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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 410/2023 riunita a NRG 1181/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 410/2023, avente ad oggetto responsabilità contrattuale, riunita a nrg 1181/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa DA
, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Andrea Cuneo e dell'Avv. Eleonora Rossi, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Valerio G. Controparte_1 P.IVA_2
Ferrari, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cuneo adito, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda pronuncia, in via principale e nel merito,
− accertare e dichiarare, per le circostanze e le argomentazioni tutte espresse in narrativa degli atti e comprovate dalla documentazione ad essi allegata, il grave inadempimento di nei confronti di in relazione alle CP_1 Parte_1 forniture di imballaggi in legno eseguite in favore della società attrice;
− accertare e dichiarare che con il proprio inadempimento, ha CP_1 cagionato a danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti Parte_1 ed indiretti, anche all'immagine e alla propria reputazione commerciale;
− condannare, dunque, al risarcimento in favore di di tutti CP_1 Parte_1
i predetti danni, sia patrimoniali per la somma sino ad oggi quantificata in Euro 131.828,13, sia non patrimoniali, diretti ed indiretti, all'immagine e alla propria reputazione commerciale, oppure a quella maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, ad istruttoria esperita, o comunque in via
1 equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
− in ogni caso, condannare a tenere integralmente manlevata e garantita CP_1
da qualsiasi responsabilità, richiesta di danni e/o risarcimenti, Parte_1 sanzione, costo, esborso e/o pretesa, anche proveniente da terzi e/o da Autorità, in relazione alla presenza di larve e insetti nelle pedane in legno prodotte dalla stessa CP_1
− accertare e dichiarare, per le ragioni tutte espresse in narrativa, l'inesistenza di un qualsivoglia diritto di credito in capo alla società convenuta e che nulla risulta ad essa dovuto da parte di e, per l'effetto, dichiarare nullo Parte_1
e/0 illegittimo e/o annullare e/0 comunque revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 345/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Chiara Martello in data 15/03/2023 e depositato in data 20/03/2023 all'esito della procedura monitoria R.G. n. 257/2023, e per l'effetto condannare alla restituzione di CP_1 qualsivoglia somma che avrà corrisposto nel corso del presente Parte_1 giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e successive occorrende;
− in ogni caso, respingere ogni avversa pretesa creditoria ed ogni domanda avanzata da parte della convenuta, poiché illegittima, infondata e comunque non provata, dichiarando altresì nullo e comunque di nessun effetto giuridico l'opposto decreto, disponendone la relativa revoca;
in subordine,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse dovuta a una qualsivoglia somma da parte di ridurre e CP_1 Parte_1 conteggiare l'asserito credito della società convenuta nella minor somma corrispondente a quanto effettivamente prestato, mandando detti importi in compensazione con i danni patiti da così come già quantificati o Parte_1 come meglio verranno quantificati in corso di causa, ad istruttoria esperita, oppure nella misura che verrà definita in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dell'ammissione della prova orale per testimoni, in prova diretta e in prova contraria/controprova, sui capitoli formulati nell'ambito della seconda ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non ammessi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, compreso il rimborso forfetario delle spese generali del 15%, CPA e IVA se dovuta.
PARTE CONVENUTA
❖ Causa n. 1181/2023 R.G. Contrariis reietti,
-respinta per quanto possa occorrere l'eccezione di litispendenza e/o continenza ai sensi dell'art.39 c.p.c., addirittura avversariamente paventata inaudita altera parte, tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente avanti a questo Tribunale
2 (R.G. n.410/2023 – Giudice Dott. R. Berardi – udienza 28.6.2023) perché destituita di ogni fondamento;
-acclarato per quanto possa ancora occorrere che il presente giudizio ha avuto genesi con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo n.345/2023 del 15/20.3.2023 – n.257/2023 R.G. avvenuto in data 1° febbraio 2023 e quindi anteriormente alla entrata in vigore della cd.
“Riforma Cartabia”, con conseguente applicazione del rito come previsto e disciplinato dal Codice Civile nella versione antecedente alla riforma;
-preso atto dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ad esito della quale la convenuta opposta ha provveduto al pagamento di € 153.716,26;
-previa ammissione, dei mezzi di prova dedotti e non ammessi che si rendessero ancora necessari ad integrazione di quelli documentali già offerti, richiamate tutte le difese svolte, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I- respingere in ogni suo punto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n.345/2923 del 15/20.3.2023, R.G. n.257/2023
[...] emesso dal giudice di questo Tribunale Dott.ssa Chiara Martello, confermando quest'ultimo e comunque dichiarando tenuta la opponente Parte_1 con sede legale in Casella (GE), Via Circonvallazione n.5, cod.fisc. e p.iva , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
con sede in Salmour (CN), dell'importo ingiunto di € 129.314,65, o di quello
[...] diversamente risultante, oltre agli interessi come liquidati in decreto o comunque ex art.1284, c.IV, C.C. dalla domanda fino al saldo ed alle successive occorrende;
II- condannare la opponente ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art.96, comma III, c.p.c.; III- con vittoria di spese e compensi di giudizio comprensivi di quelli della fase monitoria.
********
❖ Causa n. 410/2023 R.G. Contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi che si rendessero ancora necessari ad integrazione di quelli documentali già offerti, richiamate tutte le difese svolte, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I – preliminarmente dichiarare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, decaduta da ogni possibile denuncia con riguardo alle forniture di pallets effettuate da e di cui ai documenti di trasporto e Controparte_1 consegna avversariamente prodotti sub doc.3-11-12, per omessa denuncia degli asseriti vizi e/o comunque per la mancata osservanza del termine di cui all'art.1495 C.C. e/o comunque prescritta l'azione; II – nel merito dichiarare improponibile per evidente indeterminatezza e/o comunque respingere in ogni suo punto la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, non essendo comunque responsabile degli accadimenti intercorsi con la autorità Controparte_1
3 doganale americana, genericamente prospettati dalla attrice;
III – in via di estremo subordine e in via riconvenzionale, per quanto possa occorrere, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 129.314,65 di cui alle fatture n. 1974 del 21.12.2021 di € 23.186,48, n. 2014 del 23.12.2021 di € 13.009,07, n. 274 del 28.2.2022 di € 36.345,17, n. 275 del 28.2.2022 di € 724,05, n. 404 del 31.3.2022 di € 547,39, n. 405 del 31.3.2022 di € 12.006,29, n. 560 del 30.4.2022 di € 13.006,81, n. 726 del 31.5.2022 di € 27.826,35, n. 1001 del 30.7.2022 di € 729,85 e n. 1002 del 30.7.2022 di € 12.414,87, già dedotta la nota di credito n. 923 del 19.7.2022 di € 10.481,68, con gli interessi al saggio di cui all'art.3 del D.Lgs 9/11/2012 n°192 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento come previsto dall'art.4 del medesimo D.Lgs. fino al saldo, in subordine compensando parzialmente il suddetto credito certo, liquido ed esigibile con quanto dovesse ipoteticamente emergere in corso di causa a favore di Parte_1
[...]
IV- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice , esercente attività di Parte_1 commercializzazione di olii alimentari, ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_
dalla quale, nel periodo tra ottobre 2021 e febbraio 2022, aveva acquistato numerosi bancali in legno per la spedizione della merce, tra l'altro, da Genova a Portland. Al momento dell'arrivo della merce negli USA, tuttavia, le Autorità Doganali americane avevano respinto due container di prodotti della società attrice, a causa della presenza di larve e insetti nei bancali di legno, forniti dalla società convenuta. La società attrice era stata pertanto costretta ad eseguire il trattamento con gas biocidi, al fine di far rientrare in Italia la merce respinta, con conseguenti ingenti esborsi. Analoga situazione si era verificata per un ulteriore container spedito nell'aprile 2022 ad Auburn;
le Autorità doganali americane avevano respinto la merce, che era stata sottoposta a fumigazione dalla società attrice, che ne aveva quindi disposto il rientro in Italia. All'esito dell'ispezione effettuata con la società convenuta su ulteriori lotti di bancali forniti dalla convenuta, era risultata effettivamente una infestazione di larve e insetti su un lotto di bancali forniti dalla società convenuta, che aveva pertanto provveduto a stornare le fatture di pagamenti di tali bancali. Per l'effetto, la società attrice ha promosso il presente giudizio nei confronti della chiedendo la condanna della Controparte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni occorsi in ragione dell'inadempimento di quest'ultima e consistenti nei maggiori costi sostenuti per i trattamenti di fumigazione, per le spedizioni dei prodotti respinti dalla Autorità americana e per i costi sostenuti per il rientro dei bancali respinti. 2. La società convenuta si è costituita contestando fermamente la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti di responsabilità e opponendo un proprio credito nei confronti della per il mancato pagamento di fatture per la fornitura dei Parte_1
4 bancali. Per l'effetto, la convenuta eccepisce in primo luogo la decadenza della società attrice dalla garanzia ex art. 1495 c.c., trattandosi di vizi rilevabili alla consegna del prodotto e non rilevati, nonché la l'intervenuta prescrizione dell'azione, allegando che nel periodo tra il settembre 2019 e il luglio 2022 erano stati consegnati migliaia di bancali, sottoposti a idoneo trattamento fitosanitario certificato per la commercializzazione e che la verifica in contraddittorio era avvenuta successivamente agli eventi contestati da parte attrice, contestando che i bancali oggetto di contestazione fossero stati impiegati nell'imballo dei prodotti della società attrice per le spedizioni negli Stati Uniti.
2.1. La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dei vizi delle pedane e il proprio preteso riconoscimento e la circostanza dell'ispezione congiunta, su cui l'attrice fonda l'ammissione di responsabilità della convenuta, atteso che i lotti di bancali su cui era stata condotta l'ispezione non erano gli stessi di quelli utilizzati per la spedizione negli Stati Uniti e rilevando che l'ispezione era stata condotta con l'autista dello spedizioniere addetto alla consegna. La convenuta ha altresì contestato la documentazione attestante i controlli dell'autorità doganale americana, riconducibili a soggetto estraneo, invocando la decadenza dalla garanzia per vizi, trattandosi di difetti rilevabili al momento della consegna, e la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice, rappresentando l'esistenza di un proprio credito nei confronti della società attrice per l'importo di euro 129.314,65, oggetto di ingiunzione monitoria, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. Con separato atto introduttivo, la società attrice ha altresì proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 345/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 15 marzo 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della odierna società convenuta, la somma di euro 129.314,65, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di dieci fatture emesse tra dicembre 2021 e luglio 2022, avente ad oggetto la fornitura dei medesimi bancali, già dedotte le note di credito emesse all'esito dei controlli effettuati sui bancali viziati. Con l'atto di opposizione, l'attrice ha eccepito preliminarmente la nullità, o annullabilità o improponibilità del decreto ingiuntivo per ragioni di litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c., stante la pendenza del giudizio, parimenti introdotto dall'attrice, e avente ad oggetto la predetta domanda risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta, in ordine alla fornitura di bancali viziati, utilizzati per la spedizione negli Stati Uniti e respinti dalla autorità doganale americana per la presenza di larve e insetti. Nel merito, ha invocato l'inadempimento della società convenuta, quanto alla fornitura dei predetti bancali viziati, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni, allegazioni e deduzioni della domanda risarcitoria. Per l'effetto, l'attrice in opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 113.150,77, a titolo risarcitorio, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà. 4. Anche in tale giudizio si è costituita la convenuta, preliminarmente contestando l'eccezione di litispendenza e continenza, stante la pendenza dei due giudizi dinanzi al medesimo Tribunale e in ragione della individuazione del giudice preventivamente adito nel giudice del procedimento monitorio, essendo il deposito del ricorso idoneo a
5 determinare la pendenza della lite. Nel merito, ha riproposto le medesime eccezioni svolte nel giudizio risarcitorio introdotto dall'attrice, quanto alla decadenza dalla garanzia per vizi e alla prescrizione dell'azione, nonché le contestazioni relative alla insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, quanto alla insussistenza dei vizi, alla irrilevanza degli accertamenti compiuti dall'autorità doganale americana e al quantum risarcitorio richiesto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 5. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, rilevata la pendenza del giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione Civile che, dato atto della connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, li ha rimessi entrambi dinanzi a questo giudice. All'udienza fissata per il prosieguo è stata disposta la riunione;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è quindi passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 6. La domanda attorea si inscrive nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
devono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento, sicchè incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
6.1. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
6.2. Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, da parte della convenuta, di pallet e bancali in legno,
6 adoperati dall'attrice per la commercializzazione di propri prodotti alimentari. Nell'ambito di tale rapporto commerciale, in essere tra le parti sin dal 2019, deduce l'attrice di aver ordinato, tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022, una fornitura di bancali in legno, tra cui pedane di abete di misura 120x100 “America FAO”, realizzate e consegnate dalla società convenuta. Nel dettaglio, trattasi dei bancali consegnati tra il 28 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022, come risulta dai documenti di trasporto (doc. 3 fascicolo parte attrice). Secondo la prospettazione di parte attrice, i bancali erano stati utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari negli Stati Uniti;
nondimeno, i tre containers contenenti i prodotti spediti dalla società attrice, erano stati bloccati presso i porti di destinazione, dall'autorità doganale americana, per la presenza di larve e insetti nel legno dei bancali.
6.3. Nel dettaglio, per quanto consta dalla documentazione in atti, un primo carico, con destinazione Auburn, nello stato di Washington, giunto il 28 febbraio 2022 presso il porto di Blaine, era stato bloccato dalla dogana americana per la presenza di una infestazione di siricidi, come risulta dal provvedimento emesso in pari data dall'autorità americana (doc. 3 fascicolo parte attrice). Un secondo carico, con destinazione Portland, in Oregon, era stato bloccato il 16 marzo 2022 presso il porto di Blaine, dalla dogana americana, per infestazione di cerambici (doc. 4 fascicolo parte attrice); infine, un terzo carico, sempre con destinazione Auburn, era stato bloccato presso lo stesso porto di Blaine il 25 maggio 2022, sempre per una infestazione di (doc. 5 fascicolo parte Per_1 attrice). In tutti e tre i casi, l'autorità americana aveva imposto la distruzione del carico o il rientro in Italia.
6.4. Con comunicazione a mezzo pec del 23 marzo 2022, la società attrice aveva contestato tali circostanze alla società convenuta, segnalando il divieto di transito alla dogana dei containers destinati rispettivamente ad Auburn e a Portland, a causa della presenza di larve e insetti nei pallet forniti dalla convenuta;
per l'effetto, era stata disposta ispezione congiunta sulla fornitura di pallet consegnata il 18 marzo 2022, come da ddt n. 948 (doc. 7 fascicolo parte attrice), da cui era emersa parimenti la presenza di larve nel legno dei pallett, secondo quanto risulta dal verbale dell'ispezione. La società attrice, invocando la responsabilità della convenuta, aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento di fumigazione eseguito sui pallet, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento della convenuta. Il danno che ne è conseguito, secondo quanto prospettato dall'attrice, è relativo ai costi sostenuti per i trattamenti di fumigazione e il rientro dei containers in Italia, attestati dalle fatture emesse dalla società e dalle attestazioni dei bonifici di pagamento, per Parte_3 gli importi di euro 43.514,74 in ordine al primo container FANU1319180 40 HC (docc. 16 e 29 fascicolo parte attrice); euro 38.911,96 in ordine al secondo container, FSCU8417303 (docc. 17 e 30 fascicolo parte attrice) ed euro 28.953,81 quanto al terzo container TGHU4987224 (docc. 18 e 31 fascicolo parte attrice), oltre gli ulteriori costi sostenuti, per il complessivo importo di euro 131.828,13. 7. La prospettazione attorea e la documentazione allegata è stata oggetto di ferma contestazione da parte della convenuta, che ha in primo luogo eccepito la decadenza
7 dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., in ragione del decorso del termine di otto giorni dalla consegna per la contestazione dei vizi. L'eccezione è tuttavia infondata. L'azione introdotta da parte attrice rientra senza alcun dubbio nella generale azione di responsabilità contrattuale, avendo ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1223 c.c., come peraltro rilevato già in premessa, posto che la società attrice non ha richiesto i rimedi contemplati dalla norma dell'art. 1492 c.c. e consistenti nella risoluzione del contratto o nell'actio quanti minoris.
7.1. Nel merito, la convenuta ha contestato gli addebiti di inadempimento sotto diversi profili, in primo luogo, invocando l'assenza di prova che i bancali utilizzati fossero effettivamente quelli forniti da parte convenuta nel periodo considerato. Il rilievo è fondato ed è rilevante in particolare sotto il profilo della riconducibilità dell'inadempimento alla convenuta. Non si può difatti trascurare che, come correttamente osservato da parte convenuta, l'attrice ammette di essersi avvalsa, nel periodo tra ottobre 2021 e febbraio 2022, di “numerose quantità di bancali in legno”, tra cui quelle prodotte dalla società convenuta. E nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le pedane utilizzate nel trasporto dall'Italia agli Stati Uniti fossero esattamente quelle oggetto delle forniture eseguite dalla parte convenuta, nel periodo considerato. È pacifica la sola circostanza che l'unico controllo era stato eseguito sulle pedane oggetto di consegna nel marzo 2022, con il documento di trasporto n. 948, peraltro nemmeno in contraddittorio con la società convenuta, posto che, come risulta dal verbale di ispezione, la verifica è stata effettuata in presenza dell'autotrasportatore.
7.2. Né dalla documentazione versata in atti dall'attrice si desumono elementi a sostegno della propria prospettazione;
in tal senso, alcun elemento è rinvenibile dai provvedimenti dell'autorità doganale americana, in disparte la circostanza che, come rilevato da parte convenuta, due dei provvedimenti risultano intestati a un diverso shipper (docc.
4-5 fascicolo parte attrice). Del resto, come correttamente osservato da parte convenuta, le evidenti fessurazioni provocate nel legno dalle larve, ben potevano essere osservate al momento della consegna, ove presenti;
diversamente, non si può escludere che la presenza degli insetti fosse dovuta ad altre cause, quali lo stoccaggio dei bancali all'aria aperta da parte della società attrice, rendendo la merce particolarmente vulnerabile all'attacco di parassiti, come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla convenuta (doc. 21 fascicolo parte convenuta). In altri termini, oltre a non risultare dimostrata la circostanza che i bancali infestati fossero quelli dei lotti consegnati da tra ottobre 2021 e febbraio 2022, non vi è nemmeno la prova che CP_1 effettivamente l'infestazione di larve fosse presente al momento della consegna o se invece avesse tratto origine da altre cause, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra il preteso inadempimento, che l'attrice addebita alla convenuta, e il pregiudizio subito in termini di danno conseguenza, in conformità alle richiamate coordinate interpretative.
8. Dal canto suo, parte convenuta ha peraltro dimostrato di aver correttamente adempiuto la propria prestazione: fermo restando quanto innanzi si è rilevato, in ordine all'assenza di prova della riconducibilità del danno all'inadempimento della convenuta,
8 quest'ultima ha in ogni caso documentato l'esecuzione di trattamenti fito-sanitari sui bancali. Tanto si evince dalla apposizione dei timbri sui documenti di trasporto, con la dicitura “Materiale trattato HT in conformità a ISPM-15/FAO IT 01 011 HT FITOK” che parte attrice ha contestato, ritenendo tale elemento non idoneo a costituire prova del trattamento eseguito sulle pedane oggetto di consegna. Tale documentazione va tuttavia riscontrata con l'ulteriore documentazione depositata dalla convenuta, sia quella attestante il processo del trattamento termico (docc.
7-8 fascicolo parte convenuta) e sia quella relativa ai report delle ispezioni effettuate dall'Autorità preposta ai controlli (doc. 17 fascicolo parte convenuta).
8.1. Alla luce di tutti gli elementi probatori fin qui valorizzati, si deve pertanto ritenere che parte attrice non abbia offerto la prova della riconducibilità del danno all'inadempimento della convenuta e tanto in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2967 del c.c., non si limita all'allegazione dell'esistenza del contratto … ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore, invece, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile” (C. Civ. n. 18430/2024). La domanda dell'attrice deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum risarcitorio.
9. La convenuta ha altresì proposto domanda monitoria nei confronti della società attrice, per il mancato pagamento di numerose fatture, emesse nell'ambito della fornitura dei predetti bancali, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 345/2023, per l'importo di euro 129.314,65, contro il quale la società attrice ha proposto opposizione, dando origine al procedimento recante nrg 1181/2023, riunito al procedimento avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, innanzi esaminata. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
9.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del
9 corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata.
9.2. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della opposta si fonda sul mancato pagamento delle fatture n. 1974 del 21 dicembre 2021, dell'importo di euro 23.186,48; n. 2014 del 23 dicembre 2021, di euro 13.009,07; n. 274 del 28 febbraio 2022, di euro 36.345,17; n. 275 del 28 febbraio 2022, dell'importo di euro 724,05; n. 404 del 31 marzo 2022, pari ad euro 547,39; n. 405 del 31 marzo 2022, pari ad euro 12.006,29; n. 560 del 30 aprile 2022, di euro 13.006,81; n. 726 del 31 maggio 2022, dell'importo di euro 27.826,35; n. 1001 del 30 luglio 2022, di euro 729,85 e n. 1002 del 30 luglio 2022, di euro 12.414,87, già dedotta la nota di credito n. 923 del 19 luglio 2022 (doc. 3 fascicolo parte convenuta), corredate dei relativi documenti di trasposto. Non è in discussione che le fatture siano state emesse in forza del rapporto contrattuale esistente tra le parti, di fornitura dei bancali da parte della società convenuta, in favore dell'attrice, sin dal 2019, come peraltro ammesso dalla stessa attrice. L'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla consegna della merce – ferme restando le contestazioni formulate in ordine ai vizi, come già innanzi rilevato – induce a ritenere che parte convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio, posto a suo carico, in ordine alla pretesa creditoria avanzata con l'originario ricorso monitorio. 10. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, incombe pertanto sul debitore opposto l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Nel caso di specie, con l'atto di opposizione, la società attrice aveva eccepito la sussistenza della litispendenza ex art. 39 c.p.c., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, tra le domande svolte nel giudizio risarcitorio e quelle poste a fondamento della contestazione della pretesa creditoria di parte convenuta;
l'eccezione, infondata, è stata superata dalla successiva riunione dei due procedimenti, atteso che, peraltro, il presupposto della litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., è la pendenza della medesima causa dinanzi a due uffici giudiziari diversi. 10.1. Nel merito, la società opponente ha contestato la pretesa creditoria della convenuta, eccependo l'inadempimento di quest'ultima, quanto alla consegna di bancali utilizzati per il trasporto di olio negli Stati Uniti, per mezzo di tre containers spediti tra febbraio e maggio 2022, spedizioni tutte respinte dalla dogana americana a causa di una infestazione di larve del legno, presente nei bancali utilizzati per la spedizione. Il trattamento di fumigazione per eliminare l'infestazione, e il successivo rientro in Italia della merce respinta, aveva comportato ingenti esborsi sostenuti dall'attrice, che ha pertanto formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, eccependo pertanto l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, in ordine alla fornitura dei bancali viziati.
10 10.2. In altri termini, ed in sintesi, i motivi di opposizione e i profili di contestazione formulati dall'attrice sono sostanzialmente i medesimi posti a fondamento dell'azione risarcitoria proposta per i vizi dei bancali consegnati dalla convenuta, così come la stessa è la richiesta risarcitoria formulata per il complessivo importo di euro 113.150,77. A ciò consegue che valgono le stesse considerazioni e valutazioni formulate in ordine alla domanda risarcitoria svolta dall'attrice, che vanno pertanto integralmente richiamate, con conseguente infondatezza dell'opposizione e della correlativa domanda riconvenzionale, che vanno pertanto rigettate.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta, della riunione dei due procedimenti e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice soccombente dovrà rifondere alla convenuta in complessivi euro 18.283,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge, come da nota spese depositata e ritenuta pienamente congrua rispetto ai predetti parametri.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda attorea di risarcimento del danno;
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 345/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 15 marzo 2023 che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società attrice in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 18.283,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 4 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 410/2023, avente ad oggetto responsabilità contrattuale, riunita a nrg 1181/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa DA
, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Andrea Cuneo e dell'Avv. Eleonora Rossi, come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio dell'Avv. Valerio G. Controparte_1 P.IVA_2
Ferrari, come da procura in atti CONVENUTA Conclusioni delle parti PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cuneo adito, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda pronuncia, in via principale e nel merito,
− accertare e dichiarare, per le circostanze e le argomentazioni tutte espresse in narrativa degli atti e comprovate dalla documentazione ad essi allegata, il grave inadempimento di nei confronti di in relazione alle CP_1 Parte_1 forniture di imballaggi in legno eseguite in favore della società attrice;
− accertare e dichiarare che con il proprio inadempimento, ha CP_1 cagionato a danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti Parte_1 ed indiretti, anche all'immagine e alla propria reputazione commerciale;
− condannare, dunque, al risarcimento in favore di di tutti CP_1 Parte_1
i predetti danni, sia patrimoniali per la somma sino ad oggi quantificata in Euro 131.828,13, sia non patrimoniali, diretti ed indiretti, all'immagine e alla propria reputazione commerciale, oppure a quella maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, ad istruttoria esperita, o comunque in via
1 equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
− in ogni caso, condannare a tenere integralmente manlevata e garantita CP_1
da qualsiasi responsabilità, richiesta di danni e/o risarcimenti, Parte_1 sanzione, costo, esborso e/o pretesa, anche proveniente da terzi e/o da Autorità, in relazione alla presenza di larve e insetti nelle pedane in legno prodotte dalla stessa CP_1
− accertare e dichiarare, per le ragioni tutte espresse in narrativa, l'inesistenza di un qualsivoglia diritto di credito in capo alla società convenuta e che nulla risulta ad essa dovuto da parte di e, per l'effetto, dichiarare nullo Parte_1
e/0 illegittimo e/o annullare e/0 comunque revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 345/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott.ssa Chiara Martello in data 15/03/2023 e depositato in data 20/03/2023 all'esito della procedura monitoria R.G. n. 257/2023, e per l'effetto condannare alla restituzione di CP_1 qualsivoglia somma che avrà corrisposto nel corso del presente Parte_1 giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e successive occorrende;
− in ogni caso, respingere ogni avversa pretesa creditoria ed ogni domanda avanzata da parte della convenuta, poiché illegittima, infondata e comunque non provata, dichiarando altresì nullo e comunque di nessun effetto giuridico l'opposto decreto, disponendone la relativa revoca;
in subordine,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse dovuta a una qualsivoglia somma da parte di ridurre e CP_1 Parte_1 conteggiare l'asserito credito della società convenuta nella minor somma corrispondente a quanto effettivamente prestato, mandando detti importi in compensazione con i danni patiti da così come già quantificati o Parte_1 come meglio verranno quantificati in corso di causa, ad istruttoria esperita, oppure nella misura che verrà definita in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dell'ammissione della prova orale per testimoni, in prova diretta e in prova contraria/controprova, sui capitoli formulati nell'ambito della seconda ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non ammessi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, compreso il rimborso forfetario delle spese generali del 15%, CPA e IVA se dovuta.
PARTE CONVENUTA
❖ Causa n. 1181/2023 R.G. Contrariis reietti,
-respinta per quanto possa occorrere l'eccezione di litispendenza e/o continenza ai sensi dell'art.39 c.p.c., addirittura avversariamente paventata inaudita altera parte, tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello pendente avanti a questo Tribunale
2 (R.G. n.410/2023 – Giudice Dott. R. Berardi – udienza 28.6.2023) perché destituita di ogni fondamento;
-acclarato per quanto possa ancora occorrere che il presente giudizio ha avuto genesi con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo n.345/2023 del 15/20.3.2023 – n.257/2023 R.G. avvenuto in data 1° febbraio 2023 e quindi anteriormente alla entrata in vigore della cd.
“Riforma Cartabia”, con conseguente applicazione del rito come previsto e disciplinato dal Codice Civile nella versione antecedente alla riforma;
-preso atto dell'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ad esito della quale la convenuta opposta ha provveduto al pagamento di € 153.716,26;
-previa ammissione, dei mezzi di prova dedotti e non ammessi che si rendessero ancora necessari ad integrazione di quelli documentali già offerti, richiamate tutte le difese svolte, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I- respingere in ogni suo punto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n.345/2923 del 15/20.3.2023, R.G. n.257/2023
[...] emesso dal giudice di questo Tribunale Dott.ssa Chiara Martello, confermando quest'ultimo e comunque dichiarando tenuta la opponente Parte_1 con sede legale in Casella (GE), Via Circonvallazione n.5, cod.fisc. e p.iva , in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
con sede in Salmour (CN), dell'importo ingiunto di € 129.314,65, o di quello
[...] diversamente risultante, oltre agli interessi come liquidati in decreto o comunque ex art.1284, c.IV, C.C. dalla domanda fino al saldo ed alle successive occorrende;
II- condannare la opponente ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art.96, comma III, c.p.c.; III- con vittoria di spese e compensi di giudizio comprensivi di quelli della fase monitoria.
********
❖ Causa n. 410/2023 R.G. Contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti e non ammessi che si rendessero ancora necessari ad integrazione di quelli documentali già offerti, richiamate tutte le difese svolte, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I – preliminarmente dichiarare in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, decaduta da ogni possibile denuncia con riguardo alle forniture di pallets effettuate da e di cui ai documenti di trasporto e Controparte_1 consegna avversariamente prodotti sub doc.3-11-12, per omessa denuncia degli asseriti vizi e/o comunque per la mancata osservanza del termine di cui all'art.1495 C.C. e/o comunque prescritta l'azione; II – nel merito dichiarare improponibile per evidente indeterminatezza e/o comunque respingere in ogni suo punto la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto, non essendo comunque responsabile degli accadimenti intercorsi con la autorità Controparte_1
3 doganale americana, genericamente prospettati dalla attrice;
III – in via di estremo subordine e in via riconvenzionale, per quanto possa occorrere, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 129.314,65 di cui alle fatture n. 1974 del 21.12.2021 di € 23.186,48, n. 2014 del 23.12.2021 di € 13.009,07, n. 274 del 28.2.2022 di € 36.345,17, n. 275 del 28.2.2022 di € 724,05, n. 404 del 31.3.2022 di € 547,39, n. 405 del 31.3.2022 di € 12.006,29, n. 560 del 30.4.2022 di € 13.006,81, n. 726 del 31.5.2022 di € 27.826,35, n. 1001 del 30.7.2022 di € 729,85 e n. 1002 del 30.7.2022 di € 12.414,87, già dedotta la nota di credito n. 923 del 19.7.2022 di € 10.481,68, con gli interessi al saggio di cui all'art.3 del D.Lgs 9/11/2012 n°192 con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento come previsto dall'art.4 del medesimo D.Lgs. fino al saldo, in subordine compensando parzialmente il suddetto credito certo, liquido ed esigibile con quanto dovesse ipoteticamente emergere in corso di causa a favore di Parte_1
[...]
IV- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice , esercente attività di Parte_1 commercializzazione di olii alimentari, ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_
dalla quale, nel periodo tra ottobre 2021 e febbraio 2022, aveva acquistato numerosi bancali in legno per la spedizione della merce, tra l'altro, da Genova a Portland. Al momento dell'arrivo della merce negli USA, tuttavia, le Autorità Doganali americane avevano respinto due container di prodotti della società attrice, a causa della presenza di larve e insetti nei bancali di legno, forniti dalla società convenuta. La società attrice era stata pertanto costretta ad eseguire il trattamento con gas biocidi, al fine di far rientrare in Italia la merce respinta, con conseguenti ingenti esborsi. Analoga situazione si era verificata per un ulteriore container spedito nell'aprile 2022 ad Auburn;
le Autorità doganali americane avevano respinto la merce, che era stata sottoposta a fumigazione dalla società attrice, che ne aveva quindi disposto il rientro in Italia. All'esito dell'ispezione effettuata con la società convenuta su ulteriori lotti di bancali forniti dalla convenuta, era risultata effettivamente una infestazione di larve e insetti su un lotto di bancali forniti dalla società convenuta, che aveva pertanto provveduto a stornare le fatture di pagamenti di tali bancali. Per l'effetto, la società attrice ha promosso il presente giudizio nei confronti della chiedendo la condanna della Controparte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni occorsi in ragione dell'inadempimento di quest'ultima e consistenti nei maggiori costi sostenuti per i trattamenti di fumigazione, per le spedizioni dei prodotti respinti dalla Autorità americana e per i costi sostenuti per il rientro dei bancali respinti. 2. La società convenuta si è costituita contestando fermamente la prospettazione attorea, respingendo gli addebiti di responsabilità e opponendo un proprio credito nei confronti della per il mancato pagamento di fatture per la fornitura dei Parte_1
4 bancali. Per l'effetto, la convenuta eccepisce in primo luogo la decadenza della società attrice dalla garanzia ex art. 1495 c.c., trattandosi di vizi rilevabili alla consegna del prodotto e non rilevati, nonché la l'intervenuta prescrizione dell'azione, allegando che nel periodo tra il settembre 2019 e il luglio 2022 erano stati consegnati migliaia di bancali, sottoposti a idoneo trattamento fitosanitario certificato per la commercializzazione e che la verifica in contraddittorio era avvenuta successivamente agli eventi contestati da parte attrice, contestando che i bancali oggetto di contestazione fossero stati impiegati nell'imballo dei prodotti della società attrice per le spedizioni negli Stati Uniti.
2.1. La convenuta ha altresì contestato la sussistenza dei vizi delle pedane e il proprio preteso riconoscimento e la circostanza dell'ispezione congiunta, su cui l'attrice fonda l'ammissione di responsabilità della convenuta, atteso che i lotti di bancali su cui era stata condotta l'ispezione non erano gli stessi di quelli utilizzati per la spedizione negli Stati Uniti e rilevando che l'ispezione era stata condotta con l'autista dello spedizioniere addetto alla consegna. La convenuta ha altresì contestato la documentazione attestante i controlli dell'autorità doganale americana, riconducibili a soggetto estraneo, invocando la decadenza dalla garanzia per vizi, trattandosi di difetti rilevabili al momento della consegna, e la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice, rappresentando l'esistenza di un proprio credito nei confronti della società attrice per l'importo di euro 129.314,65, oggetto di ingiunzione monitoria, concludendo per il rigetto delle domande attoree.
3. Con separato atto introduttivo, la società attrice ha altresì proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 345/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 15 marzo 2023, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore della odierna società convenuta, la somma di euro 129.314,65, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento di dieci fatture emesse tra dicembre 2021 e luglio 2022, avente ad oggetto la fornitura dei medesimi bancali, già dedotte le note di credito emesse all'esito dei controlli effettuati sui bancali viziati. Con l'atto di opposizione, l'attrice ha eccepito preliminarmente la nullità, o annullabilità o improponibilità del decreto ingiuntivo per ragioni di litispendenza e/o continenza ex art. 39 c.p.c., stante la pendenza del giudizio, parimenti introdotto dall'attrice, e avente ad oggetto la predetta domanda risarcitoria in conseguenza dell'inadempimento della società convenuta, in ordine alla fornitura di bancali viziati, utilizzati per la spedizione negli Stati Uniti e respinti dalla autorità doganale americana per la presenza di larve e insetti. Nel merito, ha invocato l'inadempimento della società convenuta, quanto alla fornitura dei predetti bancali viziati, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni, allegazioni e deduzioni della domanda risarcitoria. Per l'effetto, l'attrice in opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 113.150,77, a titolo risarcitorio, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà. 4. Anche in tale giudizio si è costituita la convenuta, preliminarmente contestando l'eccezione di litispendenza e continenza, stante la pendenza dei due giudizi dinanzi al medesimo Tribunale e in ragione della individuazione del giudice preventivamente adito nel giudice del procedimento monitorio, essendo il deposito del ricorso idoneo a
5 determinare la pendenza della lite. Nel merito, ha riproposto le medesime eccezioni svolte nel giudizio risarcitorio introdotto dall'attrice, quanto alla decadenza dalla garanzia per vizi e alla prescrizione dell'azione, nonché le contestazioni relative alla insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, quanto alla insussistenza dei vizi, alla irrilevanza degli accertamenti compiuti dall'autorità doganale americana e al quantum risarcitorio richiesto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. 5. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, rilevata la pendenza del giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione Civile che, dato atto della connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, li ha rimessi entrambi dinanzi a questo giudice. All'udienza fissata per il prosieguo è stata disposta la riunione;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è quindi passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 6. La domanda attorea si inscrive nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
devono pertanto essere richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento, sicchè incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
6.1. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
6.2. Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, da parte della convenuta, di pallet e bancali in legno,
6 adoperati dall'attrice per la commercializzazione di propri prodotti alimentari. Nell'ambito di tale rapporto commerciale, in essere tra le parti sin dal 2019, deduce l'attrice di aver ordinato, tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022, una fornitura di bancali in legno, tra cui pedane di abete di misura 120x100 “America FAO”, realizzate e consegnate dalla società convenuta. Nel dettaglio, trattasi dei bancali consegnati tra il 28 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022, come risulta dai documenti di trasporto (doc. 3 fascicolo parte attrice). Secondo la prospettazione di parte attrice, i bancali erano stati utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari negli Stati Uniti;
nondimeno, i tre containers contenenti i prodotti spediti dalla società attrice, erano stati bloccati presso i porti di destinazione, dall'autorità doganale americana, per la presenza di larve e insetti nel legno dei bancali.
6.3. Nel dettaglio, per quanto consta dalla documentazione in atti, un primo carico, con destinazione Auburn, nello stato di Washington, giunto il 28 febbraio 2022 presso il porto di Blaine, era stato bloccato dalla dogana americana per la presenza di una infestazione di siricidi, come risulta dal provvedimento emesso in pari data dall'autorità americana (doc. 3 fascicolo parte attrice). Un secondo carico, con destinazione Portland, in Oregon, era stato bloccato il 16 marzo 2022 presso il porto di Blaine, dalla dogana americana, per infestazione di cerambici (doc. 4 fascicolo parte attrice); infine, un terzo carico, sempre con destinazione Auburn, era stato bloccato presso lo stesso porto di Blaine il 25 maggio 2022, sempre per una infestazione di (doc. 5 fascicolo parte Per_1 attrice). In tutti e tre i casi, l'autorità americana aveva imposto la distruzione del carico o il rientro in Italia.
6.4. Con comunicazione a mezzo pec del 23 marzo 2022, la società attrice aveva contestato tali circostanze alla società convenuta, segnalando il divieto di transito alla dogana dei containers destinati rispettivamente ad Auburn e a Portland, a causa della presenza di larve e insetti nei pallet forniti dalla convenuta;
per l'effetto, era stata disposta ispezione congiunta sulla fornitura di pallet consegnata il 18 marzo 2022, come da ddt n. 948 (doc. 7 fascicolo parte attrice), da cui era emersa parimenti la presenza di larve nel legno dei pallett, secondo quanto risulta dal verbale dell'ispezione. La società attrice, invocando la responsabilità della convenuta, aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento di fumigazione eseguito sui pallet, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento della convenuta. Il danno che ne è conseguito, secondo quanto prospettato dall'attrice, è relativo ai costi sostenuti per i trattamenti di fumigazione e il rientro dei containers in Italia, attestati dalle fatture emesse dalla società e dalle attestazioni dei bonifici di pagamento, per Parte_3 gli importi di euro 43.514,74 in ordine al primo container FANU1319180 40 HC (docc. 16 e 29 fascicolo parte attrice); euro 38.911,96 in ordine al secondo container, FSCU8417303 (docc. 17 e 30 fascicolo parte attrice) ed euro 28.953,81 quanto al terzo container TGHU4987224 (docc. 18 e 31 fascicolo parte attrice), oltre gli ulteriori costi sostenuti, per il complessivo importo di euro 131.828,13. 7. La prospettazione attorea e la documentazione allegata è stata oggetto di ferma contestazione da parte della convenuta, che ha in primo luogo eccepito la decadenza
7 dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c., in ragione del decorso del termine di otto giorni dalla consegna per la contestazione dei vizi. L'eccezione è tuttavia infondata. L'azione introdotta da parte attrice rientra senza alcun dubbio nella generale azione di responsabilità contrattuale, avendo ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1223 c.c., come peraltro rilevato già in premessa, posto che la società attrice non ha richiesto i rimedi contemplati dalla norma dell'art. 1492 c.c. e consistenti nella risoluzione del contratto o nell'actio quanti minoris.
7.1. Nel merito, la convenuta ha contestato gli addebiti di inadempimento sotto diversi profili, in primo luogo, invocando l'assenza di prova che i bancali utilizzati fossero effettivamente quelli forniti da parte convenuta nel periodo considerato. Il rilievo è fondato ed è rilevante in particolare sotto il profilo della riconducibilità dell'inadempimento alla convenuta. Non si può difatti trascurare che, come correttamente osservato da parte convenuta, l'attrice ammette di essersi avvalsa, nel periodo tra ottobre 2021 e febbraio 2022, di “numerose quantità di bancali in legno”, tra cui quelle prodotte dalla società convenuta. E nel caso di specie, non vi è alcuna prova che le pedane utilizzate nel trasporto dall'Italia agli Stati Uniti fossero esattamente quelle oggetto delle forniture eseguite dalla parte convenuta, nel periodo considerato. È pacifica la sola circostanza che l'unico controllo era stato eseguito sulle pedane oggetto di consegna nel marzo 2022, con il documento di trasporto n. 948, peraltro nemmeno in contraddittorio con la società convenuta, posto che, come risulta dal verbale di ispezione, la verifica è stata effettuata in presenza dell'autotrasportatore.
7.2. Né dalla documentazione versata in atti dall'attrice si desumono elementi a sostegno della propria prospettazione;
in tal senso, alcun elemento è rinvenibile dai provvedimenti dell'autorità doganale americana, in disparte la circostanza che, come rilevato da parte convenuta, due dei provvedimenti risultano intestati a un diverso shipper (docc.
4-5 fascicolo parte attrice). Del resto, come correttamente osservato da parte convenuta, le evidenti fessurazioni provocate nel legno dalle larve, ben potevano essere osservate al momento della consegna, ove presenti;
diversamente, non si può escludere che la presenza degli insetti fosse dovuta ad altre cause, quali lo stoccaggio dei bancali all'aria aperta da parte della società attrice, rendendo la merce particolarmente vulnerabile all'attacco di parassiti, come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla convenuta (doc. 21 fascicolo parte convenuta). In altri termini, oltre a non risultare dimostrata la circostanza che i bancali infestati fossero quelli dei lotti consegnati da tra ottobre 2021 e febbraio 2022, non vi è nemmeno la prova che CP_1 effettivamente l'infestazione di larve fosse presente al momento della consegna o se invece avesse tratto origine da altre cause, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato il nesso causale tra il preteso inadempimento, che l'attrice addebita alla convenuta, e il pregiudizio subito in termini di danno conseguenza, in conformità alle richiamate coordinate interpretative.
8. Dal canto suo, parte convenuta ha peraltro dimostrato di aver correttamente adempiuto la propria prestazione: fermo restando quanto innanzi si è rilevato, in ordine all'assenza di prova della riconducibilità del danno all'inadempimento della convenuta,
8 quest'ultima ha in ogni caso documentato l'esecuzione di trattamenti fito-sanitari sui bancali. Tanto si evince dalla apposizione dei timbri sui documenti di trasporto, con la dicitura “Materiale trattato HT in conformità a ISPM-15/FAO IT 01 011 HT FITOK” che parte attrice ha contestato, ritenendo tale elemento non idoneo a costituire prova del trattamento eseguito sulle pedane oggetto di consegna. Tale documentazione va tuttavia riscontrata con l'ulteriore documentazione depositata dalla convenuta, sia quella attestante il processo del trattamento termico (docc.
7-8 fascicolo parte convenuta) e sia quella relativa ai report delle ispezioni effettuate dall'Autorità preposta ai controlli (doc. 17 fascicolo parte convenuta).
8.1. Alla luce di tutti gli elementi probatori fin qui valorizzati, si deve pertanto ritenere che parte attrice non abbia offerto la prova della riconducibilità del danno all'inadempimento della convenuta e tanto in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2967 del c.c., non si limita all'allegazione dell'esistenza del contratto … ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore, invece, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile” (C. Civ. n. 18430/2024). La domanda dell'attrice deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum risarcitorio.
9. La convenuta ha altresì proposto domanda monitoria nei confronti della società attrice, per il mancato pagamento di numerose fatture, emesse nell'ambito della fornitura dei predetti bancali, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 345/2023, per l'importo di euro 129.314,65, contro il quale la società attrice ha proposto opposizione, dando origine al procedimento recante nrg 1181/2023, riunito al procedimento avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, innanzi esaminata. Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
9.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale non può essere considerata titolo negoziale, trattandosi di documento a formazione unilaterale, né fornisce la prova della esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda e del
9 corrispettivo pattuito, essendo il valore probatorio circoscritto alla sola fase monitoria. A ciò consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, troveranno applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, con la conseguenza che la fattura potrà costituire al più mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione, dovendo il creditore – opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata.
9.2. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della opposta si fonda sul mancato pagamento delle fatture n. 1974 del 21 dicembre 2021, dell'importo di euro 23.186,48; n. 2014 del 23 dicembre 2021, di euro 13.009,07; n. 274 del 28 febbraio 2022, di euro 36.345,17; n. 275 del 28 febbraio 2022, dell'importo di euro 724,05; n. 404 del 31 marzo 2022, pari ad euro 547,39; n. 405 del 31 marzo 2022, pari ad euro 12.006,29; n. 560 del 30 aprile 2022, di euro 13.006,81; n. 726 del 31 maggio 2022, dell'importo di euro 27.826,35; n. 1001 del 30 luglio 2022, di euro 729,85 e n. 1002 del 30 luglio 2022, di euro 12.414,87, già dedotta la nota di credito n. 923 del 19 luglio 2022 (doc. 3 fascicolo parte convenuta), corredate dei relativi documenti di trasposto. Non è in discussione che le fatture siano state emesse in forza del rapporto contrattuale esistente tra le parti, di fornitura dei bancali da parte della società convenuta, in favore dell'attrice, sin dal 2019, come peraltro ammesso dalla stessa attrice. L'assenza di specifiche contestazioni in ordine alla consegna della merce – ferme restando le contestazioni formulate in ordine ai vizi, come già innanzi rilevato – induce a ritenere che parte convenuta opposta abbia assolto l'onere probatorio, posto a suo carico, in ordine alla pretesa creditoria avanzata con l'originario ricorso monitorio. 10. In conformità alle richiamate coordinate ermeneutiche, incombe pertanto sul debitore opposto l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa creditoria. Nel caso di specie, con l'atto di opposizione, la società attrice aveva eccepito la sussistenza della litispendenza ex art. 39 c.p.c., con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, tra le domande svolte nel giudizio risarcitorio e quelle poste a fondamento della contestazione della pretesa creditoria di parte convenuta;
l'eccezione, infondata, è stata superata dalla successiva riunione dei due procedimenti, atteso che, peraltro, il presupposto della litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., è la pendenza della medesima causa dinanzi a due uffici giudiziari diversi. 10.1. Nel merito, la società opponente ha contestato la pretesa creditoria della convenuta, eccependo l'inadempimento di quest'ultima, quanto alla consegna di bancali utilizzati per il trasporto di olio negli Stati Uniti, per mezzo di tre containers spediti tra febbraio e maggio 2022, spedizioni tutte respinte dalla dogana americana a causa di una infestazione di larve del legno, presente nei bancali utilizzati per la spedizione. Il trattamento di fumigazione per eliminare l'infestazione, e il successivo rientro in Italia della merce respinta, aveva comportato ingenti esborsi sostenuti dall'attrice, che ha pertanto formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, eccependo pertanto l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, in ordine alla fornitura dei bancali viziati.
10 10.2. In altri termini, ed in sintesi, i motivi di opposizione e i profili di contestazione formulati dall'attrice sono sostanzialmente i medesimi posti a fondamento dell'azione risarcitoria proposta per i vizi dei bancali consegnati dalla convenuta, così come la stessa è la richiesta risarcitoria formulata per il complessivo importo di euro 113.150,77. A ciò consegue che valgono le stesse considerazioni e valutazioni formulate in ordine alla domanda risarcitoria svolta dall'attrice, che vanno pertanto integralmente richiamate, con conseguente infondatezza dell'opposizione e della correlativa domanda riconvenzionale, che vanno pertanto rigettate.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta, della riunione dei due procedimenti e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attrice soccombente dovrà rifondere alla convenuta in complessivi euro 18.283,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge, come da nota spese depositata e ritenuta pienamente congrua rispetto ai predetti parametri.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda attorea di risarcimento del danno;
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 345/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 15 marzo 2023 che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società attrice in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 18.283,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 4 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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