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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12868/2021 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Antonio Parte_1
Mauro Falangone
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto una richiesta, datata 19.10.2021, con la quale l' le chiedeva la restituzione di somme asseritamente CP_1 non dovute a titolo di pagamento di reddito di cittadinanza, nel periodo compreso tra aprile 2019 e
Settembre 2020 sull'erroneo presupposto dell'“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, la ricorrente eccepiva preliminarmente la genericità della motivazione e nel merito chiedeva accertarsi l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di revoca/decadenza del reddito di cittadinanza e l'irripetibilità delle somme in questione, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 19.03.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca
o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. CP_ Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la revoca del sussidio “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” in merito all'effettivo reddito percepito dalla ricorrente per l'anno in contestazione, giusta segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Gallipoli.
In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che la ricorrente, a seguito di domanda PROT RDC-2019 907224, ha beneficiato del reddito di cittadinanza fino a quando CP_1
l' con la nota del 07.04.2021(non prodotta in giudizio) ha disposto la revoca della prestazione e CP_1 con successiva comunicazione del 19.10.2021 ha chiesto la restituzione della complessiva somma di €
8.999,14 poiché è venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge per poter continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza (cfr. nota del 19.10.2021 allegata al ricorso e sollecito del 1.02.2022 CP_1 allegato alle note di trattazione scritta del 29.05.2023).
Inoltre, oltre alla revoca del beneficio, la ricorrente è stata pure rinviata a giudizio dinanzi al Tribunale
Penale di Lecce per il reato di cui all'art. 7 co. 1 del D.L. n. 4/2019 “per aver falsamente dichiarato CP_ nell'istanza di ammissione al “Reddito di Cittadinanza” depositata in data 30.03.2019 presso di AR (prot. , di avere il proprio nucleo familiare, all'atto della presentazione della domanda, un CodiceFiscale_1 indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad euro zero per l'anno 2019 e pari ad euro zero per
l'anno 2020, contrariamente al vero, in quanto dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza Compagnia di
Gallipoli- Sez. Operativa-, è emerso che la stessa nel 2017, ha percepito un reddito diverso e superiore rispetto Pt_1
a quello dichiarato nell'istanza, per un totale pari ad Euro 52.061,00 ed Iva per Euro 7.729,90 derivante dall'attività di commercio al dettaglio di materiali di costruzione, ceramiche e piastrelle, così conseguendo indebitamente, nel periodo compreso dall'aprile 2019 al settembre 2020, il beneficio di cui all'art.3 stesso Decreto per un ammontare complessivo pari ad Euro 9.000,00. Commesso in AR in data 30.3.2019”.
Il giudizio penale si è concluso con Sentenza del Tribunale di Lecce n. 664/2021 del 10.06.2021 di assoluzione della sig.ra perché: “il fatto non sussiste” (cfr. Sentenza del Tribunale Parte_1 di Lecce del 10.06.2021 allegata al ricorso).
Ed infatti, nel corso del giudizio penale è emerso che le dichiarazioni contenute nella domanda di reddito di cittadinanza corrispondono al vero e che nell'anno 2017 la ricorrente ha generato un reddito CP_ negativo di € .4000,00 e non invece, come sostenuto dall' (sulla base della segnalazione della GdF di Gallipoli), un reddito “superiore rispetto a quello dichiarato nell'istanza, per un totale pari ad Euro 52.061,00 ed Iva per Euro 7.729,90 derivante dall'attività di commercio al dettaglio di materiali di costruzione, ceramiche e piastrelle”.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità della somma CP_ di € 8.999,14 percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza e richiesta dall' con comunicazione del 19.10.2021 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre interessi come per legge. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 12 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 8.999,14 percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza richiesta con comunicazione del 19.10.2021 per il periodo da aprile 2019 e settembre 2020 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, li 19.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa