € 5.500,00 e il 06.04.2021 per € 6.200,00, al momento della consegna della “fattura proforma”; che in data 30.03.2021 è stato inoltre sottoscritto dalle parti il modulo per l'immatricolazione del veicolo e, in tale modulo, è stata testualmente prevista una clausola di C esonero dalla responsabilità della per “ritardi dovuti per la consegna delle targhe ed eventuali errori di trascrizione sul libretto di circolazione”; che l'opponente, che è solita rifornirsi dei veicoli all'estero, ha acquistato l'autovettura di cui si tratta presso il fornitore sito in Germania, la , in data CP_4
29.03.2021, versando allo stesso il prezzo di € 10.200,00; che quest'ultimo le ha comunicato che i tempi per la consegna del mezzo “…avevano subito dei notevoli dilazionamenti, prospettabili in alcuni mesi, in quanto, stanti le stringenti restrizioni correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 interessanti nello specifico tutti gli stati comunitari, si erano verificati gravi ritardi nella distribuzione delle auto nuove il che comportava, in seconda C battura, un'impossibilità per le auto usate di rientrare presso le concessionarie”; che di tali ritardi la ha informato il tramite colloqui telefonici e, a seguito di e-mail inoltratale da quest'ultimo il CP_2
07.05.2021, l'opponente ha fornito solerte riscontro allo stesso spiegando di averlo già reso edotto che “i tempi per le targhe fossero lunghi”, chiedendo in alternativa se fosse interessato ad altre autovetture già complete di documenti ma con cambio manuale ed informandolo, in conformità con il dovere di buona fede, che “…con le automatiche abbiamo un po di ritardo e c'è ancora un po da attendere”; che, ricevuta C un'ulteriore richiesta di notizie dall'opposto in data 25.05.2021, la ha rappresentato allo stesso il 03.09.2021 “…che aveva proceduto a contattare il fornitore al fine di completare la documentazione relativa all'autovettura ordinata ma che la società fornitrice …ci informa che probabilmente dovrà essere sostituito con un
2 altro mezzo che ci metterà a disposizione nei prossimi giorni che potrebbe essere una fiat 500 mod. standard non sport automatica oppure una fiat panda cross”; che l'opponente, pur avendo sempre ottenuto, sino ad allora, ampie rassicurazioni dal proprio fornitore estero circa l'imminenza della consegna della vettura acquistata e già completamente pagata, venuto a determinarsi tale “nuovo ed imprevisto scenario …in ragione della grave e totale inadempienza contrattuale ascrivibile alla responsabilità esclusiva e colpevole del soggetto fornitore …il quale
…avrebbe dovuto mettere a disposizione l'autoveicolo Fiat 500 Serie 7 benzina 1,2 e non altri tipi di autovetture
…era costretta, sua malgrado, a richiedere al convenuto se fosse interessato a modificare la proposta d'acquisto originaria con la correlata sostituzione del veicolo concordato con quelli proposti dal fornitore in via alternativa”; che il in data 14.09.2021, ha comunicato che “…alcuna proposta formalizzata dall'opponente era CP_2 ritenuta idonea a soddisfare le sue esigenze…” e richiesto “…l'immediata risoluzione del contratto con la C restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto” e la , con bonifico effettuato il 20.09.2021, ha provveduto alla restituzione dell'acconto di € 500,00; che in data 23.09.2021 è seguita una comunicazione del legale dell'opposto con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto e richiesta la restituzione anche del restante importo da lui versato;
che, peraltro, la proposta d'acquisto non ha previsto un termine per la consegna del veicolo e solo in una comunicazione del 07.05.21, successiva all'ordine, il ha CP_2 rappresentato di avere urgenza di ottenerlo in quanto sprovvisto, altrimenti, di mezzi di locomozione;
che, pertanto, va escluso che il rapporto contrattuale possa considerarsi risolto in virtù di termine essenziale ex art. 1457 c.c., non essendo stato previsto alcun termine e tantomeno un termine essenziale nel contratto concluso tra le parti;
che, inoltre, nel modulo per l'immatricolazione del veicolo è stato pattuito, come detto, che la venditrice non sarebbe stata responsabile dei ritardi dovuti alla consegna delle targhe e, considerato che nella specie si tratta di un'autovettura importata, tale clausola “…autorizza ad una declinazione ermeneutica in ragione della quale la società venditrice …è esonerata da ritardi alla medesima non dipendenti, ma, imputabili, proprio come nel caso oggetto di scrutinio, a terzi soggetti, ovverosia, nella CP_4 sua qualità di fornitore”; che si eccepisce, pertanto, la “irritualità” della risoluzione contrattuale invocata dalla controparte, e ciò tanto più che tale risoluzione è stata fatta valere dal con una semplice e- CP_2 mail;
che, inoltre, l'art. 61 d.lgs. 206/2005 prevede che se il bene non viene consegnato nel termine di trenta giorni il consumatore è tenuto ad assegnare al concessionario un ulteriore termine supplementare appropriato alle circostanze e solo a seguito dell'inutile decorrenza dello stesso può far valere, poi, la risoluzione contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mentre nella specie il non ha CP_2 rispettato tale disciplina, con la conseguenza che deve ritenersi non legittimato a risolvere il contratto;
che nel presente caso occorre considerare, poi, il contesto storico in cui i fatti si sono verificati, contrassegnato dalla diffusione a livello mondiale dell'epidemia da Covid-19, il che si pone quale causa di “forza maggiore”, avendo determinato l'interruzione forzata delle catene produttive, causando gravi ritardi nelle C forniture;
che l'inadempienza contrattuale prospettata a carico della va considerata, pertanto, giustificata in considerazione dell'emergenza pandemica, atteso che quest'ultima ha determinato “non solo un'eccessiva onerosità sopravvenuta ma una vera e propria impossibilità …nell'esecuzione della prestazione in parola”, considerate “…le restrizioni governative attuate nel rateo temporale intercorrente dal 18.03.2021 (stipulazione del primigenio contratto tra opponente ed opposto) al 23.09.2021 (formale diffida articolata dai procuratori del Sg. previdenti la suddivisione del territorio nazionale in varie fasce di diverso Controparte_2 colore in relazione alle percentuali di soggetti contagiati in rapporto alle quali erano stabilite restrizioni nella circolazione di mezzi e persone di diversa natura e forza cogente”; che, poiché nella fattispecie si è in presenza C di una cd. vendita a catena, è consentito, poi, alla proporre domanda di risarcimento nei confronti del proprio fornitore, considerato che è l'inadempimento “a monte” di quest'ultimo ad avere determinato quello “a valle” lamentato dall'opposto a carico dell'opponente, donde la richiesta di chiamata in causa C della , al fine di ottenere che quest'ultima manlevi e tenga indenne la per l'intero importo CP_4 che dovesse essere tenuta a riconoscere al oltre alla condanna al risarcimento del danno CP_2 conseguente alla lesione della sua reputazione commerciale. Per quanto autorizzata alla chiamata in causa del terzo con il provvedimento reso in data 21.01.2022, l'opponente non ha poi provveduto, peraltro, alla notifica al terzo di un atto di citazione per CP_4 chiamata in causa e con il successivo provvedimento adottato all'esito della prima udienza del 15.09.2022
3 è stata disattesa la sua richiesta di assegnazione di nuovo termine per provvedere a tale chiamata, per le ragioni ivi diffusamente illustrate. Si è costituito in vista dell'udienza del 15.09.22 il contestando l'avversa opposizione e CP_2 chiedendo: “
1. Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2764/2021 del Tribunale di Velletri;
2. Dichiarare la nullità e/o inesistenza della clausola di esonero della responsabilità contenuta nel documento del 30/3/21 denominato “Modulo per immatricolazione auto”;
3. Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 18/3/21; 4. Confermare il Decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la
…al versamento di euro 11.700,00 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre gli interessi Controparte_1 legali a decorrere dal 6/4/2021 alla data dell'effettivo soddisfo;
5. con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i procedimenti, da distrarsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. C Ha sostenuto l'opposto, in sintesi: che l'ordine dell'autovettura è stato effettuato dal alla nel CP_2 marzo 2021 e sono stati versati acconti sul prezzo d'acquisto del veicolo per complessivi € 12.200,00; che, nonostante la comunicazione dell'opponente di avvio dell'attività di ordine e immatricolazione della vettura scelta dal la stessa non è stata, poi, mai consegnata, pur a fronte dei numerosi solleciti in CP_2 C tal senso inviati dall'opposto all'opponente; che la ha rappresentato, inoltre, al compratore che il veicolo non sarebbe stato mai consegnato e ha provveduto il 23.09.2021 ad effettuare un primo rimborso dell'acconto di € 500,00; che, tenuto conto del tempo inutilmente trascorso e dell'espressa dichiarazione effettuata dall'opponente secondo cui la consegna non sarebbe avvenuta, tanto da avere la stessa anche provveduto alla restituzione al del suddetto acconto, il contratto si deve dunque considerare CP_2 C risolto e ciò per l'esclusiva inadempienza della;
che la risoluzione si è verificata, in particolare, per fatti concludenti, considerato che, a seguito di plurimi solleciti e richieste di aggiornamento avanzate C dall'opposto, la ha proposto, ben sei mesi dopo l'ordine del veicolo, la fornitura di altro mezzo in luogo della Fiat 500 1.2 Sport 69 CV con cambio automatico ordinata dal e quest'ultimo ha riscontrato la CP_2 comunicazione non accettando tale sostituzione e chiedendo la restituzione delle somme versate, richiesta che è stata accettata dall'opponente restituendo appunto l'importo di € 500,00 con l'espressa causale
“restituzione acconto FIAT 500”; che non vi è stata, poi, alcuna violazione dell'art. 61 d.lgs. 206/2005, atteso C che la non può invocare un'asserita mancata concessione di termine per la consegna, avendo provveduto essa stessa a predisporre il contratto, e l'art. 61 cit. prevede che, in assenza di un termine pattuito tra le parti, il professionista è tenuto ad effettuare la consegna del bene al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni, mentre nel caso di specie non è mai stata fornita dalla venditrice alcuna specifica giustificazione dell'eccessivo ritardo nella consegna e la stessa, dopo avere proposto la sostituzione del bene ordinato, non accettata dal ha poi accettato la richiesta di CP_2 quest'ultimo di risoluzione del contratto iniziando a restituirgli le somme corrisposte, sicché non vi è luogo per l'assegnazione di un termine ulteriore;
che le limitazioni che sono state previste a seguito della C diffusione del Covid-19 non hanno avuto, poi, alcuna incidenza sulla mancata consegna da parte della del veicolo, che non è mai entrato nel territorio nazionale;
che la clausola di esonero dalla responsabilità invocata dalla controparte, contenuta nel modulo per l'immatricolazione del mezzo del 30.03.2021, è inesistente e/o nulla, in quanto di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, presumendosi vessatorie le clausole che prevedono l'esclusione o la rinuncia di azioni o diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di suo inadempimento, oltre ad essere stata inserita in un modulo nel quale è stata attestata la conformità della vettura all'ordine, sebbene il mezzo non sia stato mai consegnato. Concessi alle parti, all'esito della prima udienza, i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata poi depositata dall'opponente una memoria nel primo di tali termini, con la quale la stessa ha contestato le avverse deduzioni e richieste ed insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto d'opposizione. Alcuna memoria è stata depositata, invece, dall'opposto nel termine ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., rimanendo ferme, per l'effetto, anche per quest'ultimo, le conclusioni del suo atto di costituzione. La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e, in difetto di richieste di prova costituenda, è stata rinviata su loro concorde richiesta per la precisazione delle conclusioni, con fissazione
4 per l'incombente di eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assegnazione di un termine per il deposito di memorie difensive conclusive. All'udienza del 27.05.2025, le parti sono state infine invitate a precisare le loro conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 149/2022), e all'esito il fascicolo è stato trattenuto per la decisione con l'assegnazione ai contendenti dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue. C Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta dalla sia infondata e debba essere respinta, in virtù delle seguenti considerazioni. In linea generale, è anzitutto opportuno rammentare che il procedimento che si apre con l'opposizione al decreto ingiuntivo non costituisce un'impugnazione di tale decreto, ma si articola come un ordinario giudizio a cognizione piena, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c. ed imponendo al giudice di pronunciarsi sulla pretesa creditoria azionata con l'originaria domanda d'ingiunzione sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti anche nel corso della fase d'opposizione (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. un. 927/2022). In virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che sia stato ottenuto dal creditore il decreto ingiuntivo non comporta, poi, un'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta pur sempre all'opposto (“attore in senso sostanziale”) di offrire adeguata allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, ex art. 2697 co. 1 c.c., mentre, una volta che tali fatti siano stati dimostrati, se del caso anche in virtù del principio di cd. non contestazione ex art. 115 co. 1 c.p.c., incombe sul debitore opponente (“convenuto in senso sostanziale”) l'onere di dedurre e dimostrare eventuali vicende estintive, modificative o impeditive della pretesa avversaria, ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14640/2018). Trattandosi di pretesa volta a sentire dichiarata la risoluzione del contratto per l'inadempimento del debitore, non vi è dubbio, peraltro, che tra i fatti costitutivi che il creditore è tenuto ad allegare e provare rientri la fonte (legale o negoziale) del suo diritto alla prestazione che assume sia stata lasciata ineseguita, unitamente al relativo termine di scadenza, mentre non è necessario che lo stesso provi anche l'inadempimento dell'obbligato, essendo piuttosto onere di quest'ultimo dimostrare di avere eseguito la prestazione dovuta o che il suo inadempimento è stato determinato da circostanze ostative a lui non imputabili, ex artt. 2697 e 1218 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001). Ciò premesso in punto di diritto, si osserva, in fatto, che costituisce anzitutto circostanza pacifica, C nell'odierna fattispecie, che la e il hanno concluso, in data 18.03.2021, un contratto di vendita CP_2 avente ad oggetto un'autovettura usata, marca Fiat, mod. 500 1.2 Sport 69 CV, anno 2020, di colore grigio C scuro metallizzato e con cambio automatico, che avrebbe dovuto essere fornita al dalla verso CP_2 il pagamento di un corrispettivo di € 13.200,00, comprensivo di costi per il trasporto e l'immatricolazione in Italia (cfr. doc. 2 fasc. monitorio, doc. 2 fasc. opponente). C All'atto della conclusione del contratto, l'opposto ha versato, inoltre, alla un acconto di € 500,00, come pattuito, e successivamente è incontestato che sono stati da lui corrisposti anche ulteriori acconti, per € 5.500,00 in data 01.04.2021 e di € 6.200,00 il 06.04.2021 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio, doc. 4 fasc. opponente). C È del tutto incontroverso che l'autovettura ordinata non è stata, però, mai consegnata dalla , pur a fronte dei plurimi solleciti inviati alla stessa dal CP_2
In particolare, è documentato che in data 07.05.2021 (allorché erano già trascorsi oltre 30 giorni feriali dalla conclusione del contratto) l'opposto ha richiesto alla venditrice di avere notizie in merito alla C consegna del veicolo e che tale sollecito è stato riscontrato dalla in pari data rappresentando che sarebbe stato necessario attendere “ancora un po”, essendo peraltro, a suo dire, “in arrivo i documenti e con la scheda tecnica” (cfr. doc. 5 fasc. monitorio, doc. 9, 10 fasc. opponente). Trascorsi ulteriori giorni, il ha richiesto pertanto, nuovamente, all'opponente, in data CP_2
25.05.2021, di avere notizie in merito alla consegna del mezzo e successivamente, il 01.06.2021, ha inviato alla stessa ulteriore sollecito, quest'ultimo riscontrato dalla venditrice solo con l'indicazione di avere essa
5 proceduto, a suo dire, a richiedere al “corrispondente all'estero” l'invio della documentazione, che sarebbe stata spedita “nei prossimi giorni” (cfr. ancora doc. 5 cit., nonché doc. 11 fasc. opponente), per poi rivolgere C alla , il 13.08.2021, una diffida a provvedere nei successivi dieci giorni alla consegna della vettura (cfr. doc. 7 fasc. monitorio). In data 03.09.2021, ovverosia a distanza di circa sei mesi dalla stipula del contratto, l'opponente ha poi comunicato, peraltro, al compratore che la fornitrice estera la aveva informata che il veicolo
“…probabilmente dovrà essere sostituito con un altro mezzo …che potrebbe essere una fiat 500 mod. standard non sport automatica oppure con una fiat panda cross”, tanto da rappresentare al che lo avrebbe CP_2 nuovamente contattato “per modificare ove fosse interessato la proposta d'acquisto” (cfr. doc. 12 fasc. opponente). A fronte di tale comunicazione, l'opposto ha rifiutato, quindi, il 14.09.2021 di sostituire il veicolo ordinato, mancando la formalizzazione di un'idonea proposta in tal senso della venditrice, e richiesto espressamente alla stessa “l'immediata risoluzione del contratto con la restituzione delle somme versate in anticipo”, richiesta alla quale è seguita, poi, la restituzione effettuata dall'opponente al della CP_2 somma di € 500,00, come da bonifico disposto il 20.09.2021 con l'esplicita causale “restituzione acconto Fiat 500” (cfr. doc. 13, 15 fasc. opponente). È rimasta invece ineseguita la restituzione del residuo importo di € 11.700,00, di cui il dopo CP_2 un'ulteriore formale richiesta effettuata a mezzo del difensore il 23.09.2021 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio, doc. 14 fasc. opponente), ha preteso pertanto il pagamento con il suo ricorso e il decreto ingiuntivo qui opposto. Ebbene, tenuto conto di tali risultanze, non vi è dubbio che l'opposto abbia evaso il proprio onere probatorio, dando prova del titolo contrattuale dal quale è sorto il suo diritto alla consegna C dell'autovettura, così come ordinata alla in data 18.03.2021. Dalle allegazioni e produzioni delle parti emerge, inoltre, che tale contratto senz'altro si sia già risolto per mutuo consenso, così come specificamente evidenziato dal sin dalla sua comparsa di costituzione, donde il suo diritto alla ripetizione del CP_2 residuo importo versato all'opponente quale acconto del prezzo di vendita del veicolo. C Infatti, si è già detto che, a seguito della mancata consegna del mezzo da parte della , pur a fronte dei reiterati solleciti rivolti alla stessa e dell'inutile decorrenza di ben sei mesi dalla conclusione del contratto, il rifiutata la sostituzione del bene propostagli il 03.09.21, ha richiesto espressamente CP_2 all'opponente la risoluzione del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme versate in acconto, restituzione che la venditrice ha poi operato, sia pure parzialmente, mediante il pagamento del 20.09.21 di
€ 500,00 a titolo di “restituzione acconto Fiat 500”. C
Come fondatamente allegato dall'opposto, è evidente, dunque, che la ha accettato, in tal modo, sia pure per fatti concludenti, la richiesta avanzata dallo stesso di sciogliere il vincolo negoziale, iniziando appunto ad effettuare la restituzione delle somme ricevute in esecuzione dello stesso. D'altro canto, è noto che la volontà di risolvere un rapporto contrattuale non deve essere necessariamente manifestata dalle parti in forma espressa e scritta, ben potendo risultare anche in maniera implicita da un atto o comportamento che presuppongano tale volontà, quale è, evidentemente, la restituzione di una somma originariamente ricevuta da una parte in forza del contratto a titolo di corrispettivo per una controprestazione rimasta invece ineseguita (arg. Cass. civ. 21230/2009). Vige infatti nell'ordinamento il principio generale di cd. libertà delle forme, sicché, ove il contratto non sia soggetto a particolari vincoli di forma a pena di nullità (e tale non è la compravendita di un bene mobile, anche nel caso in cui si tratti, come nella specie, della vendita di un'autovettura: cfr. Cass. civ. 6385/2020), è ben possibile che il suo scioglimento intervenga per volontà comune dei contraenti anche in forma tacita. In particolare, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “…occorre distinguere l'ipotesi in cui per il contratto da sciogliere sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” da quella in cui tale forma non sia richiesta …nella prima ipotesi il mutuo consenso deve rivestire la forma scritta …nella seconda è svincolato
6 da qualsiasi requisito di forma e può manifestarsi “per facta concludentia”…”, potendo essere desunto, così, persino dal comportamento assunto dalle parti in sede processuale (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25126/2006). Inoltre, non è di ostacolo al riconoscimento di un mutuo dissenso manifestato dai contraenti in forma implicita il fatto che questi ultimi hanno concluso, originariamente, il loro negozio per iscritto, dal momento che “…la scelta di una forma che non sia imposta dalla legge e da previa pattuizione delle parti non produce effetti ulteriori, sicché per gli accordi risolutori riprende vigore il principio della libertà delle forme” (si v. ancora Cass. 25126/06 cit.). C Considerato che nel presente caso è documentata la richiesta espressamente rivolta dal alla CP_2 in data 14.09.21 di “immediata risoluzione del contratto con la restituzione delle somme versate come anticipo” e C che la , per sua risposta, ha provveduto ad effettuare tale restituzione, sia pure versando all'opposto solo una parte delle somme ricevute, oltretutto senza avanzare contestazioni di sorta in merito allo scioglimento del rapporto contrattuale da lui fatta valere, non è revocabile in dubbio, pertanto, che vi sia stata già in fase stragiudiziale una consensuale risoluzione del vincolo negoziale, in tal senso deponendo, in maniera chiara e inequivoca, il comportamento tenuto a quella data da entrambi i contraenti. Il rilievo che precede vale, così, a superare quanto è stato, poi, sostenuto soltanto in questa sede dall'opponente in merito all'asserita “irritualità” della risoluzione invocata dal nel settembre 2021, CP_2 sull'assunto che non potrebbe farsi applicazione nella fattispecie della previsione dell'art. 1457 c.c., in tema di risoluzione del contratto per scadenza del cd. termine essenziale, e che sarebbe stato violato dall'opposto il dettato dell'art. 61 d.lgs. 206/2005, relativo alla risoluzione del contratto di vendita dei beni di consumo in caso di mancata consegna del bene al consumatore. C Per quanto sia corretto, in linea di principio, il rilievo della in merito all'insussistenza nel contratto da lei concluso con il della previsione di un termine per la consegna dell'autovettura, con la CP_2 conseguente inapplicabilità dell'art. 1457 c.c. (presupponendo, logicamente, tale rimedio che sia stato previsto, innanzi tutto, dai contraenti un termine per l'adempimento, termine che gli stessi hanno poi anche considerato come “essenziale” all'atto della sua pattuizione), è evidente, infatti, che si tratta comunque di una deduzione che è destinata a rimanere irrilevante ai fini che occupano, a fronte C dell'accettazione inequivocamente manifestata dalla , in data 20.09.21, della richiesta del compratore di risolvere il rapporto, risoluzione che, del resto, mai risulta essere stata prospettata dal né in quella CP_2 fase, né nel corso del presente giudizio (inclusa l'iniziale fase monitoria) sulla base dell'art. 1457 c.c. Analogamente, il riconoscimento di una risoluzione del contratto già avvenuta in virtù del mutuo dissenso espresso dalle parti in fase stragiudiziale porta ad escludere che possa assumere concreta rilevanza il richiamo operato dall'opponente alla disciplina di cui all'art. 61 d.lgs. 206/2005, dal momento che quest'ultima regolamenta il diritto del consumatore di sciogliere il contratto in via unilaterale, a fronte della mancata consegna del bene da parte del venditore nei termini ivi previsti. Peraltro, preme rilevare che la risoluzione del contratto concluso inter partes sarebbe ravvisabile nel caso che occupa anche alla stregua della disciplina prevista dall'art. 61 cit., ove si assuma che non vi sia già stato uno scioglimento consensuale dello stesso in data 20.09.21. Infatti, l'art. 61 d.lgs. 206/05 riconosce al consumatore il diritto di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui il bene non sia stato consegnato nel termine stabilito o, in difetto, nel termine ivi previsto pari a 30 giorni dalla stipulazione, e se tale consegna è ulteriormente mancata anche a seguito di un termine “supplementare” concesso dal consumatore al professionista in misura adeguata alle circostanze. I commi 4 e 5 della disposizione prevedono, inoltre, che l'assegnazione di tale termine ulteriore non è necessaria ove il venditore abbia già rifiutato di consegnare il bene, evenienza in cui “…il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”, considerato che, a fronte di tale rifiuto, l'inadempimento del professionista deve considerarsi definitivo e che l'assegnazione a quest'ultimo di un ulteriore termine per eseguire la prestazione si presenterebbe, pertanto, priva di utilità nella prospettiva di una conservazione del vincolo contrattuale, già definitivamente fallito per la mancata consegna della cosa all'acquirente. C Con riferimento al caso di specie, si è detto che il ha sollecitato più volte alla la consegna CP_2 del veicolo ordinato il 18.03.21, dapprima in data 07.05.21, allorché era senz'altro trascorso il termine di
7 trenta giorni ex art. 61 co. 1 d.gs. 206/05, e successivamente il 25.05.21, il 01.06.21 e il 13.08.21, senza mai ricevere, peraltro, chiari e specifici riscontri da parte della venditrice in merito ai tempi in cui il bene sarebbe stato finalmente consegnato. Inoltre, il 03.09.21, ovverosia a distanza di circa sei mesi dalla stipula del contratto, l'opponente ha rappresentato al compratore che a quella data la consegna non potesse (a suo dire) avvenire, sostenendo, piuttosto, che “probabilmente” la stessa sarebbe rimasta ineseguita, tanto da avergli richiesto (per sua stessa allegazione) “se fosse interessato a modificare la proposta d'acquisto originaria con la correlata sostituzione del veicolo concordato con quelli proposti dal fornitore in via alternativa”, mezzi, questi ultimi, nemmeno individuati, peraltro, e comunque pacificamente diversi nelle loro caratteristiche dalla vettura da lui C ordinata (si v. atto d'opposizione ). Ebbene, considerato che è documentato che l'opposto ha atteso sei mesi prima di far valere la risoluzione del contratto per la mancata consegna del bene, consegna da lui reiteratamente sollecitata con C plurime richieste pacificamente ricevute dalla , non vi è dubbio che vi sia stata da parte dello stesso anche l'osservanza della disciplina di cui all'art. 61 d.lgs. 206/05, il quale legittima il consumatore, come detto, a risolvere in via unilaterale il contratto ove siano inutilmente trascorsi non solo i trenta giorni iniziali, ma anche un ulteriore termine supplementare, termine evidentemente assicurato, nella specie, alla venditrice, considerati i reiterati solleciti del di avere notizie sulla consegna e l'ampio intervallo CP_2 temporale trascorso al momento in cui quest'ultimo le ha infine richiesto, in data 14.09.21, la risoluzione del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme versate in acconto. A dispetto di quanto pretenderebbe l'opponente, l'art. 61 cit. non esige, del resto, che il consumatore ottemperi all'onere di assegnare al professionista un termine supplementare avvalendosi necessariamente di una comunicazione formale rivoltagli per iscritto, limitandosi a statuire, al comma 3, che “Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1…” (ossia entro il termine di trenta giorni) “…il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”. Stante il tenore della disposizione, non occorre, cioè, che il consumatore rivolga al venditore una formale diffida, risultando sufficiente che venga manifestata a quest'ultimo la sua volontà di ottenere la consegna del bene e che per provvedervi sia consentito al professionista di fruire di un termine ulteriore, in misura idonea, a seconda dei casi, ad ovviare alla sua mancata esecuzione, con ciò venendo pienamente assicurata, del resto, anche la ratio che è sottesa a tale disciplina, di preservare la conservazione del contratto ove la consegna intervenga, comunque, in un tempo ragionevole. Diversamente, lo speciale rimedio introdotto dall'art. 61 cit. a tutela del consumatore finirebbe, d'altra parte, per equivalere sostanzialmente a quello già previsto, per la generalità dei contratti a prestazioni corrispettive, dall'art. 1454 c.c., e ciò, peraltro, pur essendo previsto dall'art. 61 cit. (a differenza dell'art. 1454 cit.) che una volta scaduto anche il termine supplementare senza che il bene sia stato consegnato “il consumatore è legittimato a risolvere il contratto”, con la conseguente necessità per lo stesso di effettuare, pertanto, una successiva dichiarazione unilaterale rivolta al venditore recante la manifestazione della sua volontà di risolvere il contratto. Non solo ma, in aggiunta ai superiori rilievi, si osserva che nella specie la volontà di sciogliere il contratto è stata manifestata dal oltre che a seguito dell'inutile decorrenza di ben sei mesi dalla CP_2 C stipula, anche a fronte della dichiarazione effettuata in data 03.09.21 dalla di non volere (o non potere, a suo dire) procedere a quella data alla consegna del mezzo, dichiarazione che non vi è dubbio integri, sostanzialmente, un rifiuto di eseguire la prestazione dovuta, agli effetti dell'art. 61 co. 4 d.lgs. 206/05, ivi essendo stato rappresentato dalla venditrice che il veicolo non sarebbe stato in effetti consegnato, tanto da avere avanzato quest'ultima al compratore una proposta di sostituirlo con un altro bene, sia pure pretendendo di “temporeggiare” ancora, a tale fine, nonostante il lungo periodo già trascorso. Anche ad ammettere che non vi sia stata una risoluzione consensuale del contratto (mai specificamente C confutata, peraltro, dalla nei suoi scritti difensivi), è evidente, quindi, che la manifestazione della volontà del di risolvere il rapporto, formalmente ribadita con la missiva inviata all'opponente il CP_2
8 23.09.21 (cfr. doc. 14 cit.), abbia integrato un legittimo esercizio del rimedio risolutorio di cui all'art. 61 d.lgs. 206/05. C Nemmeno le ulteriori eccezioni sollevate dalla , volte a sostenere che l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il bene non le sarebbe, in realtà, imputabile, possono avere, poi, alcun seguito. In primo luogo, si osserva che l'avvenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso rende del tutto inconferente ai presenti fini anche l'assunto dell'opponente di non avere consegnato l'autovettura al non per sua colpa ma per circostanze ostative a lei non imputabili. CP_2
D'altro canto, la sola pretesa esercitata in questa sede dall'opposto ha avuto ad oggetto la restituzione delle residue somme versate alla venditrice quale acconto sul prezzo del veicolo, restituzione che costituisce una conseguenza oggettiva derivante dallo scioglimento del vincolo negoziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a prescindere dalla riconducibilità della risoluzione a un inadempimento colpevole della venditrice. In secondo luogo, va rilevato che è da escludere, in ogni caso, che l'opponente abbia adeguatamente allegato e provato una sopravvenuta impossibilità di adempiere la sua obbligazione principale di consegnare il bene ai sensi dell'art. 1256 c.c. e tantomeno potrebbe ravvisarsi, a dispetto di quanto C sbrigativamente sostenuto dalla , una sopravvenuta eccessiva onerosità della sua prestazione ex art. 1467 c.c. Relativamente a quest'ultima, è dirimente evidenziare, infatti, che nessuna allegazione (prima ancora che alcuna prova) è stata offerta dall'opponente onerata in merito alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 1467 cit., il quale, oltretutto, consente che la parte tenuta alla prestazione divenuta, in tesi, eccessivamente onerosa possa domandare la risoluzione del contratto e non già di certo la sua manutenzione (si v. ult. comma, art. cit.). Per quel che attiene, inoltre, la fattispecie dell'art. 1256 c.c., è noto che l'obbligazione si estingue o resta provvisoriamente sospesa senza che ne consegua una responsabilità dell'obbligato solo allorché sopraggiunga, rispettivamente, un'impossibilità definitiva (comma 1) o temporanea (comma 2) di dare esecuzione alla prestazione dovuta “per una causa non imputabile al debitore”. È necessario, pertanto, che sussista un presupposto di natura oggettiva rappresentato da un'impossibilità di eseguire la prestazione, in sé e per sé considerata, sopravvenuta rispetto al momento dell'assunzione dell'obbligazione, impossibilità che ricorre, peraltro, unicamente a fronte di una situazione impeditiva “oggettiva” e “assoluta”, tale da precludere senz'altro l'adempimento, mentre non è sufficiente una mera difficoltà di esecuzione, che il debitore è tenuto a superare con lo sforzo diligente dovuto ai sensi dell'art. 1176 c.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 14915/2018). In secondo luogo, è necessario che tale impossibilità non si sia verificata per un evento ascrivibile a colpa dell'obbligato, sicché, per esempio, è da escludere che quest'ultimo possa invocare un'impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 cit. nel caso in cui non siano state da lui sperimentate tutte le possibilità che gli si offrivano per evitare o, almeno, per rimuovere la situazione impeditiva occorsa (cfr. ancora Cass. 14915/18 cit., nonché Cass. civ. 10683/2023). In virtù del principio sancito dall'art. 1218 c.c., è noto, poi, che è il debitore (e non il creditore) a dover allegare e dimostrare che si sia verificata un'impossibilità della prestazione a lui non imputabile, essendo l'obbligato ad essere onerato, come detto, dell'allegazione e della prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivo dell'avversa pretesa, in conformità con l'art. 2697 co.2 c.c. Così, è stato affermato che “…ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), dev'essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto …a meno che, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, non sia offerta la prova che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere
9 imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta” (cfr. Cass. 10683/23 cit.). Né tale principio trova alcuna deroga quando si assuma che l'impossibilità definitiva o temporanea sarebbe derivata da un cd. factum principis, essendo da escludere che possa farsi discendere da quest'ultimo la prova dell'asserita impossibilità non imputabile di adempiere la prestazione in maniera pressoché “automatica”, stante che “…per converso, alla luce di quanto sinora illustrato, per integrare siffatta impossibilità occorre aver riguardo al diligente contegno esigibile dal soggetto interessato”, il quale non solo non deve essere stato originariamente in colpa rispetto alla situazione in tesi sopraggiunta, ma deve anche provare di aver assicurato, per parte sua, ogni sforzo diligente, almeno per rimediare tempestivamente all'ostacolo venutosi a creare (cfr. ancora Cass. 10683/23 cit., nonché già Cass. 14915/18 cit.). C Nel caso di specie, è evidente che la non ha fornito, invece, alcuna prova idonea a dimostrare di essere incorsa in un'impossibilità del tipo di quella prevista dall'art. 1256 c.c., non essendo stato provato dalla stessa, a ben vedere, neppure che la mancata consegna del bene sia dipesa da un inadempimento del fornitore estero, inadempimento che, nel rapporto con l'odierno opposto, senz'altro avrebbe dovuto essere C dimostrato dalla , trattandosi di un'asserita circostanza impeditiva dell'adempimento della prestazione da lei dovuta in esecuzione del contratto tra loro stipulato ed essendo rimasto il compratore pacificamente estraneo, di contro, all'ulteriore rapporto instaurato dall'opponente con la . CP_4 C Anche il riferimento effettuato dalla alla pandemia da Covid-19 non conduce, poi, da sé solo, a far riconoscere un'impossibilità sopravvenuta di adempiere la prestazione, presentandosi le sue deduzioni al riguardo del tutto astratte e generiche, poiché prive dell'indicazione (prima ancora che della prova) della concreta incidenza che la pandemia avrebbe spiegato sull'adempimento della sua obbligazione. D'altra parte, è evidente che il contratto è stato anche concluso allorché l'emergenza pandemica era in realtà già insorta, essendo notorio che la stessa risalga ai primi mesi del 2020, mentre il contratto che C occupa è stato concluso tra il e la nel marzo 2021, ovverosia in un momento in cui quest'ultima CP_2 avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente verificare la propria attitudine all'adempimento dell'obbligazione alla quale si stava impegnando, anche tenendo conto della suddetta circostanza. Né è stato mai seriamente e specificamente allegato dall'opponente che successivamente alla stipula si siano verificate altre e diverse circostanze oggettive di cui la stessa non avrebbe potuto e dovuto tenere conto, con lo sforzo diligente previsto dall'art. 1176 co. 2 c.c., al fine di dare esecuzione all'obbligazione principale di consegnare al compratore l'autoveicolo ordinato. C Anche il motivo d'opposizione avanzato sul punto dalla va quindi respinto. Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente sulla base della clausola di esonero della responsabilità contenuta nel modulo di richiesta di immatricolazione del veicolo sottoscritto dall'opposto il 30.03.2021, clausola con la quale l'opponente ha sostenuto che sarebbe stata prevista in suo favore un'esclusione di responsabilità “per ritardi alla medesima non imputabili”. Per un verso, si osserva che la clausola in parola ha stabilito, testualmente, che “La società venditrice non è responsabile dei ritardi dovuti per la consegna delle targhe ed eventuali errori di trascrizione sul libretto di circolazione” (cfr. doc. 6 fasc. opponente). C Non è stato previsto, pertanto, con tale clausola alcun esonero “generalizzato” della per ogni e qualsiasi ritardo nella consegna dell'autovettura, quale quello da lei prospettato genericamente nei suoi scritti difensivi, venendo esclusa dalla stessa la sua responsabilità solo per i ritardi dipesi dalla “consegna delle targhe ed eventuali errori di trascrizione sul libretto di circolazione”, cause che, tuttavia, non risulta si siano concretamente verificate nel caso in esame, non avendo l'opponente specificamente allegato, né comunque provato, che la mancata consegna della vettura, nell'originario termine di trenta giorni, ex art. 61 co. 1 d.lgs. 206/05, così come per tutti i mesi a seguire, sia stata occasionata da circostanze quali quelle indicate. Per altro verso e in ogni caso, risulta fondata la doglianza dell'opposto in merito alla nullità della suddetta clausola, dal momento che ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. b) d.lgs. 206/05 si presumono vessatorie le clausole inserite nel contratto concluso tra il consumatore (quale è nella specie il per stessa CP_2 allegazione dell'opponente) e il professionista che abbiano per oggetto o per effetto di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale
10 o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, ipotesi che non vi è dubbio ricomprenda anche le clausole che (come quella in esame) escludono la responsabilità di quest'ultimo per l'eventualità in cui si verifichi un suo inadempimento a prescindere dalla verifica se lo stesso sia stato determinato da circostanze a lui non imputabili, con ciò venendo privato il consumatore dei diritti e dei rimedi dei quali potrebbe altrimenti avvalersi, in base alla disciplina generale, a fronte dell'inadempienza della controparte (si v. tra le altre, Cass. civ. 6784/2014, resa in fattispecie in cui è stata ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 33 co. 2 lett. b) d.lgs. 206/05 una clausola di esonero dalla responsabilità del venditore per i vizi occulti del bene venduto). A fronte della vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33 cit., sarebbe stato pertanto onere dell'opponente allegare e dimostrare che la stessa sia stata oggetto di una trattativa individuale con il consumatore, così come previsto dall'art. 34 d.lgs. 206/05, per essere stato consentito a quest'ultimo di esprimersi e di decidere effettivamente in merito alla sua previsione e al suo contenuto, onere che, tuttavia, C in alcun modo è stato evaso dalla . Risulta, infatti, incontroverso (alla luce dell'allegazione operata sul punto dall'opposto sin dalla sua costituzione e dell'assenza di contestazioni di sorta formulate al riguardo dall'opponente) che la documentazione contrattuale sia stata unilateralmente predisposta dalla venditrice, né è stato allegato e dimostrato dalla stessa che sul contenuto di tale documentazione e, segnatamente, sulla clausola suddetta, sia stata assicurata al una qualche trattativa, connotata, come imposto dall'art. 34 cit., da CP_2 individualità, serietà ed effettività (cfr. al riguardo, tra le più recenti, Cass. civ. 18834/2025, ove è stato anche chiarito che “La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 34 cit. non deve …indurre a credere che la distribuzione dell'onere probatorio ivi prevista operi solo con riguardo ai negozi conclusi con l'uso di moduli o formulari …difatti la giurisprudenza di questa Corte non distingue, con riguardo alla tematica che interessa, tra contratti standard e contratti predisposti per singoli affari”, ed evidenziato, pertanto, che indifferentemente, sia che il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti, sia che il contratto sia stato elaborato dal professionista per il singolo rapporto, “…come è stato già chiarito da questa Corte …la trattativa non costituisce elemento costitutivo della vessatorietà, bensì rileva quale presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in questione …opera, cioè come fatto impeditivo …sicché, mentre incombe al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola allegare e provare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista che lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell'art. 33, comma 2, e 36, comma 2, c. cons., compete in ogni caso al professionista dare la prova positiva di tale fatto impeditivo, integrato dallo svolgimento di una trattativa connotata dai connotati della individualità (per investire «[le] clausole o [gli] elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto»), della serietà (per essere la contrattazione «svolta dalle parti mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta») e dell'effettività (per risultare la detta trattativa «non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità anche per il consumatore di determinare il contenuto del contratto»)”; si v. inoltre, nello stesso senso, già Cass. civ. 24262/2008, la quale ha escluso, in particolare, che anche l'aggiunta, in quel caso avvenuta a penna, di una determinata clausola o la sua semplice approvazione per iscritto valgano a dimostrare che la stessa è stata oggetto di trattativa). C Conclusivamente, in virtù dei rilievi suesposti, l'opposizione proposta dalla deve essere, quindi, rigettata, risultando fondata la pretesa avanzata dal a fronte dell'avvenuta risoluzione del CP_2 C contratto concluso con la in data 18.03.21, di ottenere da quest'ultima la restituzione del residuo importo dell'acconto a suo tempo versatole per € 11.700,00, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, così come richiesta dallo stesso. C Non vi è luogo, invece, per procedere in questa sede a una disamina delle domande avanzate dalla in via subordinata nei confronti della , considerato che quest'ultima non è parte del giudizio, CP_4
11 non essendo stata convenuta dall'opponente a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa di cui al C provvedimento del 21.01.22, autorizzazione alla quale la non ha fatto seguire alcuna iniziativa volta alla notifica al terzo dell'atto di citazione per chiamata in causa, così come già evidenziato nel provvedimento del 15.09.22, che qui si conferma, con il quale è stata disattesa la sua richiesta di essere rimessa in termini per provvedere a tale notifica. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate tenendo conto dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dal D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché già Cass. civ. 17577/2018, che ha evidenziato, in via generale, che “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per coronario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”), salva la riduzione al 50% ex art. 4 D.M. 55/14 cit. per la fase istruttoria, stante la natura meramente documentale della stessa, che non giustifica la maggiore liquidazione richiesta dall'opposto nella nota spese depositata. Considerato il valore della lite (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), si perviene dunque a un importo per compensi dovuto in rimborso dall'opponente all'opposto per la presente opposizione di € 4.237,00, al quale vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge, somme da distrarre in favore dei difensori del dichiaratisi antistatari. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni ulteriore e diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 2764/2021, emesso da questo Tribunale in data 11.11.2021, in favore di;
Controparte_2
- Condanna la al rimborso delle spese della presente fase d'opposizione in favore Controparte_1 di , che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali Controparte_2
e a iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dei suoi difensori, avv.ti Cristiana Cetra e Claudia Mineo, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Velletri in data 17.12.2025. Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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