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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2382/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10863/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002171671112053313 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2347/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2014, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
Municipia spa ha controdedotto che la notifica degli atti prodromici è stata eseguita dalla Regione Campania, che va chiamata in giudizio a cura del ricorrente che ne contesti l'attività.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso via pec il 26.5.2025 all'indirizzo dedicato ed essendo stata correttamente indicata nella nota di iscrizione a ruolo quale resistente, unitamente all'indirizzo pec.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha contestato di avere ricevuto l'ingiunzione di pagamento prodromica all'atto impugnato, indicata in quest'ultimo come notificata nel 2019, che non è stata notificata da Municipia, sicché deve essere stata notificata dalla Regione Campania che, pur correttamente citata in giudizio, non si è costituita. Pertanto non vi è prova della legittimità dell'intimazione impugnata, perché non vi è prova che sia stata preceduta dalla notifica di una ingiunzione o altro atto di accertamento divenuto definitivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la Regijne Campania e municipia spa al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in 300,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del Cut, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore della ricorrente, resosene antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10863/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002171671112053313 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2347/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2014, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
Municipia spa ha controdedotto che la notifica degli atti prodromici è stata eseguita dalla Regione Campania, che va chiamata in giudizio a cura del ricorrente che ne contesti l'attività.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale ex art. 32 dlgs n. 546/1992, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso via pec il 26.5.2025 all'indirizzo dedicato ed essendo stata correttamente indicata nella nota di iscrizione a ruolo quale resistente, unitamente all'indirizzo pec.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha contestato di avere ricevuto l'ingiunzione di pagamento prodromica all'atto impugnato, indicata in quest'ultimo come notificata nel 2019, che non è stata notificata da Municipia, sicché deve essere stata notificata dalla Regione Campania che, pur correttamente citata in giudizio, non si è costituita. Pertanto non vi è prova della legittimità dell'intimazione impugnata, perché non vi è prova che sia stata preceduta dalla notifica di una ingiunzione o altro atto di accertamento divenuto definitivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la Regijne Campania e municipia spa al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in 300,00 euro, oltre rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del Cut, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore della ricorrente, resosene antistatario.