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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2808/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bovalino (RC), alla Via Calfapetra n. 73, presso lo studio dell'Avv. Immacolata E.
Garreffa che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri (RC), alla Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla Via del Gelsomino n. 45, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Quartuccio che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.10.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all e all' , in persona CP_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249010210786, notificata in data 20.09.2024 da parte dell di Reggio Controparte_2
Calabria, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di € 15.507,64 - in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria – limitando l'opposizione proposta esclusivamente ai crediti di natura contributiva di cui ai seguenti atti:
-avviso di addebito n. 39420160000981085, asseritamente notificato in data
13.05.2016, per l'importo di € 3.241,96, avente ad oggetto crediti I.V.S. afferenti agli anni 2014 e 2015;
-avviso di addebito n. 39420160001916042, asseritamente notificato in data
30.06.2016, per l'importo di € 1.919,06, avente ad oggetto crediti DM/10 rettificato afferenti all'anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420160002325040, asseritamente notificato in data
21.10.2016, per l'importo di € 1.274,79, avente ad oggetto crediti DM/10 rettificato afferenti all'anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420160003453168, asseritamente notificato in data
09.12.2016 per l'importo di € 3.211,98, avente ad oggetto crediti I.V.S. afferenti agli anni 2014 e 2015. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di addebito e la predetta intimazione.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “In via preliminare di sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento per cui è causa. Nel merito accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla riscossione della pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del credito nonché per omessa notifica degli atti presupposti;
e conseguentemente dichiarare l'illegittima dell'intimazione di pagamento e disporre l'annullamento della medesima e degli avvisi di addebito limitatamente a quelli indicati nella narrativa che precede e per gli effetti dichiarare non dovuta da parte dal ricorrente la somma in essa indicata”..
Si costituiva in giudizio l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 del d.lgs. 546/92 ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni inerenti la regolare formazione del ruolo predisposto dall'Ente impositore (esclusivo legittimo contraddittore) e, nel merito, l'infondatezza della proposta opposizione, per avere provveduto, sul presupposto della regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell'ente creditore, ad interrompere la prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 09420199006585200000, notificata in data 01/07/2019.
Si costituiva, altresì, tardivamente l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, con memoria difensiva depositata in data 29.06.2025, dal contenuto del tutto inconferente rispetto al procedimento de quo allegando, tuttavia, documentazione relativa alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa. Con decreto del 3.11.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 12.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 12.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano il ricorrente e l , riportandosi integralmente CP_3
alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_3
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese. Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022). Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema
Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
“assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n.
12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019) sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta
l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente impositore. CP_1
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24
D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.
n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento. La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Tanto premesso, è necessario accertare se gli avvisi di addebito siano stati effettivamente notificati al ricorrente.
Sul punto, occorre premettere che, seppure la costituzione dell' sia da ritenersi CP_1
nulla perché del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, la produzione documentale allegata alla memoria difensiva concerne, invece, la vicenda de quo e può essere regolarmente acquisita agli atti di causa, laddove ritenuta rilevante ed indispensabile al fine di confutare l'avversa eccezione di prescrizione
“nel rito del lavoro… l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. civ. n. 33393/2019).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i predetti atti devono comunque essere acquisiti al processo dal Tribunale, a prescindere dal contegno processuale dell' , anche ex art. 421 c.p.c. in quanto “L'eccezione di interruzione CP_1
della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (Cass. civ. n.
14755/2018).
Tanto premesso, l ha prodotto, con riferimento alla notifica degli avvisi sottesi CP_1
all'intimazione di pagamento, documentazione attestante l'avvenuta consegna, a mezzo Pec, al ricorrente degli avvisi di addebito in data 13.05.2016, 30.06.2016 e
21.10.2016.
La ridetta produzione, tuttavia, consta di semplici “ricevute di consegna” che non dicono alcunché sul contenuto del messaggio inoltrato, né tantomeno dei suoi allegati, limitandosi ad attestare, il fatto storico – di per sé privo di qualsivoglia valore legale – del mero invio di un messaggio di posta elettronica essendo, invece, necessaria, ai fini della validità della notifica, la produzione, quantomeno, dei file
“daticert.xml”, i quali consentono di verificare, attraverso l'algoritmo di codificazione, cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio stesso.
L' ha inoltre prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. CP_1
65038193160-6, spedita al ricorrente in data 1.12.2016, relativamente all'avviso di addebito n. 39420160003453168. Tale notifica è stata effettuata in base all'art. 30
D.L. n.78/2010 direttamente dall' “mediante invio di raccomandata con avviso CP_1
di ricevimento”, ai sensi dell'art. 38 del dpr 655/82 (“recapito delle corrispondenze a domicilio”) in relazione al quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale - che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge- comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso
(Cass. 15315/14).
Pacifico, quindi, che nella specie, debba ritenersi che l abbia fornito prova della CP_1
regolare notifica, unicamente, dell'avviso di addebito n. 39420160003453168 non potendo considerarsi valide le notifiche effettuate via Pec per le ragioni sopra esposte.
Tuttavia, l , costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la CP_3
regolare notifica a mani del ricorrente, in data 1.07.2019, di una prima intimazione di pagamento, la n. 09420199006585200000, in data antecedente a quella oggi impugnata, avente ad oggetto gli avvisi di addebito oggetto di causa.
La notifica risulta perfezionata in data 1.7.2019, a mezzo messo notificatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 138, c. 2, c.p.c.
(“Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”)
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è alcun motivo per ritenere che la consegna a mani proprie sia nulla in quanto effettuata in luogo diverso rispetto all'effettiva residenza del destinatario.
Ciò che rileva, difatti, ai fini del regolare perfezionamento della notifica, è la circostanza che l'atto sia stato consegnato personalmente a mani del destinatario, per come attestato dalla relata di notifica che, come si ribadirà di seguito, costituisce atto avente pubblica fede.
Infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, cui si intende senz'altro aderire, “la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida,
a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l'atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario” (cfr. Cass. 9527/2018). A quanto sopra si aggiunga, peraltro, che la notifica è stata eseguita in un luogo avente una significativa connessione con il destinatario, essendo stata effettuata ove egli aveva, in precedenza, la propria residenza.
Peraltro, il ricorrente, nelle note scritte del 25.02.2025 si è limitato a contestare solo
“il luogo ove è stata eseguita la notifica” in quanto non coincidente con la sua effettiva attuale residenza così implicitamente riconoscendo la genuinità e la veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento che attesta l'effettiva ricezione e, quindi, conoscenza dell'atto notificato.
Si consideri oltretutto che la relazione di notificazione prodotta in atti ha senz'altro natura di atto pubblico, con riferimento all'attestazione relativa all'identità del soggetto nei confronti del quale è stata eseguita la notifica. Nel caso di specie, dunque, non essendo stata proposta querela di falso non può essere tratta in dubbio la veridicità di quanto attestato nella relata stessa.
Pertanto, con riferimento all'AVA n. 39420160003453168, notificato in data
9.12.2016, non è maturata alcuna prescrizione in considerazione della notifica di una prima intimazione di pagamento, che costituisce senz'altro idoneo atto interruttivo, in data 1.7.2019, nonché della successiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio in data 20.9.2024.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale previsto dall'art. 3, c. 9 l. 335/95 in materia di contributi previdenziali e assistenziali, poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ciò posto, avuto riguardo alla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, avvenuta in data 1.07.2019, deve convenirsi che al momento della notifica dell'intimazione oggi opposta (avvenuta in data 20.09.2024) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso e la posizione debitoria era ancora attiva considerato che, il periodo in questione, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) che ha operato dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 per la durata di 542 giorni.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160000981085,
39420160001916042 e 39420160002325040, come sopra evidenziato, manca qualsiasi prova che gli stessi atti siano mai stati effettivamente notificati al ricorrente, ma vi è prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, in data 1.07.2019.
Ne consegue che è avverso tale atto che parte ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione recuperatoria, entro 40 giorni dall'avvenuta notifica, al fine di far valere la maturata prescrizione ex art. 24 cit., in conformità alla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “nel caso di prescrizione maturata prima della notifica della cartella esattoriale, l'eccezione deve essere fatta valere con l'opposizione alla cartella stessa, da proporsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica, oppure, in caso di mancata notifica della cartella, con l'opposizione al primo atto successivo, identificato nell'intimazione di pagamento”.
Sul punto, richiamando un proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di nullità della notifica della cartella, il momento di garanzia per il contribuente può essere recuperato attraverso il primo atto idoneo (e, quindi, nella specie l'intimazione di pagamento notificata in data 1.07.2019) a consentire l'esercizio del diritto di difesa, rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione, applicando il termine di quaranta giorni previsto per l'opposizione alla cartella esattoriale in materia previdenziale (Cass. n. 7156/2023 del 10-03-2023).
Quindi, il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con gli avvisi di addebito - si è consolidato in ragione della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, mai opposta, ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
Ovvia conseguenza è che l'opposizione di cui si discute è da ritenersi tardivamente proposta e, quindi, inammissibile.
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione alla prima intimazione di pagamento, il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione. In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere
"recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo” (Corte di Cassazione n. 15116/15).
Per i medesimi motivi di cui sopra, tuttavia, anche in considerazione della sospensione derivante dalla normativa emergenziale, non può ritenersi che sia maturato alcun termine prescrizionale tra la notifica della prima intimazione di pagamento (1.07.2019) e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa
(20.09.2024).
L'opposizione deve essere, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Sul punto, difatti, si evidenzia che il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. che tuttavia è inapplicabile nel caso di specie, atteso che, per tenore testuale della norma, lo stesso è applicabile nei soli “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Sul punto si intende difatti aderire all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020). Nel presente giudizio il ricorrente non ha agito al fine di ottenere alcuna prestazione, instaurando un giudizio di accertamento negativo avverso un'intimazione di pagamento e conseguentemente non ha alcun diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per difetto di legittimazione passiva;
-nel merito, rigetta l'opposizione;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2808/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Bovalino (RC), alla Via Calfapetra n. 73, presso lo studio dell'Avv. Immacolata E.
Garreffa che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri (RC), alla Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi, giusta procura generale alle liti allegata in atti resistente nonché (C.F. e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla Via del Gelsomino n. 45, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Quartuccio che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.10.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all e all' , in persona CP_1 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249010210786, notificata in data 20.09.2024 da parte dell di Reggio Controparte_2
Calabria, con la quale gli veniva intimato il versamento, entro 5 giorni dalla ricezione, della somma totale di € 15.507,64 - in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria – limitando l'opposizione proposta esclusivamente ai crediti di natura contributiva di cui ai seguenti atti:
-avviso di addebito n. 39420160000981085, asseritamente notificato in data
13.05.2016, per l'importo di € 3.241,96, avente ad oggetto crediti I.V.S. afferenti agli anni 2014 e 2015;
-avviso di addebito n. 39420160001916042, asseritamente notificato in data
30.06.2016, per l'importo di € 1.919,06, avente ad oggetto crediti DM/10 rettificato afferenti all'anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420160002325040, asseritamente notificato in data
21.10.2016, per l'importo di € 1.274,79, avente ad oggetto crediti DM/10 rettificato afferenti all'anno 2015;
-avviso di addebito n. 39420160003453168, asseritamente notificato in data
09.12.2016 per l'importo di € 3.211,98, avente ad oggetto crediti I.V.S. afferenti agli anni 2014 e 2015. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o irrituale notifica degli avvisi di addebito con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa creditoria nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di addebito e la predetta intimazione.
Per tali motivi, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “In via preliminare di sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento per cui è causa. Nel merito accertare e dichiarare la decadenza dell'ente previdenziale alla riscossione della pretesa creditoria per l'intervenuta prescrizione del credito nonché per omessa notifica degli atti presupposti;
e conseguentemente dichiarare l'illegittima dell'intimazione di pagamento e disporre l'annullamento della medesima e degli avvisi di addebito limitatamente a quelli indicati nella narrativa che precede e per gli effetti dichiarare non dovuta da parte dal ricorrente la somma in essa indicata”..
Si costituiva in giudizio l , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 del d.lgs. 546/92 ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle contestazioni inerenti la regolare formazione del ruolo predisposto dall'Ente impositore (esclusivo legittimo contraddittore) e, nel merito, l'infondatezza della proposta opposizione, per avere provveduto, sul presupposto della regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell'ente creditore, ad interrompere la prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 09420199006585200000, notificata in data 01/07/2019.
Si costituiva, altresì, tardivamente l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, con memoria difensiva depositata in data 29.06.2025, dal contenuto del tutto inconferente rispetto al procedimento de quo allegando, tuttavia, documentazione relativa alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa. Con decreto del 3.11.2025, il Tribunale disponeva lo svolgimento dell'udienza di discussione, già fissata per il 12.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 12.11.2025 per il deposito delle note scritte.
A tale adempimento provvedevano il ricorrente e l , riportandosi integralmente CP_3
alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi, talché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
1.1 Preliminarmente, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_3
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese. Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022). Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema
Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé
“assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Né tantomeno, le conclusioni raggiunte mutano in considerazione dell'eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi.
Al riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui senz'altro si intende aderire, per il quale “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
È stato ancora chiarito che “premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n.
12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019) sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta
l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito,
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l per difetto di CP_3
legittimazione passiva in capo all'ente concessionario, mentre risulta senz'altro sussistere la legittimazione passiva dell' , in qualità di ente impositore. CP_1
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24
D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.
n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo tanto opposizione recuperatoria avverso l'intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento. La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n. 31282/2019); in particolare, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica
(ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Tanto premesso, è necessario accertare se gli avvisi di addebito siano stati effettivamente notificati al ricorrente.
Sul punto, occorre premettere che, seppure la costituzione dell' sia da ritenersi CP_1
nulla perché del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio, la produzione documentale allegata alla memoria difensiva concerne, invece, la vicenda de quo e può essere regolarmente acquisita agli atti di causa, laddove ritenuta rilevante ed indispensabile al fine di confutare l'avversa eccezione di prescrizione
“nel rito del lavoro… l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova” (Cass. civ. n. 33393/2019).
Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità, i predetti atti devono comunque essere acquisiti al processo dal Tribunale, a prescindere dal contegno processuale dell' , anche ex art. 421 c.p.c. in quanto “L'eccezione di interruzione CP_1
della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione” (Cass. civ. n.
14755/2018).
Tanto premesso, l ha prodotto, con riferimento alla notifica degli avvisi sottesi CP_1
all'intimazione di pagamento, documentazione attestante l'avvenuta consegna, a mezzo Pec, al ricorrente degli avvisi di addebito in data 13.05.2016, 30.06.2016 e
21.10.2016.
La ridetta produzione, tuttavia, consta di semplici “ricevute di consegna” che non dicono alcunché sul contenuto del messaggio inoltrato, né tantomeno dei suoi allegati, limitandosi ad attestare, il fatto storico – di per sé privo di qualsivoglia valore legale – del mero invio di un messaggio di posta elettronica essendo, invece, necessaria, ai fini della validità della notifica, la produzione, quantomeno, dei file
“daticert.xml”, i quali consentono di verificare, attraverso l'algoritmo di codificazione, cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio stesso.
L' ha inoltre prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. CP_1
65038193160-6, spedita al ricorrente in data 1.12.2016, relativamente all'avviso di addebito n. 39420160003453168. Tale notifica è stata effettuata in base all'art. 30
D.L. n.78/2010 direttamente dall' “mediante invio di raccomandata con avviso CP_1
di ricevimento”, ai sensi dell'art. 38 del dpr 655/82 (“recapito delle corrispondenze a domicilio”) in relazione al quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale - che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge- comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso
(Cass. 15315/14).
Pacifico, quindi, che nella specie, debba ritenersi che l abbia fornito prova della CP_1
regolare notifica, unicamente, dell'avviso di addebito n. 39420160003453168 non potendo considerarsi valide le notifiche effettuate via Pec per le ragioni sopra esposte.
Tuttavia, l , costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione attestante la CP_3
regolare notifica a mani del ricorrente, in data 1.07.2019, di una prima intimazione di pagamento, la n. 09420199006585200000, in data antecedente a quella oggi impugnata, avente ad oggetto gli avvisi di addebito oggetto di causa.
La notifica risulta perfezionata in data 1.7.2019, a mezzo messo notificatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73 e 138, c. 2, c.p.c.
(“Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”)
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è alcun motivo per ritenere che la consegna a mani proprie sia nulla in quanto effettuata in luogo diverso rispetto all'effettiva residenza del destinatario.
Ciò che rileva, difatti, ai fini del regolare perfezionamento della notifica, è la circostanza che l'atto sia stato consegnato personalmente a mani del destinatario, per come attestato dalla relata di notifica che, come si ribadirà di seguito, costituisce atto avente pubblica fede.
Infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, cui si intende senz'altro aderire, “la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida,
a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata, prevalendo il fatto che l'atto sia stato comunque ricevuto dal destinatario” (cfr. Cass. 9527/2018). A quanto sopra si aggiunga, peraltro, che la notifica è stata eseguita in un luogo avente una significativa connessione con il destinatario, essendo stata effettuata ove egli aveva, in precedenza, la propria residenza.
Peraltro, il ricorrente, nelle note scritte del 25.02.2025 si è limitato a contestare solo
“il luogo ove è stata eseguita la notifica” in quanto non coincidente con la sua effettiva attuale residenza così implicitamente riconoscendo la genuinità e la veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento che attesta l'effettiva ricezione e, quindi, conoscenza dell'atto notificato.
Si consideri oltretutto che la relazione di notificazione prodotta in atti ha senz'altro natura di atto pubblico, con riferimento all'attestazione relativa all'identità del soggetto nei confronti del quale è stata eseguita la notifica. Nel caso di specie, dunque, non essendo stata proposta querela di falso non può essere tratta in dubbio la veridicità di quanto attestato nella relata stessa.
Pertanto, con riferimento all'AVA n. 39420160003453168, notificato in data
9.12.2016, non è maturata alcuna prescrizione in considerazione della notifica di una prima intimazione di pagamento, che costituisce senz'altro idoneo atto interruttivo, in data 1.7.2019, nonché della successiva notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio in data 20.9.2024.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il termine di prescrizione resta sempre quello quinquennale previsto dall'art. 3, c. 9 l. 335/95 in materia di contributi previdenziali e assistenziali, poiché la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può pertanto applicarsi al credito, ivi contenuto, l'art. 2953 c.c..
Si rammenta che, il contrasto giurisprudenziale sussistente in merito alla prescrizione
- se decennale o quinquennale - è stato risolto in questo senso dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 23397/2016 con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ciò posto, avuto riguardo alla regolare notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, avvenuta in data 1.07.2019, deve convenirsi che al momento della notifica dell'intimazione oggi opposta (avvenuta in data 20.09.2024) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso e la posizione debitoria era ancora attiva considerato che, il periodo in questione, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) che ha operato dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 per la durata di 542 giorni.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420160000981085,
39420160001916042 e 39420160002325040, come sopra evidenziato, manca qualsiasi prova che gli stessi atti siano mai stati effettivamente notificati al ricorrente, ma vi è prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, in data 1.07.2019.
Ne consegue che è avverso tale atto che parte ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione recuperatoria, entro 40 giorni dall'avvenuta notifica, al fine di far valere la maturata prescrizione ex art. 24 cit., in conformità alla recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “nel caso di prescrizione maturata prima della notifica della cartella esattoriale, l'eccezione deve essere fatta valere con l'opposizione alla cartella stessa, da proporsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica, oppure, in caso di mancata notifica della cartella, con l'opposizione al primo atto successivo, identificato nell'intimazione di pagamento”.
Sul punto, richiamando un proprio precedente orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di nullità della notifica della cartella, il momento di garanzia per il contribuente può essere recuperato attraverso il primo atto idoneo (e, quindi, nella specie l'intimazione di pagamento notificata in data 1.07.2019) a consentire l'esercizio del diritto di difesa, rispetto al quale va verificata la tempestività dell'opposizione, applicando il termine di quaranta giorni previsto per l'opposizione alla cartella esattoriale in materia previdenziale (Cass. n. 7156/2023 del 10-03-2023).
Quindi, il titolo - costituito dal ruolo esattoriale notificato con gli avvisi di addebito - si è consolidato in ragione della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199006585200000, mai opposta, ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa contributiva che è divenuta inoppugnabile.
Ovvia conseguenza è che l'opposizione di cui si discute è da ritenersi tardivamente proposta e, quindi, inammissibile.
Divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata tempestiva opposizione alla prima intimazione di pagamento, il diritto alla contribuzione previdenziale non è più soggetto ad estinzione per prescrizione;
tuttavia, può essere soggetta alla prescrizione l'azione diretta all'esecuzione del titolo promossa dall'Agente di riscossione. In altri termini, in presenza di una cartella definitiva, è possibile eccepire, con il rimedio della opposizione all'esecuzione, solo fatti estintivi e modificativi sopravvenuti, ivi compresa la prescrizione “... a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere
"recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo” (Corte di Cassazione n. 15116/15).
Per i medesimi motivi di cui sopra, tuttavia, anche in considerazione della sospensione derivante dalla normativa emergenziale, non può ritenersi che sia maturato alcun termine prescrizionale tra la notifica della prima intimazione di pagamento (1.07.2019) e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa
(20.09.2024).
L'opposizione deve essere, perciò, integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, nella misura minima, attesa la non particolare complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Sul punto, difatti, si evidenzia che il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. che tuttavia è inapplicabile nel caso di specie, atteso che, per tenore testuale della norma, lo stesso è applicabile nei soli “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Sul punto si intende difatti aderire all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020). Nel presente giudizio il ricorrente non ha agito al fine di ottenere alcuna prestazione, instaurando un giudizio di accertamento negativo avverso un'intimazione di pagamento e conseguentemente non ha alcun diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
-preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per difetto di legittimazione passiva;
-nel merito, rigetta l'opposizione;
-condanna alla refusione dei compensi di lite in favore delle Parte_1
controparti liquidati, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.865,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Locri, 12/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi