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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/09/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Angela Vitarelli, all' esito dell'udienza in trattazione cartolare del
5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa nella causa civile iscritta al n.10918/2023 R.G.L. vertente fra rappr. e dif. dall' avv. Vincenzo De Michele Parte_1
-Ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
-Resistente-
Fatto e diritto
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
1.Con ricorso ex art. 441-bis cpc, il ricorrente ha esposto quanto segue: di essere stato in servizio presso l'Area Extra Ospedaliera del Don Uva in Foggia, con mansioni di Operatore Socio sanitario e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3 maggio 1991 fino al 5 maggio 2023; di essere stato, in precedenza, assunto alle dipendenze della Controparte_2 fino al 30 settembre 2017 e, successivamente, senza soluzione di continuità, dal 1
[...] ottobre 2017 e fino alla data del licenziamento;
che, con il contratto di cessione di rami di azienda del 12 giugno 2017, la resistente era subentrata come concessionaria di tutti i Controparte_1 contratti in essere dei rami di azienda ceduti;
che, in data 20 aprile 2023, la Controparte_1 gli ha contestato quanto segue: «La presente per contestarLe ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.
300/70 e del CCNL di settore quanto segue. EL presta attivita' lavorativa in qualita' di Operatore
Socio Sanitario presso l'Area Extra Ospedaliera della sede di Foggia il cui Direttore e' il dott.
EL, a seguito di autorizzazione da parte dell' , usufruisce mensilmente dei Persona_1 CP_3 permessi ex art.33 L. 104/92, per assistere il Suo familiare, sig.ra residente in Persona_2
Foggia, alla via Martiri di Via Fani 56, affetta da grave disabilita'. Cio' premesso, a seguito di Pt_ verifiche da poco ultimate, siamo venuti a conoscenza del fatto che , nel giorno 10 aprile 2023, ha utilizzato in modo abusivo detti permessi, nello specifico non si e' mai recato presso l'abitazione dell'assistita ove questa stazionava, conseguentemente non fornendo alcuna assistenza in favore di quest'ultima. La Sua condotta risulta ulteriormente aggravata dal fatto che la CR, come ripetutamente comunicato a tutti i dipendenti, EL compresa, e' costretta quotidianamente a fronteggiare un numero di assenze per malattia, permessi 104, etc. decisamente superiore alla media di settore, e deve, dunque, compiere un grande sforzo organizzativo per assicurare costantemente un livello efficiente di assistenza ai pazienti, anche mediante richiesta di rientro in servizio dei dipendenti in riposo, costretti, per spirito di abnegazione, a sopperire a tali assenze. Poiche' il comportamento da EL tenuto, oltre a configurare una fattispecie di reato penalmente rilevante, integra un gravissima violazione delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro e la comune convivenza, con la presente, La sospendiamo cautelativamente dal posto di lavoro con effetto immediato sino alla definizione del presente procedimento disciplinare, Le contestiamo quanto sopra e La invitiamo a rendere Sue giustificazioni entro CINQUE giorni dalla ricezione della presente, riservandoci, all'esito, di adottare i provvedimenti disciplinari che riterremo necessari.»; che ha fornito le sue giustificazioni, in data 28 aprile 2023, in sede di audizione personale presso la
Direzione Risorse Umane, negando ogni addebito disciplinare e dichiarando quanto segue: «Il giorno di Pasqua, il 9 aprile u.s., ho svolto il mio servizio lavorativo durante la mattina. Proprio quella mattina mia moglie si recava presso l'abitazione dei miei, in via Martiri di via Fani 56 a
Foggia e li prelevava e li portava presso la mia abitazione, sita in via Giuseppe La Torre 320. I miei genitori hanno pernottato a casa dove il giorno seguente io ho potuto assistere mia madre presso la mia abitazione. La situazione di gestione dei miei genitori presso la mia abitazione e' stata anche determinata dal fatto in quei giorni su Foggia persisteva un evento di maltempo che nel giorno di
Pasquetta ha visto anche un peggioramento sfociato in una ripetuta scarica di grandine.»; che, con lettera del 5 maggio 2023 prot.n. 6038, la gli ha comunicato il licenziamento Controparte_1 per giusta causa, con la seguente motivazione: «Facciamo seguito alla nostra missiva di contestazione datata 20/04/2023 prot.n. 5391, da Lei ricevuta brevi manu, che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta. Per la inaudita gravita' dei fatti ivi addebitati, non potendo accogliere la Sua richiesta di archiviazione avanzata durante l'audizione del 28/04/2023, con la presente Le comminiamo il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c. e del CCNL di settore, con effetto immediato, essendo venuto meno il rapporto fiduciario.»; che, con lettera trasmessa a mezzo pec in data 11 maggio 2023, ha impugnato il licenziamento per giusta causa;
che, con pec del 7.11.2023, assunta a protocollo ITL di Foggia il 4.9.2023, ha proposto tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c.; che, all' atto del deposito del ricorso, l' istanza non aveva ancora esito alcuno.
Tanto premesso, dedotta l' insussistenza del fatto materiale ascrittogli, nonché censurata di sproporzione la misura espulsiva adottata nei propri confronti, ha concluso come segue: “a) accertare e dichiarare l' illegittimita' del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con lettera del 5.5.2023, per insussistenza dei fatti posti a base del licenziamento e/o perche' i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa per la palese sproporzione con la misura espulsiva, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b) per l'effetto, condannare la alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ricoperto, nel livello Controparte_1
d'inquadramento e con le mansioni espletate fino all'illegittimo recesso ai sensi art. 18 l. 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, con il pagamento di un'indennita' risarcitoria quantificata nella misura della retribuzione globale medio tempore maturata dal momento dell'invalido recesso fino a quello della reintegrazione nella misura di dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento all' effettiva reintegrazione;
In subordine:c) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla convenuta con lettera del 5.5.2023 rientra nelle altre ipotesi di illegittimita' di cui all'art. CP_4
18, comma 5, l. 300/70, come modificato dalla legge 92/2012, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
d) per l'effetto, condannare la resistente in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 5, l. 300/70, come modificato dalla legge
92/12, al pagamento di un' indennita' risarcitoria onnicomprensiva commisurata tra le dodici e le ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.” 2.Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto ha contestato integralmente la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'escussione dei testi ammessi e lo svolgimento di una CTU, fallito il tentativo di conciliazione, veniva rinviata all' udienza odierna e, all'esito della trattazione cartolare, decisa come da sentenza depositata telematicamente.
3.Nel merito, si osserva quanto segue.
Il licenziamento disciplinare veniva comminato al ricorrente in ragione dell'abuso del permesso da questi richiesto in data 10.4.2023 per assistere il proprio congiunto disabile.
La sussistenza del fatto materiale ascritto al ricorrente deve ritenersi provata all' esito dell'istruttoria svolta.
Dalla perizia in atti, infatti, emerge che la mattina del 9 aprile 2023 - precisamente dalle 7.00 alle
14.00- la moglie del ricorrente non si e'recata presso l'abitazione della suocera per prelevarla e portarla presso la propria dimora al fine di trascorrere insieme la giornata di Pasqua e Pasquetta.
In alcuna delle immagini video oggetto di perizia si evince la presenza di una invalida trasportata sulla sedia a rotelle che esce dal portone della propria abitazione insieme al proprio marito e che viene prelevata dalla moglie del ricorrente e fatta salire su di una FIAT Punto, unica autovettura in uso al nucleo familiare del ricorrente, come dichiarato dalla di lui coniuge in sede di escussione testimoniale. Che la beneficiaria del permesso ex lege 104/1992 avesse necessità della sedia a rotelle e'circostanza allegata dalla parte ricorrente, confermata dai testi ed Tes_1 Tes_2 cosi'come la circostanza che la stessa fosse stata prelevata dalla moglie del ricorrente con una Fiat
Punto.
Analogamente, dall' esame della relazione peritale emerge che il ricorrente, nella giornata del 10 aprile 2023, non ha prestato assistenza alla propria madre ne' presso l'abitazione di quest'ultima ne' presso la propria, come invece avrebbe dovuto fare in ottemperanza alla richiesta di permesso ex art. 104/92.
Gli esiti della perizia, come sopra ripercorsi, consentono, dunque: di ritenere inattendibili, in quanto insanabilmente inconciliabili con la prima, le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente Tes_2
e ; di ritenere ultronee le ulteriori richieste istruttorie formulate da parte resistente. In Parte_3 definitiva, deve ritenersi non compatibile con le risultanze istruttorie citate la ricostruzione del ricorrente, che ha dedotto- in occasione dell'audizione orale svolta presso la sede della resistente e nel ricorso- che la propria moglie si era recata il giorno 9.4.2023 presso l'abitazione della disabile per prelevarla e condurla presso la propria abitazione, dove avrebbe avuto luogo l'assistenza, in quanto alcun accesso risulta documentato nelle immagini riprese nella data citata, né risulta documentato dalle immagini oggetto di perizia che la disabile sia effettivamente uscita dalla propria abitazione per essere trasportata presso quella del ricorrente.
La conclusione che precede non appare superata dalla circostanza- peraltro non dedotta dal ricorrente né in sede di giustificazioni né nel ricorso introduttivo del giudizio- che il ricorrente possa essersi in effetti recato presso l'abitazione della propria madre invalida in data 10.4.2023 per pochi minuti. Invero, nelle osservazioni alla bozza peritale trasmesse in data 2.5 2025, il ricorrente richiedeva al CTU se fosse possibile “individuare il numero di targa della Fiat Punto grigio chiaro con portabagagli individuata, in particolare nelle figure n. 8., 11, 12,13, 14, 15, 16, 18 e 19 (sia ore
13.21.49 sia ore 13.21.59) e n. 20 riprodotte alle pag.
8-11 della bozza di relazione e se tale numero di targa dia quella CK192JB dell' autoveicolo Fiat Punto grigio chiaro intestato al sig. Parte_1
.
[...]
L'analisi delle immagini video sottoposte a perizia ha consentito di verificare l'arrivo alle ore
13.14.49 di una Fiat Punto grigio chiaro, che dopo una inversione si fermava in direzione del portone di ingresso del palazzo ripreso nel video;
che, alle ore 13.15.24, gli occupanti- non identificabili con certezza- scendono dalla vettura ed entrano nel portone per poi uscire dal palazzo sei minuti dopo, ovvero alle 13.21.44, risalire in macchina ed andare via.
Alle osservazioni operate alla bozza peritale da parte ricorrente, il CTU non ha potuto dare risposta, in quanto la targa dell'autovettura, nonostante gli ingrandimenti delle immagini, non era visibile dai video e, dunque, il perito ha potuto rilevare unicamente che si trattava di una Fiat Punto grigio chiaro con portapacchi installato sul tetto, di modello analogo a quello in uso al ricorrente.
Ne consegue che, in ogni caso, le immagini esaminate dal perito non appaiono idonee a provare con certezza la presenza del ricorrente nei pressi dell'abitazione della propria madre dalle ore 13.14 alle ore 13.21 del 10 aprile 2023, per un complessivo lasso di tempo in ogni caso trascurabile, se rapportato al turno di 8 ore che- pacificamente- avrebbe dovuto svolgere nella giornata di permesso.
Sul punto, peraltro, giova rilevare che la coniuge del ricorrente, escussa quale teste, ha dichiarato di essersi recata presso l' abitazione della suocera solo per prendere vestiti e medicinali, in quanto quest' ultima sarebbe stata prelevata il giorno prima e trasportata presso l' abitazione del ricorrente, circostanza la cui veridicità, come detto, è stata esclusa all' esito dell' accertamento peritale (
“..Proprio in ragione degli accertamenti programmati e stando mia suocera a casa nostra, il giorno di Pasquetta verso le 13:15 circa io e mio marito siamo andati a portare degli indumenti sporchi e a prendere dei medicinali, nonche' abbigliamento pulito a casa dei miei suoceri. Siamo andati entrambi con la nostra macchina Fiat Punto grigio metallizzato chiaro. Sia io che mio marito insieme siamo andati nell' abitazione dei miei suoceri, ci siamo trattenuti il tempo necessario per recuperare le cose che ci servivano e siamo andati via…” cfr. verbale di udienza del 23.1.2025).
4.Dovendo ritenersi accertata, come detto, la condotta contestata al ricorrente e poiche' la volonta' risolutoria e' stata ricondotta all' esercizio del potere disciplinare, occorre tener conto dei profili soggettivi ed oggettivi dell'illecito, al fine di verificare se la condotta complessivamente ascritta al dipendente, ancorche' sussistente, sia idonea a recidere il rapporto fiduciario fra le parti del rapporto di lavoro.
A tal fine si richiama Cass sez. lavoro nr 11858/2016, secondo cui: “in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, e' da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell' accertamento dell' illecito disciplinare, sussistendo l' obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata soggettiva ed oggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed alla intensita' del profilo intenzionale e, dall' altro, la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta”.
Tale principio vale anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata nel contratto collettivo, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravita' del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 cod. civ. (v. tra le altre Cass. n. 5280 del 04/03/2013, n. 16095 del 26/06/2013,
n. 21017 del 16/10/2015)” ( cfr Cass. civile sez. lav., 14/06/2016, n.12205).
In questa direzione si e' mossa anche la Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza n. 18334/2022, affermando che:“in tema di licenziamento per giusta causa, deve essere ribadito che, ai fini della proporzionalita' tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravita', possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante in tal senso la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalita' e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell' adempimento, denotando scarsa inclinazione all' attuazione degli obblighi in conformita' a diligenza, buonafede e correttezza;
e che spetta al giudice di merito valutare la congruita' della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell' addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravita', …attribuendo rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all' intensita' dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalita' di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” ( Cass.
13 dicembre 2012, n.2013). Ai fini della valutazione di proporzionalita' e' insufficiente, pertanto, un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l' irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravita', sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza. Applicando i principi richiamati al caso di specie, va osservato che le condotte contestate ed accertate appaiono senz' altro di portata tale da integrare la giusta causa di recesso di cui all' art 2119 cc, in quanto deve escludersi che il ricorrente abbia utilizzato la giornata di permesso per assolvere, nemmeno in parte, agli obblighi assistenziali cui era destinata
(cfr. Cass 17102/2021).
Inoltre, parte resistente ha specificamente dedotto che l'assenza del ricorrente nella giornata festiva comportava la necessità di riorganizzare i turni lavorativi degli altri dipendenti e di riprogrammare i permessi già loro accordati, nel complessivo contesto di una realtà aziendale caratterizzata da una percentuale di beneficiari delle tutele apprestate dalla legge 104/1992 significativamente superiore alla media di settore. In merito, parte resistente ha richiamato il contenuto dell' 28 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, il quale testualmente prevede che: “Attesa la peculiarita' dell'attivita' svolta dalle strutture che applicano il presente c.c.n.l., in ragione della necessita' di contemperare l'esigenza di assicurare continuita' assistenziale agli utenti con il diritto all'assistenza del disabile, coloro che beneficiano dei permessi ex legge n. 104/1992 dovranno consegnare al datore di lavoro, con cadenza mensile, una programmazione di massima dei permessi stessi.
Laddove ricorrano situazioni straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con detta cadenza le date di fruizione dei permessi, il lavoratore dovra', per quanto possibile, comunicare la richiesta di permesso con un congruo preavviso, cosi' da consentire all' azienda di predisporre le necessarie misure atte ad evitare di compromettere il funzionamento dell'organizzazione”.
Vanno, inoltre, considerati, ai fini della complessiva valutazione della gravità della condotta posta a fondamento del recesso, le ulteriori sanzioni disciplinari menzionate da parte resistente nella propria memoria di costituzione (cfr. punti 32-36 della memoria) integrando significativi inadempimenti alla condotta esigibile dal lavoratore nell' adempimento della prestazione, quali l' allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, ovvero il violento alterco con un congiunto dei pazienti durante lo svolgimento del turno, il cui degenerare veniva impedito dall' intervento di un terzo. Le stesse, sebbene non contestate ai fini della recidiva, concorrono a fondare il giudizio di proporzionalità del provvedimento espulsivo, quale criterio di valutazione destinato ad orientare la parte datoriale in ordine a possibili futuri inadempimenti del dipendente (cfr. Cass.ordinanza nr 30564 del
26.11.2018). Nella richiamata prospettiva, deve concludersi che il licenziamento irrogato al ricorrente appare sorretto da giusta causa. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
5.Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della qualità delle parti e della non complessità delle questioni esaminate.
5.1.Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto emesso in pari data, si pongono in solido tra le parti. Sul punto la S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente e' posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attivita' posta in essere dal professionista e' finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese e' regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass.
n.25179/2013; n.28094/2009).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.630,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone in solido tra le parti le spese di consulenza tecnica che liquida con separato decreto emesso in pari data.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 5.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli